Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23964/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 214/2022 pubblicata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna ha in parte accolto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto la pretesa da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di godere della agevolazione contributiva prevista dall’art.9 comma 5 della legge n.67/1988, per gli anni da 2013 a 2016, in forza dell’attività di allevamento e sfruttamento del bestiame svolto in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate, come previsto dall’art.32 comma 7 ter del d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (poi dichiarato incostituzionale con sentenza 15/03/2019 n.49 della Corte costituzionale), senza lo scomputo della c.d. quota monetizzata al soccidario.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con riferimento agli anni in questione, pretendeva il pagamento della contribuzione in misura integrale, per mezzo di quattro avvisi di addebito che venivano opposti dalla odierna ricorrente.
Il Tribunale di Forlì accoglieva le domande proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dichiarava non dovuto il pagamento delle somme pretese per mezzo degli avvisi di addebito.
La corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale di Forlì limitatamente alla parte relativa al recupero della contribuzione di quanto riferito alla soccida monetizzata, dichiarata come non dovuta. Nel resto accoglieva il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rigettando le domande originariamente proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che a sua volta propone un motivo di ricorso incidentale, al quale resiste la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.9 comma 5 della legge n.67/1988 così come interpretato autenticamente dall’art.32 comma 7 ter della legge n.98/2013.
La ricorrente deduce che « l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nega gli sgravi contributivi sulla base del (presunto) requisito della congruità delle giornate lavorative dichiarate dalle aziende che conferiscono i prodotti in relazione al quantitativo di prodotto conferito, ma tale requisito non è richiesto dalla legge, che prevede unicamente di accertare la provenienza del prodotto da zona svantaggiata. La Corte d’Appello non tratta tale aspetto e nega gli sgravi in quanto ritiene che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovesse dimostrare che i soci fossero provvisti della capacità lavorativa sufficiente in seguito alla contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
Con il secondo motivo di ricorso principale (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente nella valutazione della prova fornita dalla parte ricorrente sulla congruità delle giornate lavorative.
Con il terzo motivo di ricorso principale (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’ammissione di un mezzo istruttorio richiesto, ed in particolare sulla richiesta di ammissione di una CTU
in merito alla congruità delle giornate lavorative, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo di ricorso principale (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la RAGIONE_SOCIALE lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’Appello ammesso la C.T.U. sulla congruità delle giornate lavorative in relazione alla quantità di prodotto conferito.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.9 comma 5 della legge n.67/1988, come interpretato dall’art.32 comma 7 ter del d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel riconoscere l’agevolazione contributiva anche con riferimento all’attività svolta dai soccidari che abbiano optato per la monetizzazione degli animali nell’ambito della c.d. soccida monetizzata.
L’esame dei motivi del ricorso principale e incidentale richiede una concisa ricostruzione della fattispecie astratta sottesa alle censure sollevate dalle parti.
L’art.9 comma 5 della legge n.67/1988 prevede il pagamento in misura ridotta dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei «territori montani» di cui all’art.9 del d.P.R. n.601/1973 e nelle «zone agricole svantaggiate» di cui all’art.15 della legge n.984/1977.
L’art.32 comma 7 ter del d.l. n.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013, prevede che la disposizione sopra richiamata: « (…) si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
10. La Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione da ultimo citata (perché «preclude irragionevolmente la ripetizione dei contributi che, prima dell’entrata in vigore della disposizione interpretativa, siano stati già corrisposti in misura superiore al dovuto»), ha ritenuto che «il legislatore attribuisce dunque rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184 del 1999)» ( Considerato in diritto , § 4).
11. Per il pagamento dei premi e dei contributi in misura ridotta a beneficio delle cooperative e dei consorzi di cui all’art.2 comma 1 della legge n.280/1984 devono concorrere due requisiti: a) l’allevamento o la coltivazione del «prodotto», anche da parte di terzi in forza di un contratto agrario di natura associativa, in zone agricole svantaggiate o di montagna, ciò che nella fattispecie astratta integra il concetto di «provenienza» dalle zone agricole
svantaggiate o di montagna; b) il conferimento del «prodotto» alla cooperativa o al consorzio.
Nel concorso di questi due requisiti, il beneficio contributivo viene riconosciuto «in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato».
Deve infine considerarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, trattandosi di uno sgravio contributivo, incombe sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata (cfr. Cass. 02/05/2024, n.11764).
È alla luce di queste brevi considerazioni che devono essere esaminati i motivi di ricorso.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, che incombesse sulla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt.9 comma 5 della legge n.67/1988 e 32 comma 7 ter del d.l. n.69/2013.
A questo proposito la corte territoriale ─ con una motivazione concorrente (cfr. ad abundantiam ) ─ ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non risultassero elementi tali da confermare «che l’allevamento per cui è chiesto lo sgravio fosse in essere nel periodo oggetto della richiesta» (pag.8).
Rectius, la corte territoriale ha ritenuto che non fosse provato il requisito dell’allevamento del «prodotto» da parte del soccidario in zone agricole svantaggiate o di montagna, requisito essenziale per il riconoscimento dello sgravio contributivo.
La RAGIONE_SOCIALE censura solo una delle due rationes concorrenti, specificamente individuata nel capo di sentenza «trattato a pag.6 della decisione», nel quale viene evocato il tema della «discrepanza
tra le tabelle ettaro-colturali messe a disposizione dalle Regioni di competenza».
La censura non coglie nel segno, perché nella ratio decidendi concorrente non viene in considerazione il tema della valutazione del requisito della congruità, come dedotto dalla parte ricorrente, ma il diverso tema della effettività dell’allevamento nel periodo oggetto della richiesta di sgravio contributivo.
20. Alla luce di queste considerazioni il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi concorrente, nei termini sopra chiariti, da sé sola sufficiente a determinare il rigetto delle domande originariamente proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo del ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato laddove censura la motivazione apparente in punto valutazione della prova, perché nella sentenza impugnata la corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento nei limiti del c.d. minimo costituzionale. È inammissibile nella parte restante, sia perché non si confronta con la ratio concorrente nei termini sopra chiariti, sia perché si risolve nel sindacato sull’apprezzamento degli elementi di prova già compiuto dal giudice di merito e a esso riservato, non essendo stata dedotta la specifica violazione di una norma di legge tale da inficiare la validità del ragionamento probatorio.
22. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato, perché il vizio di omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. è configurabile solo con riferimento alle domande e eccezioni delle parti, e non con riferimento alle istanze istruttorie delle parti. L’omessa pronuncia sulla istanza di ammissione della CTU non è dunque tale da integrare il vizio lamentato.
Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, perché la mancata ammissione della CTU richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE non è
qualificabile come omesso esame di un fatto storico, trattandosi di una istanza istruttoria.
Il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato.
Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere rigettato.
La corte territoriale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE (nella sua qualità di soccidante) potesse beneficiare dello sgravio contributivo anche nei casi nei quali avesse pattuito con i soccidari (ossia: gli allevatori) la c.d. soccida monetizzata, ossia quando le parti del contratto di soccida─ in deroga all’art.2178 cod. civ. ─ abbiano pattuito la « monetizzazione» della percentuale di accrescimento spettante al soccidario (cfr. Cass. 06/06/2023 n.15764), con esclusione della remunerazione del soccidiario sotto la normale forma dell’accrescimento del bestiame.
Ritiene il Collegio che tale pattuizione incida solo sulle modalità di remunerazione del soccidiario (compenso in danaro in luogo dell’accrescimento), senza alcun rilievo sui requisiti necessari per il riconoscimento dello sgravio contributivo, nei termini sopra ricostruiti: l’allevamento del «prodotto» da parte del soccidiario in zone agricole svantaggiate o di montagna e il successivo conferimento del «prodotto» alla cooperativa.
La censura svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non contesta affatto lo svolgimento della attività di allevamento da parte dei soccidiari nelle zone de quibus, e dunque il presupposto dello sgravio contributivo, ma si rivolge alla peculiare modalità di remunerazione del soccidiario concordata dalle parti. Modalità che, per le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi del tutto estranea rispetto ai fatti costituitivi della obbligazione contributiva.
30. Del resto, come allegato nella memoria difensiva della parte ricorrente, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la Circolare n. 94 del 21.05.2025 ha invitato le Direzioni provinciali a «riesaminare i contenziosi in essere in materia di soccida alla luce dei principi sopra delineati procedendo in autotutela, a seconda dei casi, all’annullamento o
alla riforma dei provvedimenti di inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi».
31. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME