Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4134 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4134 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27995/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2059/2022, pubblicata il 20/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva distinte opposizioni avverso quattro ordinanze -ingiunzioni emesse dal Comune di Abbadia San Salvatore per plurime violazioni dell’art. 7, comma 2, della legge n. 363/2003 (‘Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo’), accertate il 9 marzo, il 12 marzo, il 13 marzo e il 24 marzo 2016.
Riuniti i quattro giudizi, l’adito Tribunale di Siena rigettava le opposizioni, ritenendo legittima l’applicazione delle sanzioni, essendo state rilevate ragioni di pericolo e non avendo l’opponente ottemperato a quanto prescritto dal citato art. 7, che impone al gestore della pista di rimuovere il pericolo o di chiudere la pista per la sua messa in sicurezza.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame con la sentenza richiamata in epigrafe.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due complessi motivi.
Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Abbadia San Salvatore. Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, e 3 della legge n. 363/2003, nonché dell’art. 1 della legge n. 689/1981: si sostiene che la chiusura della pista è obbligo residuale in quanto è il più pregiudizievole e penalizzante per il gestore e viene imposto solo nell’ipotesi in cui il pericolo non possa essere rimosso, ovvero
non possa essere neutralizzato nel rispetto del citato art. 3 della legge n. 363/2003, mediante l’utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo, ovvero qualora il pericolo investa l’intera pista in tutto il suo sviluppo, come ad esempio nel caso di pericolo di distacco di valanghe; prima di chiudere la pista la ricorrente avrebbe avuto diritto di provvedere alla rimozione dei pericoli atipici accertati ovvero alla loro segnalazione e alla delimitazione con adeguate protezioni; il Comune ha, invece, contestato la mancata chiusura immediata della pista, sanzionata però dal comma 4 dell’art. 7 e solo nelle ipotesi in cui il pericolo non sia stato rimosso ovvero neutralizzato; la violazione dell’art. 2, comma 2, non avrebbe, quindi, potuto essere sanzionata dal menzionato art. 7, comma 4, della suddetta legge.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 23 del d. lgs. n. 40/2021, 1 della legge n. 689/1981, nonché la violazione del principio di tassatività oltre che la violazione del principio di prevalenza della lex mitior qualora ritenuta tale nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019: si adduce che non è vero, come affermato dalla Corte d’appello, che l’art. 12 del d.lgs. n. 40/2021 abbia introdotto una disciplina perfettamente sovrapponibile all’art. 7 della legge 363/2003, in quanto ai sensi del comma 2 dell’art. 12 il gestore ha un primo obbligo di rimuovere o neutralizzare i pericoli atipici e, solo nel caso in cui il pericolo atipico, che sia stata accertato, non sia stato rimosso o neutralizzato, il gestore ha l’obbligo di chiudere la pista; la ratio del richiamato art. 12, che peraltro riprende la ratio già evincibile nella legge 363/2003, non può che essere questa, perché diversamente le sanzioni previste dalle leggi regionali in caso di violazione delle prescrizioni di sicurezza non avrebbero ragion d’essere, così come non avrebbero alcuna rilevanza gli obblighi di segnalazione e di protezione di cui all’art. 3 della legge n. 363/2003; applicando la legge come statuito dai giudici di merito, il gestore, in caso di accertamento della presenza di pericoli atipici, non
avrebbe potuto fare altro che chiudere la pista per evitare di essere sanzionato; il gestore, invece, secondo la normativa oggi vigente, può, anziché chiudere la pista, rimuovere ovvero neutralizzare il pericolo atipico; avendo l’art. 12 del d.lgs. n. 40/2021 una diversa formulazione rispetto all’art. 7, il diritto ora sancito in capo al gestore di potere rimuovere o neutralizzare i pericoli atipici avrebbe dato diritto alla ricorrente di vedersi annullate le sanzioni amministrative, nel rispetto del principio di applicabilità con effetto retroattivo della lex mitior , sulla base della indicata sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019.
II. I motivi non sono fondati.
La tesi della ricorrente è che, una volta accertata la sussistenza sulla pista di pericoli atipici, l’autorità amministrativa dovrebbe limitarsi a segnalare la sussistenza dei medesimi e a quel punto il gestore della pista avrebbe il diritto di rimuovere tali pericoli ovvero di neutralizzarli mediante adeguata segnalazione ovvero ancora di chiudere la pista, cosicché solo a seguito di un successivo accertamento di mancata adozione di tali misure la pubblica amministrazione potrebbe sanzionare il comportamento del gestore applicando il comma 4 dell’art. 7 della legge n. 363/2003, che prevede l’obbligo per il gestore di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità e che sanziona la violazione di tale obbligo con la condanna al pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
Tale tesi non è sostenibile.
L’art. 7, comma 1, della citata legge n. 363/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prescrive che i gestori delle piste provvedano alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. Il secondo comma di tale articolo dispone che, qualora le condizioni della pista presentino pericoli atipici – come quelli contestati nel caso in questione – gli stessi devono essere rimossi ovvero la pista deve essere chiusa. Ne consegue che, ove i pericoli atipici non
siano rimossi, la pista va chiusa, in base a quanto ribadisce il comma 4 dell’art. 7 della legge n. 363/2003. La disposizione -come è d’altro canto ragionevole considerato l’obiettivo della legge di tutelare la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo -non prevede affatto che l’obbligo per il gestore di rimuovere o chiudere la pista scatti soltanto a seguito dell’accertamento della situazione di pericolo da parte della pubblica autorità.
Per quanto concerne specificamente il secondo motivo, ossia la censura di mancata applicazione della supposta lex mitior introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 40/2021, va rilevato che il principio di retroattività della lex mitior è principio proprio della sanzione penale che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 63/2019 richiamata dalla ricorrente, ha ritenuto applicabile non a tutte le sanzioni amministrative, ma unicamente a quelle sanzioni che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive.
Tali caratteristiche punitive non sono ravvisabili nella sanzione amministrativa in esame, che è priva di finalità propriamente afflittiva per l’autore dell’illecito, trattandosi di sanzione dalla natura esclusivamente amministrativa, semplicemente preventiva rispetto alla commissione di nuovi illeciti (per l’individuazione di sanzioni aventi natura ‘sostanzialmente penale’, v., ad es., tra le più recenti Cass. n. 13182/2025 e Cass. n. 20949/2024).
In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 40/2021 non ha carattere innovativo rispetto alla disciplina di cui all’abrogato art. 7 della legge n. 363/2003, ma si limita a specificare che il gestore ha l’obbligo dall’art. 7 semplicemente indicato quale rimozione – di eliminazione o neutralizzazione del pericolo mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione; nel quarto comma poi il pericolo viene qualificato come atipico (come già nel secondo comma dell’abrogato art. 7) e anche qui si specifica che, in caso di omessa rimozione o
neutralizzazione di tale pericolo, il gestore ha l’obbligo di chiudere la pista, la cui violazione comporta la medesima sanzione prevista dal comma 4 dell’abrogato art. 7, ossia il pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
La ricorrente e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte fanno riferimento al principio di necessaria tassatività e specificità delle ipotesi sanzionatorie che sarebbe violato dall’interpretazione seguita dai giudici di merito, interpretazione che ‘conferirebbe all’organo accertatore dell’illecito la possibilità di configurare l’illecito in modalità atipica sulla sola base della percezione di un potenziale pericolo’.
Il rilievo non coglie nel segno.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la sanzione amministrativa è soggetta al principio di tassatività e determinatezza, così che da un lato è esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate, dall’altro lato tale norma deve essere formulata in maniera precisa, tale da consentire al destinatario di avere una percezione adeguatamente chiara e immediata del suo valore precettivo (al riguardo si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4302/2025, che sottolinea come la norma sanzionatoria debba individuare con sufficiente precisione la condotta sanzionata e permettere ai suoi destinatari di distinguere con chiarezza la sfera del lecito da quella dell’illecito, in tale modo orientandone preventivamente la condotta).
Nella specie tale paradigma è rispettato.
Come si è già detto, il comma 2 dell’art. 7 della legge n. 363/2003 stabilisce che -qualora le condizioni della pista ‘presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici’ ed essi non siano rimossi -‘la pista deve essere chiusa’, obbligo la cui violazione è sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo. Il tipo di condotta richiesto al gestore è sufficientemente determinata, né è obiettabile che
qualsiasi potenziale pericolo sarebbe sanzionabile: il pericolo deve, infatti, essere ‘oggettivo’ e dipendere dallo stato del fondo della pista ovvero essere atipico, nozione non vaga, ma definita dalla giurisprudenza di questa Corte come ‘ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente’ (v. Cass. n. 16223/2022).
III. In definitiva, alla stregua delle complessivamente argomentazioni svolti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo (in base al valore del ricorso e dell’entità delle attività difensive esercitate dal controricorrente), seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore del controricorrente, del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME