SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 349 2026 – N. R.G. 00000285 2024 DEPOSITO MINUTA 25 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024
TRA
c.f.
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in virtù di procura su foglio separato allegato all’atto di appello
APPELLANTE
E
P. Iva
,
in persona del
Procuratore del Contenzioso
C.F.
P.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale notarile
NOME COGNOME in qualità di dirigente Responsabile della funzione Affari Legali e Societari in forza dei poteri attribuiti con procura notarile rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATE
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 303/2024 resa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata all’udienza del 09/02/2024 ( Opposizione a preavviso di fermo amministrativo )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell’art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2015 l’AVV_NOTAIO premesso che, con raccomandata n. 672162516810 del 07 aprile 2015, , RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE dei tributi per la Provincia di Salerno, gli aveva notificato preavviso di fermo amministrativo sul veicolo Fiat Panda TARGA_VEICOLO contestualmente avanzando richiesta di pagamento per complessivi € 10.233,01, comprensivi di spese, per il mancato pagamento della cartella n. NUMERO_CARTA, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera proponendo ex art. 615 c.p.c opposizione al preavviso di fermo. , preliminarmente, l’insussistenza dell’obbligazione per essere stata la predetta cartella , avendo esso opponente, nei 60 giorni successivi alla notifica di tale atto (04.09.2014), presentato una istanza in autotutela ai sensi dell’art.1, co. 537 della Legge n. 228/2012, con cui oltre a richiedere la annullamento per lo spirare del
Inferiore Eccepiva annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 540 della Legge n. 228/2012 sospensione dell’efficacia del titolo, ne aveva domanda to l’ termine di prescrizione, e per non avere la creditrice titolare del ruolo, riscontrato l’indicata istanza nei 220 giorni successivi all’inoltro, così determinando la
formazione del c.d. silenzio-assenso sull’annu llamento, cosicché non solo il titolo era da intendersi inesistente e/o caducato ma la comunicazione preventiva, che aveva dato origine alla controversia (c.d. preavviso di fermo), doveva essere dichiarata se non nulla certamente illegittima poiché manchevole del prodromico titolo e, dunque, del ruolo sotteso al minacciato fermo; eccepiva altresì la natura strumentale dell’autovettura Fiat, trattandosi di un bene necessario all’esercizio dell’attività di AVV_NOTAIO, unica sua attività e fonte di sostentamento , e formulava eccezione di intervenuta prescrizione, alla data del 31/12/2012, del credito asseritamente vantato dall’opposta . Per queste ragioni chiedeva all’adìto Tribunale a) in via preliminare, di disporre la sospensione dell’atto impugnato, vista la palese illegittimità del preavviso, nonché la piena sussistenza del fumus boni iuris , e del periculum ; b) in via gradata, di accogliere l’opposizione e dichiarar e la nullità insanabile, l’ inefficacia e/o l’ inesistenza dell’impugnato preavviso di fermo sul veicolo Fiat Panda TARGA_VEICOLO e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, nonché la conseguente inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva, e, laddove nelle more fosse intervenuto il fermo amministrativo, di ordinarne l’immediata cancellazione a spese della c) di condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva che eccepiva : l’incompetenza funzionale del giudice ordinario; la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata , quale titolare del credito; la contraddittorietà della domanda; la mancata dimostrazione dei presupposti del c.d. silenzio-assenso previsto dalla legge n. 228/2012; la legittimità del preavviso di fermo per mancata impugnazione della cartella nei 60 gg successivi alla notifica del 06/07/2014; la validità della notifica; l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, e concludeva per il rigetto della domanda.
Il AVV_NOTAIO disponeva l’integ razione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore concedendo termine all’attore per la notifica dell’atto introduttivo e sospendendo l’esecuzione dell’atto impugnato.
TABLE
atti di diffida inviati all’AVV_NOTAIO. e facendo rilevare che il termine di prescrizione applicabile era quello ordinario decennale e che non era decorso, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti.
Con sentenza n. 303/2024 resa ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 09/02/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo infondati tutti e tre i motivi proposti, ha rigettato l’opposizione e condannato l’AVV_NOTAIO. al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le controparti.
Con atto di citazione notificato il 14/03/2024 l’AVV_NOTAIO ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la riforma con l’accoglimento della opposizione proposta in primo grado ed il favore delle spese di lite.
Si sono separatamente costituite le appellate
e
, che hanno resistito ai motivi di appello, di cui hanno chiesto il rigetto col favore delle spese.
Concessi i termini di cui all’art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, il C.I. con ordinanza del 27/12/2025,, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell’art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore, sul rilievo che, nella specie, dopo la formazione del silenzioassenso previsto dall’art. 1, co.540, della L. n. 228/2012 per il decorso di 220 giorni sull’istanza di sospensione avanzata dall’AVV_NOTAIO , in data 10/04/2015, aveva comunicato il rigetto dell ‘istanza di sospensione della RAGIONE_SOCIALE , ha rigettato l’opposizione avverso il preavviso di fermo per non avere l’opponente provveduto a impugnare detto provvedimento di rigetto. Ha poi disatteso anche gli altri due motivi di opposizione riguardanti la natura di bene strumentale dell’auto e la prescrizione, ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.
