Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4804 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4804 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 38/2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce alla istanza di discussione orale ex art. 370 c.p.c., il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente processo all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato
-resistente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 731/2021, depositata il 18/5/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME presentava istanza in data 27/6/1988 al Comune di Montecorvino Pugliano per ottenere il contributo per la ricostruzione; il termine per presentare la domanda, inizialmente fissato al 31/3/1984, veniva poi prorogato ai sensi dell’art. 5 del decretolegge n. 474 del 1987 al 30/6/1988.
Successivamente NOME COGNOME, quale discendente del proprietario dell’unità immobiliare danneggiata dal sisma del 1980, occupante di immobile alla data del sisma, presentava il 20/4/1998 istanza di subentro nella richiesta del beneficio; la commissione costituita alla data del 25/10/2005, data di entrata in vigore della legge regionale della Campania n. 17 del 17/10/2005, non aveva provveduto a pronunciarsi nel termine di giorni 40, come previsto dalla normativa, sicché il parere doveva intendersi acquisito in senso favorevole.
In data 11/10/2006 la commissione richiedeva i documenti mancanti.
Con atto di citazione notificato il 26/1/2007 NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Montecorvino Pugliano, affinché venisse accertato il diritto alla concessione del contributo.
Si costituiva in giudizio il Comune deducendo che la domanda era stata presentata tardivamente, nel merito che la stessa era carente della documentazione richiesta dalla legge.
Contestava l’applicabilità al caso di specie della legge regionale n. 17 del 2005, in quanto i termini per la formazione del silenzio assenso potevano decorrere solo dal momento in cui la pratica fosse risultata completa.
Il Tribunale, con sentenza n. 447/17, depositata il 28/1/2017, rigettava la domanda, reputando che la domanda era stata presentata tardivamente, in quanto il termine di presentazione scadeva il 31/3/1984, mentre quello per la produzione della documentazione integrativa il 31/3/1989.
La domanda era stata presentata da NOME COGNOME il DATA_NASCITA/6/ 1988.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COGNOME, deducendo che, in realtà, la domanda era stata presentata tempestivamente.
Inoltre, per l’appellante, l’istanza di concessione del contributo era stata corredata da tutta la documentazione prescritta dall’art. 14 della legge n. 219 del 1981.
La competente commissione tecnica comunale, poi, non aveva espresso il proprio parere nel termine stabilito dall’art. 1 della legge regionale Campania n. 17 del 2005.
Produceva ulteriore documentazione.
Restava contumace il Comune di Montecorvino Pugliano.
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 731/2021, depositata il 18/5/2021, rigettava l’appello.
Dopo aver evidenziato che la domanda presentata da NOME COGNOME il 27/6/1988 era tempestiva, dovendosi tener conto della proroga di cui all’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 474 del 1987, tuttavia reputava che la domanda di concessione del contributo ri-
sultava priva «di parte della documentazione prescritta dall’art. 14, commi 2 e 3, legge n. 219/1981 e richiesta dal Comune di Montecorvino Pugliano, da ultimo, con la nota dell’11 ottobre 2006», con la conseguenza che il Comune non era stato posto nelle condizioni di vagliare l’istanza.
Il COGNOME, con la memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., il 7/11/2007, aveva prodotto in giudizio: dichiarazione di prima casa del 31/3/1989; dichiarazione di accollo spesa del 31/3/ 1989; dichiarazione del 31/3/1989 circa il buono contributo utilizzato; attestazione rilasciata dal Sindaco il 12/4/1989 sulla qualifica di coltivatore diretto; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 31/3/1989; relazione tecnica sulla convenienza economica del 25/22/1995; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 6/3/ 1997; situazione di famiglia di COGNOME NOME alla data del 23/11/ 1980; certificato di morte di NOME COGNOME; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da COGNOME NOME il 20/4/1998.
Tuttavia, con la domanda introduttiva del giudizio il COGNOME aveva fornito solo parte della documentazione richiesta, non avendo prodotto «il titolo di proprietà degli immobili», i «titoli abilitativi rilasciati per la loro realizzazione, la dichiarazione di successione, la perizia asseverata sul rapporto di causalità tra il sisma e i danni subiti, la relazione esplicativa delle discordanze sussistenti tra i dati metrici esposti nei progetti presentati e quelli riportati nella variante nonché la verifica urbanistica dell’intervento di ricostruzione in ordine ai volumi e alle superfici preesistenti e a quelli di variante».
La Corte territoriale, poi, reputava inammissibile l’ulteriore documentazione prodotta in sede d’appello, in violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.
Tra l’altro tale documentazione era anche insufficiente a dimostrare tutti i requisiti richiesti, essendo costituita esclusivamente da
certificato di coltivatore diretto, dalla nota di trascrizione del 16/5/ 1969, dalla dichiarazione di accollo spesa del 31/3/1989 (già prodotta in primo grado), dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’11/02/1991, relativa all’assenza di opere abusive e di istanza di condono edilizio, dalla relazione giurata del 31 marzo 1989 sulla quantificazione dei danni subiti dagli immobili, dall’estratto catastale di mappa e dalla visura del terreno su cui questi ultimi furono edificati, nonché dalle perizie di variante del 28 ottobre e del 24 novembre 1994».
In sostanza, l’appellante non aveva depositato l’intera documentazione necessaria per l’esame della domanda di erogazione del contributo pubblico.
Non poteva applicarsi l’art. 1 della legge Regione Campania n. 17 del 2005, trattandosi di una disciplina emanata in un’ottica di semplificazione, relativa esclusivamente all’attività delle commissioni costituite all’interno del consiglio regionale, con funzioni propositive, consultive e referenti in relazione agli atti di sua competenza.
Peraltro, il silenzio serbato dall’organo consultivo nei 40 giorni successivi all’assegnazione della pratica poteva equivalere ad un tacito parere favorevole, ma esclusivamente ove l’interessato «avesse prodotto quanto necessario per l’espletamento dell’attività istruttoria e di quella decisionale del procedimento amministrativo».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME.
Il Comune non ha svolto attività difensiva, ma si è limitato a chiedere di partecipare alla pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE:
Si premette che il difensore del ricorrente ha comunicato il decesso del suo assistito NOME COGNOME.
Tuttavia, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass., 3/12/ 2015, n. 24635).
1.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. – art. 18 legge 241/1990 e art. 6 d.P.R. n. 447/1988».
La Corte territoriale avrebbe errato nella sua decisione in quanto «anche in mancanza di qualsivoglia contestazione da parte dell’appellato contumace, ritiene che la documentazione prodotta a corredo della domanda sia incompleta in quanto carente dei seguenti documenti ».
In realtà, poi, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d’appello, alla domanda di buono contributo depositata da NOME COGNOME in data 27/6/1988 erano allegati: n. 3 titoli di proprietà; n. 3 situazione di famiglia; n. 3 stato di fatto al 23/11/1980; n. 1 perizia giurata con la dichiarazione di causalità di danno del terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; n. 3 estratto di mappa; perizia asseverata.
Tra l’altro, con riferimento ai titoli abilitativi, tale documentazione non sarebbe stata richiesta dalla commissione comunale, trattandosi peraltro di documenti rilasciati dallo stesso comune e perciò già nella propria disponibilità.
Quanto poi alla dichiarazione di successione, in realtà, il COGNOME aveva depositato l’istanza di subentro nella domanda presentata dal padre il DATA_NASCITA, quale discendente del proprietario dell’unità immobiliare danneggiata.
Inoltre, non era stata contestata alcuna difformità con riferimento ai dati metrici esposti nei progetti presentati e quelli riportati nella variante.
La nota del 2000 del Comune non era altro che un prestampato probabilmente utilizzato dall’ente per tutte le pratiche.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Il motivo non coglie appieno la ratio decidendi della motivazione della sentenza della Corte d’appello.
Nella decisione del gravame, infatti, la Corte territoriale, non solo ha ritenuto insufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo i documenti prodotti nel giudizio di prime cure, ma ha reputato tardivi i documenti prodotti solo in sede d’appello, in violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.
Su tale parte della motivazione non v’è alcuna censura da parte del ricorrente.
Inoltre, costituisce principio pacifico di questa Corte quello per cui il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che rappresenta una norma di semplificazione processuale, non trova applicazione nei confronti della parte contumace.
Per questa Corte, infatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l’attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., fissato per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l’applicazione
del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall’art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., sez. 3, 26/ 6/2018, n. 16800).
Nella specie, come detto, il Comune non si è costituito nel giudizio d’appello.
I documenti prodotti dall’appellante nel giudizio di gravame sono stati reputati tardivi ex art. 345 c.p.c., senza alcuna censura da parte del ricorrente, sicché tali documenti non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica della sussistenza di tutti presupposti per l’ottenimento del contributo.
I documenti prodotti solo in appello sono i seguenti, costituiti da: «certificato di coltivatore diretto nota di trascrizione del 16/5/ 1969, dichiarazione di accollo spesa del 31/3/1989 (già prodotta in primo grado), dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’11 febbraio 1991, relativa all’assenza di opere abusive e di istanze di condono edilizio, dalla relazione giurata del 31 marzo 1989 sulla quantificazione dei danni subiti dagli immobili, dall’estratto catastale di mappa e dalla visura del terreno su cui questi ultimi furono edificati, nonché dalle perizie di variante del 28 ottobre e del 24 novembre 1994».
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 14 del decreto legislativo 30/3/1990, n. 76».
Il ricorrente deduce che in data 20/4/1998 ha presentato istanza di subentro nella domanda presentata dal padre il DATA_NASCITA, «quale discendente del proprietario dell’unità immobiliare danneggiata dal sisma del 1980, e febbraio 1981, occupante di immobile alla data del sisma».
Tuttavia, come evidenziato nell’atto d’appello, il ricorrente è divenuto proprietario dell’immobile «a seguito di acquisto a titolo originario per usucapione con sentenza n. 919/17 del Tribunale di Salerno, e non a titolo derivativo a seguito di successione mortis causa al padre COGNOME NOME, per cui non poteva essere richiesta dall’Ente la dichiarazione di successione in quanto documento mai formato, non necessario, e soprattutto superato dall’istanza dell’AVV_NOTAIO del 20/4/1998».
Sarebbe erronea, dunque, l’affermazione della Corte territoriale che ha sottolineato la mancata produzione, da parte del COGNOME, del titolo di proprietà degli immobili.
Inoltre, i titoli abilitativi non sarebbero mai stati richiesti dalla commissione.
La dichiarazione di successione non era dovuta in quanto il COGNOME aveva chiesto il subentro, quale discendente, e non come erede, del padre.
Nessuna difformità era stata poi riscontrata dalla commissione comunale.
Oltretutto, ad avviso del ricorrente, la sussistenza della documentazione emergerebbe «anche dal comportamento dell’appellato che non si è costituito in giudizio e quindi non ha contestato il motivo di gravame, confermando».
Il motivo è inammissibile.
5.1. Il motivo è infatti caratterizzato da aspetti di novità, in quanto la questione dell’acquisto dell’immobile a titolo originario è stata per la prima volta sottoposta all’esame di questa Corte, mentre non risulta in quale sede e con quali modalità la questione sia stata rappresentata al giudice d’appello.
Non è stato neppure trascritto il contenuto della sentenza di usucapione n. 919 del 2017 del Tribunale di Salerno, richiamata nel motivo di ricorso per cassazione.
Per quanto riguarda, poi gli altri aspetti fattuali, in sostanza il ricorrente chiede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.
Il ricorrente deduce che i titoli abilitativi non sarebbero stati mai richiesti dalla commissione comunale, ma non trascrive il contenuto della richiesta della commissione comunale dell’11/10/2006.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello sarebbe incorsa in un «erroneo apprezzamento della prova», in quanto agli atti del procedimento non vi sarebbe alcun provvedimento di contestazione da parte del Comune circa presunte difformità tra il progetto originario e quello con le varianti.
7. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente chiede una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie, che tuttavia sono state esaminate compiutamente ed in modo analitico dalla Corte territoriale, che ha riportato con precisione sia i documenti erano stati richiesti dalla commissione comunale, sia quelli che erano stati prodotti dal COGNOME, denunziando tutte le lacune documentali.
8. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1, comma 1, della regionale Campania n. 17 del 2005 e art. 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990».
Sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello che, da un lato, ha dedotto l’inapplicabilità della disposizione sopra richiamata alle decisioni della commissione tecnica del Comune di Montecorvino e, dall’altro, ha ritenuto che comunque il silenzio assenso non poteva formarsi, con il mero decorso del tempo, stante la non completezza della documentazione prodotta.
Per il ricorrente, invece, «il Comune di Montecorvino Pugliano era nella disponibilità di tutta la documentazione per l’istruttoria della pratica per un positivo accoglimento dell’istanza di concessione buono contributo L. 219/81 presentata dal COGNOME NOME cui era subentrato COGNOME NOME, per cui decorsi 40 giorni previsti dall’art. 1 L. 17/5 Regione Campania la richiesta di ammissione al contributo previsto dagli articoli 9 e 10 legge n. 219/1981 doveva considerarsi positivamente evasa».
Il motivo è inammissibile.
A prescindere dalla considerazione che, in effetti, l’art. 1 della legge Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 17 (disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo), si riferisce alle commissioni consiliari della Regione Campania, va comunque confermato quanto deciso dalla Corte territoriale, in quanto il termine di 40 giorni per la formazione del silenzio assenso non può che decorrere una volta che sia stata depositata la documentazione completa.
Il che, come accertato dalla Corte territoriale, con giudizio pienamente meritale, non è avvenuto.
L’art. 1 della legge regionale Campania n. 17 del 2005 prevede, infatti, che « pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro 40 giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole».
Al comma 2 si prevede che «è fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1».
Inoltre, al comma 3 si sancisce che «i presidenti iscrivono l’argomento all’ordine del giorno della commissione entro 7 giorni dall’assegnazione. In mancanza vi provvede il presidente del consiglio nelle successive 48 ore».
Pare evidente, dal tenore della norma, che la stessa si riferisca proprio alle commissioni all’interno della Regione Campania, tanto che i presidenti devono iscrivere l’argomento all’ordine del giorno della commissione nel termine di 7 giorni dall’assegnazione.
La disciplina, invece, prevista dalla normativa sulla ricostruzione per il sisma Campania è di natura speciale, sicché non può trovare applicazione la normativa regionale, di carattere generale.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte del Comune.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME