Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12828 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7859-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
29, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato all’incidentale avverso la sentenza n. 1349/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2018 R.G.N. 1749/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 31.8.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di somme per indebita fruizione di sgravi ex art. 8, l. n. 223/1991, sul presupposto che vi fosse stata soluzione di continuità tra il contratto a termine e il successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati con una lavoratrice già iscritta nelle liste di mobilità;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, fondato su un motivo;
che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce al ricorso incidentale notificatogli;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 18.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 223/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente e ricorrente incidentale avesse diritto allo
sgravio nonostante che, al momento della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, fosse stato pattuito che la trasformazione del rapporto avvenisse alla scadenza del termine fissato per il contratto a tempo determinato;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società si duole di violazione dell’art. 13, d.l. n. 132/2014 (conv. con l. n. 162/2014), e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese di causa ancorché non si vertesse in ipotesi di assoluta novità della questione, avendo i giudici ritratto la regula iuris dal principio di diritto già espresso da questa Corte con la sentenza n. 25315 del 2007;
che, ciò posto, il ricorso principale è infondato, avendo questa Corte già chiarito che nell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, che attribuisce il beneficio degli sgravi contributivi per un ulteriore periodo ai datori di lavoro che trasformino il contratto a tempo determinato dei lavoratori assunti dalla mobilità in contratto a tempo indeterminato, l’espressione ‘nel corso del suo svolgimento’ deve essere interpretata nel senso che il beneficio spetta ai datori di lavoro che trasformino volontariamente il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità tra il primo ed il secondo, di talché nessun dubbio può sussistere circa la legittimità della fruizione del beneficio nel caso di specie, essendo la stipula del contratto a tempo indeterminato avvenuta in data 18.12.2012, prima della scadenza del termine fissato per il 31.12.2012, ancorché gli effetti del nuovo contratto siano stati fatti decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza, ossia dall’1.1.2013;
che l’avverso argomentare dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo cui fra i due rapporti vi sarebbe stata soluzione di continuità in ragione della posticipazione degli effetti del contratto a
tempo indeterminato alla data immediatamente successiva alla scadenza del termine, non merita di essere condivisa, atteso che, in considerazione della natura premiale del beneficio (rimarcata da Cass. n. 25315 del 2007, cit.), ciò che rileva è unicamente c he l’assunzione a tempo indeterminato segua ‘senza soluzione di continuità’ il rapporto di lavoro a termine, ciò che nella specie non è ovviamente revocabile in dubbio che sia avvenuto;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso incidentale, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 13, d.l. n. 132/2014 (conv. con l. n. 162/2014), e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2°, c.p.c. (Cass. nn. 4696 del 2019 e 3977 del 2020);
che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno bensì affermato di compensare le spese di causa in relazione alla ‘novità della questione’, ma affatto erroneamente, dal momento che essi stessi, per decidere dell’odierna controversia, hanno richiamato la regula iuris ritratta dal principio di diritto formulato da Cass. n. 25315 del 2007, dandole continuità;
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata nel capo concernente la compensazione delle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata per il solo ricorrente principale;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.1.2024.