Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30344 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30344 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15985/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N 25/2018 RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE COMO n. 5270/2018 depositata il 23/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME, già socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ricorre per sei motivi, illustrati da memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 23 aprile 2019 cui il Tribunale di Como ha respinto l’opposizione da esso COGNOME spiegata avverso il rigetto della sua domanda di rivendica di beni immobili dei quali era proprietario, come risultante da sentenza del medesimo Tribunale che aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di vendita avente ad oggetto detti immobili da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE.
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Il ricorrente così sintetizza i propri motivi.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 45 della Legge Fallimnentare 2652 n. 4, 2654 e 2655 c.c.: perché il Tribunale (pagg. 3 e 4 provvedimento impugnato) – in spregio agli articoli 45 della Legge Fallimentare e 2652 n. 4, 2654 e 2655 c.c. – ha considerato non opponibile al fallimento la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta, malgrado l’annotazione (“di simulazione assoluta”) a margine dell’atto di vendita avvenuta in data 15.07.20 fosse precedente alla trascrizione datata 13.04.2018 della sentenza di fallimento (vedasi infra pag. 9);
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.): perché il Giudice ha completamente omesso l’analisi del documento 17 del fascicolo di parte ricorrente (nota di annotamento mediante la quale è stata data pubblicità – a margine dell’ atto di vendita alla sentenza che ne ha dichiarata la simulazione assoluta), poiché se 1’avesse esaminato non avrebbe potuto sostenere (del tutto erroneamente) che tale nota riporta n.
18 immobili sul totale di 59 (pag. 3 quinto capoverso del provvedimento impugnato) (vedasi infra pag. 18);
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.: perché il Tribunale omettendo l’esame di un documento rilevante quale il documento NUMERO_DOCUMENTO prodotto da parte ricorrente ha palesemente violato il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. (pag. 3 quinto capoverso del provvedimento impugnato) (vedasi infra pag. 20);
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità del provvedimento (art. 360 co. 1 n. 3 elo n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 99 L.F., 135 c.p.c. e/o 111 Cost.: perché il provvedimento è palesemente carente di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale di Como non ha assolutamente chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto opponibile al fallimento l’annotazione di simulazione assoluta avvenuta -prima della trascrizione della sentenza di fallimento -a margine della trascrizione dell’atto di vendita del 10.08.1999 (vedasi infra pag. 21).
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 112 c.p.c.: perché il Tribunale non ha assolutamente chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto opponibile al fallimento l’annotazione di “simulazione assoluta avvenuta – prima della trascrizione della sentenza di fallimento – a margine della trascrizione dell’atto di vendita del 10.08.1999 (vedasi infra pag. 22);
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli articoli 2808 c.c. e 77 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e 115 c.p.c.: perché il Tribunale segnala la presenza di due iscrizioni ipotecarie a favore di RAGIONE_SOCIALE, e Banca Popolare di Sondrio, precedenti alle note relative all’avvenuta dichiarazione di simulazione (pag. 3 ultimo capoverso e pag. 4 primo capoverso del provvedimento impugnato), ciò, oltre
a non essere supportato documentalmente, è totalmente irrilevante in quanto le iscrizioni ipotecarie non hanno alcuna efficacia prenotativa rispetto al fallimento
RITENUTO CHE
– Ritiene il collegio che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza in assenza di precedenti specifici concernenti gli effetti dell’annotazione della sentenza di simulazione.
PER QUESTI MOTIVI
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.