Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5856 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5856 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21832/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati
–
e sul ricorso successivo proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti
–
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 949/2023 depositata il 7/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio perché -tra l’altro e per quanto qui di interesse fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di due atti di donazione compiuti in data 8 marzo 2013 da NOME COGNOME, ex presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE quando la società ancora era in bonis , in favore della figlia NOME COGNOME e, nel contempo, fosse accertata la nullità e/o la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale co ncluso il 17 novembre 2011 da NOME COGNOME, ex amministratore della compagine, e dalla moglie NOME COGNOME.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 47/2020, una volta affermata la propria competenza a conoscere della controversia, accoglieva tali domande, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dei due atti di donazione compiuti dall’COGNOME in favore della discendente ed acclarando la natura simulata dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi COGNOME e COGNOME.
La Corte distrettuale di Genova, a seguito degli appelli separatamente presentati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, osservava, quanto all’impugnazione degli COGNOME, che l’atto di dis posizione di un bene già costituito in fondo patrimoniale (consistente, nel caso in specie, in una
donazione, che era consentita dalla previsione, nell’atto costitutivo del fondo, della possibilità di alienare i beni oggetto del medesimo anche senza autorizzazione del tribunale) determinava l’immediata cessazione del vincolo, circostanza da cui consegui va l’interesse del fallimento, nella fattispecie in esame, ad introdurre l’azione revocatoria proposta e l’assoluta ammissibilità della stessa.
Sottolineava, inoltre, che gli COGNOME non avevano dato prova della ‘capienza’ del patrimonio residuo ai fini del soddisfacimento dei debiti del donante, unico elemento che avrebbe consentito loro di escludere il pregiudizio all’interesse dei creditori all’epoca esistenti.
Aggiungeva, quanto alla consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori, che l’appellante, in qualità di amministratore della società, non poteva non essere a conoscenza dello stato di crisi in cui la società versava oramai dal 2004.
La Corte distrettuale, rispetto all’impugnazione dei coniugi COGNOME e COGNOME, riteneva che, nel caso in cui il disposto dell’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003 fosse stato inteso in termini di generalizzata estensione al tribunale delle imprese dell’istituto della connessione e della modifica della competenza per simili ragioni, sarebbe stata pregiudicata la finalità della norma di assicurare la specializzazione del giudice e una concentrazione delle cause presso un medesimo ufficio soltanto in considerazione della specificità della materia trattata, così da consentire una trattazione dedicata e quindi auspicabilmente una più rapida definizione delle controversie.
Evidenziava che l’azione revocatoria ordinaria, di regola di spettanza del giudice ordinario, generalmente si presenta come connessa all’azione di responsabilità sotto il solo vincolo della connessione cd. debole, ex art. 33 cod. proc. civ., non avendo in comune le due azioni né il titolo (che nella revocatoria è il credito, mentre nell’azione di responsabilità è la mala gestio ), né l’oggetto (che nel primo caso è l’atto dispositivo e la sua inefficacia, nel secondo il risarcimento), dovendosi di conseguenza
escludere l’esistenza di un legame tra le due azioni sufficientemente rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003 tale da far considerare competente il tribunale delle imprese anche rispetto a una simile azione.
Condivideva, inoltre, le valutazioni compiute dal tribunale, a parere del quale le circostanze emerse, in una valutazione globale, rendevano evidente come l’atto costitutivo di fondo patrimoniale, al di là della sua liceità e legittimità apparente, risultasse nella realtà non sorretto da alcuna valida ragione economico-sociale, in quanto il vincolo sui beni, piuttosto che essere destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (non provati), era funzionale, invece, a sottrarre i beni alla garanzia generica a tutela delle ragioni dei creditori.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 agosto 2023, prospettando due motivi di doglianza.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato, in epoca successiva, un autonomo ricorso per cassazione contro la medesima pronuncia, al fine di far valere due motivi di impugnazione.
Il fallimento di GIS ha resistito ad entrambe le impugnazioni con controricorso.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I distinti ricorsi proposti avverso la medesima statuizione e già iscritti sotto il medesimo numero di ruolo sono riuniti in applicazione dell’art. 335 cod. proc. civ.
Il primo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2 e 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003: l’antecedente logicogiuridico dell’iniziativa giudiziale della procedura era costituito dall’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori e dei sindaci di GIS, che era stata introdotta davanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Genova, in applicazione di quanto disposto dell’art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. 168/2003.
L’evidente connessione, oggettiva e soggettiva, tra la causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità e quella di simulazione assoluta successivamente introdotta imponeva di riconoscere anche per questa seconda lite la competenza per materia del tribunale delle imprese, dato che il comma 3 dell’art. 3 d. lgs. 168/2003 non distingue tra connessione ‘forte’ e connessione ‘debole’, ma recepisce una nozione ampia di connessione, stabilendo che le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Il motivo non merita accoglimento.
È pacifico fra le parti che la curatela dapprima abbia proposto l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita incardinandola innanzi al Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di imprese; quindi, abbia cumulativamente introdotto dinanzi al tribunale fallimentare, nei confronti di alcuni amministratori o sindaci, l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. ovvero l’azione di accertamento della nullità e/o della simulazione assoluta dell’atto costitut ivo di fondo patrimoniale.
L’art. 3 d. lgs. 168/2003 (rubricato ‘ competenza per materia delle sezioni specializzate ‘), dopo aver indicato ai primi due commi le controversie rispetto alle quali le sezioni specializzate sono competenti, aggiunge all’ultimo capoverso che ‘ le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ‘.
La norma è stata intesa dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la prevista attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. (Cass. 33041/2023).
Nessun rapporto di connessione qualificata di tal genere sussiste fra l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita introdotta dalla procedura ex art. 146 l. fall. presso la sezione specializzata in materia di imprese e l’azione revocatoria o di declaratoria di nullità o di simulazione avanzata davanti al tribunale fallimentare, sicché non si presta a censure la decisione della Corte di merito che ha escluso la modifica delle regole sulla competenza in presenza di una simile correlazione.
Il secondo mezzo del ricorso COGNOME e COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss., 2729, 167 e ss. cod. civ.: l’azione revocatoria è un’azione costitutiva presupponen te un atto altrimenti produttivo di effetti, mentre l’azione di simulazione assoluta è un’azione dichiarativa intesa a far accertare l’inefficacia originaria ovvero la nullità dell’atto per difetto della volontà delle parti.
Nell’un caso (simulazione assoluta) si predica l’insussistenza dell’atto, mentre nell’altro (revocatoria ordinaria) se ne afferma l’esistenza lesiva.
La Corte distrettuale ha ritenuto più verosimile la tesi secondo cui i costituenti, mediante la stipulazione dell’atto di cui si discute, avrebbero inteso soltanto sottrarre i propri beni ai creditori, ma non si è preoccupata
di acclarare il carattere meramente apparente (vale a dire la natura di atto non voluto) dell’atto asseritamente simulato.
8. Il motivo è fondato.
8.1 La simulazione assoluta si caratterizza per il fatto che le parti, attraverso un’apparenza contrattuale intenzionalmente creata, fingono di stipulare un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale.
L’azione di accertamento della simulazione è volta, perciò, ad acclarare l’apparenza contrattuale e l’intesa intercorsa fra i contraenti sulla natura totalmente apparente del contratto.
Questa apparenza negoziale è creata, in genere, con il proposito di eludere diritti o aspettative di terzi.
L’azione revocatoria ordinaria, invece, è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale che consiste nel potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni.
La distinzione fra le due fattispecie è netta: nell’un caso si vuole creare un’apparenza contrattuale difforme perché questa apparenza funga da strumento di elusione dei diritti di terzi, nell’altro caso le parti perfezionano un negozio da loro realmente voluto i cui effetti pregiudizievoli per i creditori possono essere superati dall’utile esercizio dell’azione di conservazione della garanzia.
8.2 Nel caso di specie la Corte territoriale ha ripetutamente sostenuto che « il vincolo sui beni era funzionale piuttosto a sottrarre i beni alla garanzia generica a tutela delle ragioni creditorie del fallimento » (pag. 17), risultato, questo, che però consegue nel concreto tanto alla simulazione assoluta di un negozio, quanto alla stipula di un negozio che comprometta il patrimonio del debitore in maniera tale da recare pregiudizio alle ragioni dei suoi
creditori e, di per sé, non è indicativo del ricorrere dell’una o dell’altra fattispecie.
I giudici distrettuali, però, non si sono preoccupati di accertare se il negozio stipulato fosse stato effettivamente voluto dalle parti stipulanti o corrispondesse a una mera apparenza difforme dalla loro reale volontà, quando il rigetto del motivo di appello e la conferma sul punto della decisione impugnata potevano conseguire solo dal riconoscimento, in termini chiari e netti, di una totale apparenza del negozio stipulato.
Ricorre, perciò, un’ipotesi di falsa applicazione dell’art. 1414 cod. civ., poiché le regole proprie dell’istituto dell a simulazione assoluta sono state applicate senza un compiuto accertamento in ordine alla conformità delle circostanze del caso concreto alla fattispecie astratta che la norma intende regolare.
