Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1048-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 520/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 661/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 22.6.20 18 n. 520, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto l’opposizione proposta dalla ditta individuale COGNOME Francesco
R.G.N. 1048/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 28/02/2025
CC
NOME avverso un avviso di addebito emesso dall’Istituto previdenziale e volto a recuperare l’importo illegittimamente fruito per sgravi contributivi, relativamente agli anni 20102012.
Il T ribunale aveva annullato l’avviso di addebito, ritenendo che l’Inps, non costituendosi in giudizio, non avesse dato dimostrazione dei fatti posti a base degli accertamenti di cui al verbale ispettivo e dei contributi intimati.
La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto che l’Inps avesse legittimamente recuperato i contributi oggetto delle agevolazioni previste dall’art. 8 comma 9 della legge n. 407/1990, per i dipendenti assunti con tale beneficio, con riguardo ai periodi oggetto di irregolarità, in applicazione dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/2006. Ha ritenuto, infatti, che era onere dell’opponente dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici, nei periodi considerati. Ha accertato che gli ispettori avevano verificato una serie di violazioni connesse, all’omesso assoggettamento a contribuzione (c.d. virtuale) di assenze ingiustificate, di festività e della 13° mensilità, all’inosservanza dei minimi salariali e alla mancanza di richiesta e/o autorizzazione per le ore di Cig, alla assunzione di lavoratori con contratto part time , senza l’osservanza dei limiti percentuali previsti dall’art. 97 CCNL, mentre il COGNOME aveva formulato contestazioni generiche e limitate ad alcuni soltanto degli addebiti.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola tre motivi . L’ istituto previdenziale non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte del merito non avrebbe valutato l’avviso di addebito nella sua interezza . Parte ricorrente sottolinea , infatti, che erano esigue le somme relative al recupero dei contributi oggetto delle agevolazioni previste dalla legge n. 407/19 90 (con l’onere della prova del diritto a fruirne, a carico del datore di lavoro) e che invece, in riferimento alle altre contestazioni, il ricorrente aveva prodotto documentazione da cui era possibile evincere come gli importi delle festività erano ricomprese nella retribuzione, seppure non segnalate nella compilazione dei moduli. Inoltre era stato prodotto il protocollo dell’autorizzazione alla C .i.g. ed era stato anche pagato l’importo dovuto per il minimale contributivo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte d’appello aveva, erroneamente, ritenuto che l’intero giudizio avesse ad oggetto lo sgravio contributivo collegato alla legge n. 407/1990 e che, pertanto, gravasse sull’opponente l’onere di cui alla norma in rubrica; al contrario , da una parte, risultava l’assunzione di un unico dipendente con i benefici in argomento e, dall’altro, la Corte del merito aveva omesso la pronuncia in ordine a tutte le altre con testazioni, per le quali incombeva sull’Istituto l’onere della prova della loro fondatezza. Rammenta infatti che grava su l creditore l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 61/2000 e della clausola n. 5.1 della direttiva n. 97/81/CE. La Corte di appello aveva ritenuto che era
onere del ricorrente dimostrare l’esistenza dei presupposti del diritto allo sgravio, laddove invece, come si poteva evincere dalla lettura del provvedimento opposto, l’avviso muoveva principalmente dalla contestazione della violazione dei limiti quantitativi dei contratti part time , ex art. 97 CCNL, limite che si poneva al di fuori della previsione di legge, sostanziandosi in un eccesso di delega.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili perché generici. Il ricorrente, in violazione dell’ art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., non riporta né il verbale ispettivo impugnato, neppure nella sola parte oggetto di doglianza, né in successivo avviso di addebito. Neppure poi indica dove e quando abbia svolto la censura in grado di appello che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. Ne consegue che questa Corte non è in grado di valutare la fondatezza della censura.
In conclusione il ricorso per le ragioni esposte deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.2025.