Con l’appello qui proposto l’AVV_NOTAIO. ha impugnato la sentenza attraverso un unico articolato motivo di gravame con cui si duole che il AVV_NOTAIO di prime cure non abbia disposto
l’annullamento della cartella n.NUMERO_CARTA ed il conseguente discarico delle somme richieste per l’asserita formazione del c.d. silenzio assenso a seguito della presentazione dell’istanza in autotutela riscontrata in ritardo dall’ente sull’ erroneo convincimento che il titolare del credito potesse adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza anche oltre il termine di legge e che detto provvedimento, se non tempestivamente impugnato, dovesse ritenersi valido ed efficace; che, invece, in contrario, il preavviso di fermo presupponeva un valido titolo che nella specie era venuto meno per effetto della previsione di legge, la cui finalità era proprio quella di consentire al presunto debitore di ottenere l’annullamento del titolo iscritto a ruolo a suo carico senza dover intraprendere un contenzioso giudiziario.
3. L’appello è fondato e va accolto.
3.1. L ‘art.1, co. 537, della L. n. 228/2012 dispone che : ‘ a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la RAGIONE_SOCIALE», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla RAGIONE_SOCIALE delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.’, il co. 538 stabilisce a sua volta che ‘ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del primo atto di RAGIONE_SOCIALE utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE il contribuente presenta al RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione anche con modalita’ telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente
creditore, emesse in un giudizio al quale il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito sotteso.’ ;
per la previsione del co. 539 : ‘ Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’Ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al RAGIONE_SOCIALE del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’art. 53, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ‘;
il co. 540 prevede infine che : ‘ In caso di mancato invio, da parte dell’Ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.’
3.2. L’istanza di cui al richiamato co. 537 costituisce all’evidenza uno strumento che, al fine di evitare inutili contenziosi per il caso che la pretesa creditoria sia stata azionata in difetto di un valido titolo esecutivo e con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione
impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. 2024 n. 10939), consente al contribuente che ritenga che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell’avviso di mora non sia dovuta, di chiedere all la sospensione immediata delle procedure di RAGIONE_SOCIALE al fine di far verificare all’ente titolare del credito l’effettiva legittimità delle somme pretese. La Legge n. 228/2012 stabilisce, tuttavia, che è possibile richiedere la sospensione legale della RAGIONE_SOCIALE degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto noti ficato dall’
soltanto laddove le somme intimate siano interessate da:
pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
-provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
-sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
-sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l non ha preso parte.
3.3. Nel caso di specie, sì come risulta espressamente indicato dal provvedimento di del 10/04/2015, l’istanza di sospensione avanzata dall’AVV_NOTAIO era fondata sull’eccezione di prescrizione del credito, quindi rientrava in una delle ipotesi, tassativamente previste dalla richiamata normativa, in cui operava la sospensione dell’esecuzione esattoriale e, al decorso dei 220 giorni, si verificava l’annullamento automatico dell’atto per effetto di silenzio -assenso ( cfr. in generale sul punto Cass. 2024 n. 30841; Cass. 2019 n. 28354).
Il Tribunale è tuttavia incorso nell ‘errore di ritenere che, nonostante il perfezionarsi del silenzioassenso per la decorrenza di 220 giorni dalla notifica dell’istanza di autotutela, avvenuta il 04/09/2014, il provvedimento di rigetto successivamente emesso da dovesse essere comunque impugnato affinché ne fosse accertata la illegittimità.
Ritiene in contrario la Corte che, richiedere, ai fini della piena operatività del , l’impugnazione del tardivo provvedimento di rigetto contrasti sia con la già rilevata finalità deflattiva della richiamata normativa, sia, e soprattutto, con l’effetto legale di sopravvenut o annullamento ed inefficacia dell’atto impugnato, che, determinandone la eliminazione dal
mondo giuridico per l’inerzia dell’Amministrazione , aveva reso privo di oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza tardivamente adottato.
Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dall’ , nella specie l’adozione di siffatto tardivo provvedimento di rigetto non è stata motivata da con riferimento alla carenza dei presupposti originari che avevano portato alla formazione del silenzio-assenso, né con riferimento alla falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato interessato, giacché invece, come già osservato, , sull’implicito rilievo di ammissibilità dell’istanza in quanto formulata con riferimento ad una delle ipotesi che la legge prevedeva per poter accedere al meccanismo di annullamento su silenzio-assenso, qual è la prescrizione, aveva rigettato la richiesta nel merito, ritenendo non ancora maturato il relativo termine decennale.
3.4. I rilievi che precedono assorbono la questione relativa alla impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, ruolo 2014/002162, relativa al finanziamento agevolato ex lege n. 185/2000 ottenuto dall’AVV_NOTAIO
In ogni caso, la cartella, notificata il 06/08/2014, era stata impugnata dinanzi ad con atto notificato il 04/09/2014 con il quale l’AVV_NOTAIO deducendo l’intervenuta prescrizione della pretesa relativa sia al capitale che agli interessi, ne chiedeva l’annullamento previa sospensione ai sensi dell’art. 1, co. 537, L. n. 228/2012.
La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l’effetto l’opposizione al preavviso di fermo va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa , compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 , negli importi minimi, per le fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con citazione notificata il 1 4/03/2024 da nei confronti di
e di avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 303/2024, così provvede:
ACCOGLIE l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’opposizione prop osta da e annulla il preavviso di fermo n. 10080201500004676000 sul veicolo Fiat Panda TARGA_VEICOLO;
CONDANNA le appellate al pagamento delle spese processuali, che liquida, a titolo di compenso in favore dell’appellante, per il primo grado in € 2.540,00 e per questo grado in € 1.984,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE dr.ssa NOME COGNOME dr. NOME COGNOME