9. Il primo motivo del ricorso COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. rispetto alla valutazione di ammissibilità dell’azione revocatoria promossa dal fallimento: il solo fatto che la donazione si riferisse a beni ‘costituiti in fondo patrimoniale’ rendeva la domanda del fallimento -in tesi di parte ricorrente – inammissibile o comunque infondata.
Qualora la donazione venisse dichiarata inefficace -spiegano i ricorrenti -, l’immobile ricadrebbe nella ‘situazione giuridica anteriore’, ossia nel fondo patrimoniale precedentemente costituito e non oggetto di azione; in questa ipotesi l’azione revocatoria deve ritenersi inammissibile, in quanto anche solo in linea di principio essa non può condurre al ‘risultato’ previsto dall’art. 2901 cod. civ., difettando le ‘condizioni dell’azione’ imprescindibili per l’azione giudiziaria, costituite dalla sua possibilità giuridica e dall’interesse ad agire.
10. Il motivo non merita accoglimento.
Va rilevato, in primo luogo, che il mezzo non pone in alcun modo in contestazione il rilievo della Corte distrettuale secondo cui « l’atto di
disposizione (nel caso in ispecie donazione, consentito dalla previsione, nell’atto costitutivo del fondo, della possibilità di alienare i beni oggetto del medesimo anche senza autorizzazione del Tribunale) di un bene già costituito in fondo patrimoniale d etermina l’immediata cessazione del vincolo (ex pluribus: Cass 21385/2018), con ogni conseguenza di legge » (pag. 11).
Ciò constatato, non rimane -come ha esattamente proposto il P.G. – che dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che già ha avuto modo di osservare, rispetto a fattispecie del tutto analoga, che « l’azione revocatoria va ad incidere solo sull’efficacia dell’atto nei confronti del creditore e non anche sulla sua validità di guisa che non si può parlare di automatica reviviscenza del vincolo. Una volta posto in essere l’atto dispositivo (donazione) non si può, con riguardo ad un bene che era oggetto di un fondo patrimoniale, ritenere che, all’esito della revocatoria ordinaria dell’atto, riviva automaticamente il primo vincolo impresso al bene. Ai fini dell’azione revocatoria, come è noto, è sufficiente un atto di disposizione che immuti qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del disponente o ne renda più difficile l’esecuzione, così come è certamente per un atto di donazione che importa l’imprescindibile ed inequivoca revoca del fondo patrimoniale stabilito su quel bene. Peraltro, mentre i beni che costituiscono oggetto di fondo patrimoniale, pur essendo destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, restano pur sempre nel patrimonio del disponente e possono essere oggetto di esecuzione ex art. 170 c.c., la donazione invece determina la perdita della proprietà del bene e dunque diminuisce senza alcun dubbio il patrimonio del donante. Ne consegue che, del tutto correttamente, l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistere il presupposto dell’eventus damni » (Cass. 22886/2019).
11. Il secondo motivo del ricorso COGNOME assume, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.
civ., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’azione.
Nessun danno era conseguito per i creditori dalla donazione effettuata da NOME COGNOME alla propria figlia, dato che la stessa aveva avuto ad oggetto beni già costituiti in fondo patrimoniale.
Inoltre, non vi era prova di alcuna consapevolezza della portata lesiva dell’atto di donazione per i propri creditori, in quanto la crisi della società non poteva certo essere di per sé un elemento presuntivo di alcunché.
Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
Quanto alle ragioni di infondatezza della tesi secondo cui l’ eventus damni sarebbe escluso dal fatto che il bene donato era in precedenza incluso nel fondo patrimoniale costituito da NOME COGNOME e dalla moglie è sufficiente far richiamo agli argomenti già illustrati nell’esaminare la precedente censura.
Rispetto all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria esperita è opportuno, invece, ricordare che per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 22161/2019, Cass. 17356/2011, Cass. 8013/1996).
Del tutto correttamente, quindi, la Corte d’appello ha valutato l’elemento soggettivo al momento della donazione in termini di conoscenza del pregiudizio e non di dolosa preordinazione, con riferimento alla genesi della pretesa risarcitoria (ritenendo che, « quanto alla consapevolezza di ledere le ragioni creditorie (scientia damni), in qualità di amministratore della società l’appellante non poteva non essere a conoscenza dello stato di crisi in cui la società versava ormai dal 2004 »; pag. 13).
Non rimane, infine, che constatare come il motivo non evidenzi alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma sia
espressione di un mero dissenso rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
A questo proposito occorre ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale (presentato NOME COGNOME e NOME COGNOME) deve essere accolto rispetto al secondo motivo, con rigetto del primo mezzo.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale (proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME), invece, deve essere respinto e le spese seguono in tal caso la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del medesimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti incidentali, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente