Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13625-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto contributi
R.G.N.13625/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 664/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 575/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di Fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO notificata il 30 aprile 2015 dolendosi RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica di tre dei cinque avvisi di addebito in esso riportati relativi a contributi previdenziali dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti negli anni 2012-2014.
Il Tribunale di Pescara rigettò le opposizioni ritenendo corrette le notifiche, mentre l a Corte di appello di L’Aquila, per quanto ancora interessa, annullò gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo, già annullato, ed all’intimazione di pagamento notificata al contribuente ed impugnata, evidenziando che nei casi di irreperibilità relativa di cui all’art. 140 c.p.c. l’avviso di addebito, al pari de lle cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto all’art. 30 comma 14 del d.l. n. 78 del 2010 e di una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa norma debba essere notificato con le modalità di cui all’art. 140 citato, nello specifico non rispettate. Ritenne tempestiva l’opposizione proposta e videnziando che il contribuente era venuto a conoscenza degli addebiti solo con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, tempestivamente impugnata.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che articola due motivi ai quali resiste con controricorso NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato tardiva memoria di costituzione al fine di poter partecipare alla discussione RAGIONE_SOCIALEa causa. Il controricorrente ha depositato costituzione di nuovo difensore corredata da procura. All’esito RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza camerale il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 comma 4 legge 122 del 2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 per avere la Corte di appello annullato i tre avvisi di addebito presupposti all’atto impugnato, sul rilievo che la notifica a mezzo di raccomandata perfezionata con la compiuta giacenza non era stata accompagnata dall’invio di raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dava notizia del tentativo di notifica e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito dalla raccomandata all’uffi cio postale.
1.1. Si sostiene che sarebbe legittimo, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma citata, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa procedura semplificata a mezzo del servizio postale e non sarebbe necessaria la seconda raccomandata operando solo le disposizioni sulla consegna RAGIONE_SOCIALEe raccomandate con il se rvizio postale che non prevedono l’invio di una seconda raccomandata.
Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 comma 14 d.l. 125 del 2010 conv. in l. 122 del 2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 comma 3 d.lgs n. 46 del 1999 .
2.1. L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente d educe che il giudice di appello, una volta accertato che non erano stati notificati, avrebbe dovuto esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento e non lo aveva fatto.
Tanto premesso va rilevato che parte controricorrente nella sua memoria ha evidenziato che, in disparte ogni altra
considerazione, gli avvisi di addebito nr. NUMERO_CARTA, nr. NUMERO_CARTA e nr. NUMERO_CARTA, relativi a contributi previdenziali per gli anni dal 2012 al 2014, sono stati oggetti di provvedimento di sgravio poiché rientravano nella ipotesi prevista dall’art. 1 commi 227 e 228 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197 del 2023 (cfr. documenti depositati dinnanzi a codesta Suprema Corte in data 9.01.2025 con apposita nota ex art. 372 c.p.c. e numerati rispettivamente DOC -01, DOC -02 e DOC -03).
4. Tanto premesso ritiene il Collegio che dalla documentazione versata in atti emerge evidente che per effetto RAGIONE_SOCIALEo sgravio disposto sia venuta del tutto meno ogni ragione di controversia. 4.1. Lo sgravio disposto, infatti, ha interessato proprio i contributi ripotati negli avvisi di addebito sottesi all’atto impugnato e dei quali era stata contestata la corretta notifica. Venute meno le poste contributive oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è, conseguentemente, cessata tra e parti la materia del contendere ed in tal senso deve essere definito il giudizio (cfr. Cass. n. 5098 del 2022) disponendosi la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti costituite. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa lite va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025