Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18082 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1919-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la procuratrice RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE;
-resistente –
e
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso il DECRETO N. 808/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA, depositato in data 20/12/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22/4/2024
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di L’Aquila , con decreto del 20.12.2022, ha accolto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE a norma dell ‘ art. 131 l.fall. ed ha, per l ‘ effetto, revocato il decreto del 5.7.2022 col quale il Tribunale di Teramo – previo rigetto RAGIONE_SOCIALE opposizioni proposte, tra cui quella della banca reclamante- aveva omologato il concordato del RAGIONE_SOCIALE proposto da RAGIONE_SOCIALE con domanda depositata il 27.4.2022,
1.2. La corte, per quanto ancora interessa: i)ha dato atto che la proposta prevedeva la limitazione dell’impegno di RAGIONE_SOCIALE al pagamento (integrale o parziale) dei soli crediti che alla data del 27.4.2022 risultavano o definitivamente ammessi in via tempestiva al passivo fallimentare o in corso di accertamento perché oggetto di una domanda di ammissione tardiva pendente; ii) ha affermato, riformando già su questo punto la decisione impugnata, che Banca RAGIONE_SOCIALE, pur avendo presentato la propria domanda di ammissione solo il 6.5.2022, era legittimata ad op porsi all’omologazione, e quindi a proporre reclamo contro il provvedimento del tribunale, perché in caso contrario sarebbe stata privata di ogni possibilità di partecipare al concorso; iii) ha ritenuto ‘giuridicamente inesistente’ il decreto di esecutività dello stato passivo RAGIONE_SOCIALE domande tempestive, emesso dal G.D. l’8 .3.2022, in quanto il giudice non aveva esaminato due domande tempestivamente depositate dall’RAGIONE_SOCIALE Riscossione (di seguito RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), e ha rilevato che, se i crediti oggetto di quelle due domande fossero stati ammessi, così come richiesto dalla creditrice con un’ istanza di rettifica, il calcolo della maggioranza
necessaria all’approvazione della proposta sarebbe stato diverso e l’approvazione sarebbe stata impedita dal voto contrario espresso d all’RAGIONE_SOCIALE, che si era poi anch’essa opposta all’omologazione; iv) ha escluso che RAGIONE_SOCIALE dovesse far valere la propria pretesa di ammissione del maggior credito mediante opposizione allo stato passivo, osservando che non poteva essersi formato un giudicato endofallimentare su un provvedimento di esecutività dello stato passivo da considerare tamquam non esset ; v) ha pertanto revocato il concordato ‘ in presenza di irregolarità procedurali e in assenza di una sua regolare e effettiva approvazione da parte del ceto creditorio ‘ .
1.3. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 18.1.2023, illustrato da memoria, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto della corte d ‘ appello.
1.4. RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso illustrato da memoria nella quale ha, tra l ‘ altro, dedotto che ‘ nelle more del presente giudizio, il compendio immobiliare è stato aggiudicato all ‘asta del 6.10.2023 al prezzo di € 950.000,00 ‘ ad un acquirente ‘ che ha già versato anche il saldo ‘ e che, pertanto, in caso di omologazione della proposta di concordato, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe incassato € 200.000,00 in meno .
1.5. RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto, tardivo, di costituzione in giudizio ‘ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ‘ .
1.6. Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, avvenuta mediante il deposito tardivo di un atto finalizzato esclusivamente alla
partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso (Cass. n. 27124 del 2018; Cass. n. 24422 del 2018; Cass. n. 24835 del 2017).
2.2. Col primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 124, co. 4, 129, co. 2, 135, co. 1, l.fall., RAGIONE_SOCIALE censura il capo del decreto impugnato che ha riconosciuto la legittimazione della banca reclamante a proporre opposizione avverso l ‘ omologazione del concordato fallimentare . Lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto conto che la proposta concordataria conteneva un ‘ espressa limitazione degli impegni assunti ai soli creditori che risultavano definitivamente ammessi al passivo fallimentare in via tempestiva e/o avevano già avanzato domanda di ammissione tardiva alla data, di suo deposito, del 27 aprile 2022, e che pertanto Banca RAGIONE_SOCIALE, che aveva presentato domanda tardiva di ammissione solo nel maggio successivo, non aveva alcun interesse giuridicamente protetto ad opporsi all’omologazione, ma era portatrice di un mero interesse di fatto che non le consentiva di assumere alcuna iniziativa nell ‘ ambito del concordato fallimentare né, ovviamente, di proporre opposizione ai sensi dell ‘ art. 129 l.fall..
2.3. Col secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 129, co. 2, l.fall. e falsa applicazione dell ‘ art. 129, co. 5, l.fall., RAGIONE_SOCIALE torna a contestare che Banca RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata ad opporsi all ‘ omologazione del concordato, in quanto col ricorso ex art. 129 co. 3 l.fall. essa si era limitata ad affermare che l ‘ omologa avrebbe comportato la sua definitiva esclusione dal concorso e che la liquidazione fallimentare sarebbe stata certamente più conveniente per tutti i creditori, ma non aveva dedotto che detta liquidazione le avrebbe consentito di soddisfare, sia pur in misura minima, il
proprio credito, avente natura chirografaria, e dunque non aveva prospettato la concreta utilità perseguibile con l ‘ azione intrapresa.
2.4. Il primo motivo è infondato mentre il secondo è inammissibile.
2.5. Non v ‘ è dubbio, invero, che, come questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 31107 del 2023, in motiv.), l ‘ art. 124, comma 4°, l.fall, facendo testuale riferimento alla possibilità del terzo proponente di ‘ limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta ‘, consente di escludere dal relativo ambito soggettivo, come lo stesso articolo nel suo prosieguo prevede, ‘ gli altri creditori ‘, senza distinguere, tanto nella sua prima parte, quanto nella seconda, tra i creditori chirografari e quelli privilegiati.
2.6. Resta, nondimeno, il fatto che i creditori non (ancora) insinuati al momento del deposito della proposta (ma aventi, nei limiti in cui le domande sono ammissibili ai sensi dell ‘ art. 101, ult. comma, l.fall., indubbio diritto d ‘ azione) subiscono un pregiudizio in conseguenza dell ‘ omologazione di un concordato fallimentare che preveda la prospettata limitazione di responsabilità del terzo proponente, potendo gli stessi, all ‘ esito del relativo decreto, far valere le proprie pretese, come dispone l ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., nei confronti del (solo) debitore (il quale, anche nel caso della qui esaminata limitazione della responsabilità del proponente, continua a rispondere per l ‘intero e nella misura originaria ‘ verso gli altri creditori ‘: Cass. n. 25924 del 2022, in motiv.) ma nei limiti in cui lo stesso sia in grado di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile e, comunque, con salvezza degli effetti dell ‘ esdebitazione.
2.7. Tali creditori, pertanto, sono pregiudicati dal concordato così proposto e quindi sono senz ‘ altro portatori di un interesse, giuridicamente tutelato quantomeno in via astratta, ad opporsi alla sua omologazione, facendo valere gli eventuali vizi, formali e sostanziali, che inficiano la relativa procedura, onde impedire il trasferimento al proponente del (residuo)attivo fallimentare acquisito e ottenere, attraverso la prosecuzione del fallimento, non già il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole violate, ma la possibilità di partecipare ai riparti del ricavato dalla liquidazione d i quell’attivo eseguita dal curatore.
2.8. E’ pur vero, tuttavia, che l’ art. 129, comma 2°, l.fall., lì dove afferma che l ‘ opposizione all ‘ omologazione del concordato fallimentare pu ò̀ essere proposta ‘ da parte di qualsiasi interessato ‘, presuppone che il giudice del relativo procedimento accerti, in concreto, ‘ l ‘ incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l ‘ opponente è titolare ‘ nel senso, più precisamente, che l ‘ opponente, ‘ per opporsi al concordato ‘ , deve quanto meno prospettare (non importa se a torto o a ragione, perché questo attiene al merito del giudizio, e cioè, rispettivamente, al rigetto o all ‘ accoglimento dell ‘ opposizione) lo ‘ svantaggio ‘ che la sua ‘ posizione sostanziale ‘ subirebbe ‘ dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento ‘ (Cass. n. 22045 del 2016, in motiv.; conf., più di recente, Cass. n. 31402 del 2022, in motiv., lì dove ha ritenuto che l’azionista della società fallita non è legittimato a proporre opposizione all ‘ omologazione del concordato fallimentare ‘ a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione’ ).
2.9. Sennonché la doglianza di RAGIONE_SOCIALE COGNOME difetta, sul punto, di specificità, perché (non essendo contestato che RAGIONE_SOCIALE SanPaolo avesse dedotto la maggior convenienza ‘ per tutti i creditori ‘ -essa compresadella liquidazione fallimentare rispetto alla proposta concordataria), a fronte dell’accertamento della corte d’appello secondo cui, in mancanza della proposta, la tardività della domanda di ammissione al passivo non avrebbe di per sé privato la banca della facoltà di partecipare al concorso, la ricorrente non ha riportato in ricorso, come invece avrebbe dovuto (art. 366 n. 6 c.p.c.), il contenuto dell’atto d’opposizione , limitandosi a riprodurne un breve tratto (v. p. 14), e non consentendo perciò a questa Corte di verificare se l’ istituto di credito non avesse neppure prospettato di avere un effettivo interesse alla prosecuzione della procedura fallimentare in ragione del fatto che in tal caso avrebbe potuto soddisfare, almeno in minima parte, il proprio credito sul ricavato della liquidazione dell’attivo eseguita dal curatore .
3.1. Con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 81, 100 e 329 c.p.c., 128, co. 2, 129, co. 2, e 131 l.fall., la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto RAGIONE_SOCIALE SanPaolo legittimata a far valere un motivo di impugnazione (in ordine all’errato calcolo RAGIONE_SOCIALE maggior a nze per l’omesso esame di due RAGIONE_SOCIALE tre domande tempestive di RAGIONE_SOCIALE) che in sede di opposizione era stato sollevato dall’RAGIONE_SOCIALE e che era stato respinto dal tribunale con statuizione alla quale detta creditrice, non proponendo reclamo, aveva prestato acquiescenza.
3.2. Col quarto motivo, che deduce violazione degli artt. 98, co. 1 e 2 e 99, co. 1, l.fall., e falsa applicazione dell ‘ art. 98, co. 5, l.fall, RAGIONE_SOCIALE censura il capo del decreto impugnato col quale la corte d’appello ha ritenuto che il silenzio serbato dal giudice delegato su due RAGIONE_SOCIALE tre domande
tempestive di ammissione al passivo presentate da RAGIONE_SOCIALE non avesse assunto valore implicito di rigetto, con conseguente onere per l’RAGIONE_SOCIALE di proporre opposizione ai sensi dell’art. 98 l fall. onde impedire la formazione del giudicato endofallimentare sul punto, e potesse essere superato attraverso una mera istanza di rettifica.
3.3. Con il quinto motivo, che deduce violazione dell ‘ art. 128, co. 3, l.fall., la ricorrente contesta che, in difetto di un provvedimento di accoglimento dell’istanza di rettifica presentata da RAGIONE_SOCIALE intervenuta entro il termine fissato dal giudice delegato per le eventuali dichiarazioni di dissenso, e cioè entro il 22.5.2022, e dunque in assenza di una variazione del numero dei creditori ammessi al passivo o dell ‘ ammontare dei singoli crediti intervenuta entro la scadenza del predetto termine, la maggioranza richiesta per l’approvazione del concordato potesse essere calcolata tenendo conto dei crediti dell’RAGIONE_SOCIALE non ammessi, anziché dei soli crediti risultanti dall ‘ unico stato passivo approvato.
3.4. Con il sesto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96, co. 4 e 5, 127, co. 1, e 128, co. 1 e 3, l.fall. e degli artt. 157, co. 1 e 2, e 161 c.p.c., la ricorrente contesta che il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal G.D. all’esito dell’udienza di verifica dell’ 8.3.2022 potesse considerarsi ‘inesistente’ ai fini del calcolo della maggioranza favorevole all ‘ approvazione RAGIONE_SOCIALE proposte di concordato, solo perché pronunciato nonostante l’omesso esame di due RAGIONE_SOCIALE domande di ammissione presentate da RAGIONE_SOCIALE.
3.5. Con il settimo motivo, che denuncia la nullità del decreto impugnato ai sensi dell ‘ art. 101, co. 2, c.p.c. , la ricorrente lamenta infine che la corte d’appello abbia rilevato d’ufficio l’inesistenza del decreto di esecutività dello stato
passivo senza assegnare un termine alle parti per contraddire su tale questione.
3.6. Stante il principio della ragione più liquida, va in primo luogo esaminato il quarto motivo, la cui fondatezza comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE (pur fondate) ulteriori ragioni di censura.
3.7. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito assume valore implicito di rigetto e che, pertanto, il creditore, onde evitare il formarsi di una preclusione, ha l ‘ onere di proporre avverso tale rigetto opposizione allo stato passivo ai sensi dell ‘ art. 98 l.fall., restando, di conseguenza, inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito (Cass. n. 7500 del 2019; conf., in materia di liquidazione coatta amministrativa, Cass. SU n. 6060 del 2015, secondo cui ‘ il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell ‘ elenco previsto dall ‘ art. 209, primo comma, legge fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell ‘ art. 98 legge fall. ‘ ).
3.8. Né può in senso contrario invocarsi, come ha fatto la corte d ‘ appello, il principio per cui, in materia di fallimento, il giudice delegato, potendo formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l ‘ esame di tutte le domande presentate tempestivamente, non può adottare, all ‘ esito di ciascuna RAGIONE_SOCIALE udienze in cui il procedimento di verifica si sia articolato, altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente
emessi, devono ritenersi tamquam non essent (Cass. n. 1179 del 2018).
3.9. Si tratta, invero, di un principio che trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il giudice delegato abbia pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo limitatamente alle domande (tempestive o tardive) di ammissione sulle quali abbia deciso in udienza, rinviando l ‘ esame RAGIONE_SOCIALE altre ad una udienza successiva (cfr. Cass. n. 1179 del 2018 cit. ; Cass. n. 3054 del 2021), dovendosi, per contro, escludere, come risulta dall ‘ art. 96, comma 4°, l.fall. (a norma del quale solo dopo aver ‘ terminato l’esame di tutte le d omande, il giudice delegato forma lo stato passivo … ‘) , che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività (Cass. n. 14099 del 2016).
3.10. Ben diverso è il caso, quale quello in esame, in cui il giudice delegato abbia emesso il decreto di esecutività all ‘ esito dell ‘ (ultima) udienza in cui si sia articolato il giudizio di verificazione, senza disporre alcun rinvio per l ‘ esame RAGIONE_SOCIALE altre domande proposte, sulle quali, semplicemente, abbia omesso di pronunciare. E nella specie la stessa corte d’appello ha accertato che il decreto di esecutività era stato emesso ‘ senza che fossero state in alcun modo esaminate due RAGIONE_SOCIALE domande tempestive trasmesse dall’RAGIONE_SOCIALE‘ .
3.11. Ne consegue, come si è già rilevato sub. 3.7, che da un lato dette domande dovevano intendersi implicitamente rigettate e , dall’altro, RAGIONE_SOCIALE, onde evitare il formarsi di una preclusione su tale rigetto, aveva l’onere di proporre una formale e tempestiva opposizione avverso lo stato passivo così formato, non essendo per contro sufficiente, come ha invece opinato il
giudice del reclamo, una mera ‘richiesta di rettifica’ da parte della creditrice pretermessa al giudice delegato
3.12. Il decreto di esecutività, infatti, è suscettibile di correzione da parte del giudice delegato soltanto nel caso, previsto dall’art. 98, ult. comma, l.fall., in cui lo stato passivo contenga un errore materiale: com’è evidente, tale errore non è configurabile nel caso in cui il G.D. ometta di pronunciare su una domanda, così incorrendo in un vizio processuale che si converte, secondo la regola general e prevista dall’art. 161 c.p.c. , in motivo d’ opposizione, da proporre al tribunale nei termini e nelle forme previste dagli artt. 98 e 99 l.fall..
3.13. Nel caso in esame, pertanto, lo stato passivo rilevante, a norma degli artt. 127, comma 1°, e 128, comma 1°, l.fall., per individuare i creditori con diritto al voto (‘ se la proposta è presentata ‘ dopo ‘ che lo stato passivo venga reso esecutivo … gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 ‘) e la relativa maggioranza (‘ il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ‘) , non poteva essere che quello dichiarato esecutivo dal giudice delegato, con il decreto previsto dall’art. 96, comma 4°, l.fall. , all’esito dell’udienza dell’8 .3.2022.
All’accoglimento del quarto motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di L’Aquila che, in differente composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, per un
nuovo esame, alla C orte d’appello di L’Aquila in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima