Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16173-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N.16173/2019
COGNOME
Rep.
Ud 28/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 1609/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 1779/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la decisione di prime cure, di opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive a vario titolo e per molteplici lavoratori analiticamente indicati in motivazione (che si hanno per qui trascritti) e ha accolto il gravame della società edile solo in parte residuale, per dare atto dello sgravio concesso, per il valore di euro 1.413,49 in riferimento al dipendente COGNOME NOME.
La società edile in epigrafe indicata ricorre, con ricorso affidato a sei motivo, avverso il quale resiste, con controricorso, l’INPS.
CONSIDERATO CHE
L’odierna ricorrente censura la sentenza impugnata, con i motivi di seguito illustrati.
Il primo motivo, con il quale si duole di violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115, 116 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito ritenuto provato il diritto della società datrice di lavoro allo sgravio contributivo connesso all’assunzione del dipendente COGNOME con riferimento al rapporto di lavoro instaurato per il periodo giugnonovembre 2012, è inammissibile perché le violazioni devolute sottendono una richiesta di riesame esulante dallo scrutinio di legittimità.
Vale in ogni caso rimarcare l’ assorbente rilievo per cui l’assunzione del predetto lavoratore , come si legge nella sentenza impugnata, era avvenuta contestualmente al
licenziamento di altri due lavoratori ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che fossero stati assunti in conseguenza della chiusura di altri cantieri, non rientrando il giustifico motivo oggettivo tra le ipotesi normative (art.8. co.9, L.n.407/90 ratione temporis applicabile) costituenti presupposto per la fruizione degli sgravi contributivi.
Anche il secondo motivo, con il quale si duole di violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 112 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito erroneamente assegnato fede privilegiata al verbale ispettivo del gennaio 2013, svolge deduzione inadeguata, e come tale inammissibile, perché non scalfisce la sentenza impugnata e l’esito di inammissibilità del gravame (pag.6 sentenza impugnata, ed ivi passaggi motivazionali sulla disponibilità, per l ‘azienda, delle buste paga non sequestrate dagli ispettori) incentrato sulla mancata allegazione, con onere per l’INPS, delle busta paga sottese ai verbali ispettivi dalle quali sarebbero state desunte le inadempienze contributive.
Del pari risulta inammissibile la doglianza, con il terzo mezzo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 21 C.C.N.L. in relazione anche all’art. 2697 cod.civ. con la quale si reputa erroneo l’onere, a carico della società, della dimostrazione, nell’an, della misura ordinaria dell ‘obbligo contributivo sull’indennità di trasferta corrisposta ai propri dipendenti e non nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva del settore edile: la censura non supera lo scrutinio d ‘ inammissibilità non risultando introdotta nel giudizio di merito, e ancor meno nel giudizio di legittimità,
la contrattazione collettiva dalla quale si pretenderebbe far derivare la misura reputata dovuta dell’obbligazione contributiva.
Con il quarto mezzo, invero erroneamente elencato sub 3 (e in sequenza i successivi mezzi, qui correttamente trascritti) si devolve la nullità della sentenza e l’errore motivazionale della stessa, in relazione all’art. 420 cod.proc.civ., per non avere la Corte di appello ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare che le somme versate a titolo di diaria costituivano rimborsi per spese affrontate.
Anche il predetto motivo è inammissibile giacché, anche a tacere della contestuale devoluzione della nullità della sentenza e di un asserito vizio motivazionale, in ogni caso rimane non scalfita la valutazione della Corte di merito in ordine al diniego di ammissione della prova costituenda perché relativa a deduzione valutativa e generica rimessa inammissibilmente al testimone.
Con il quinto si duole di violazione e falsa applicazione degli 2697 c.c., 51 T.U.I.R. e 21 C.CN.L. edili, anche alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 193/16, per non avere la Corte di merito applicato la disciplina interpretativa a valenza retroattiva, disciplina in forza della quale non contribuiscono a costituire reddito imponibile ai fini della determinazione dell’obbligo contributivo i rimborsi effettuati a titolo di diaria e no n superiori a € 46,48 : il motivo non supera lo scrutinio di inammissibilità per quanto già illustrato in riferimento alla delibazione, in riferimento al terzo e quarto mezzo, che precede.
Del pari, per le medesime ragioni dianzi illustrate tramite il rinvio allo scrutinio dei mezzi terzo e quarto, non supera
lo scrutinio d ‘ inammissibilità il sesto mezzo, con il quale la parte ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del lgs. n. 66/03, degli artt. 15 e 62 del C.C.N.L. edili, dell’art. 29 del d.l. n. 224/95 e del d.m. 16.12.1996, per non avere la Corte di merito ritenuto sussistenti le eccezioni all’obbligo contributivo; nonché vizio di motivazione e nullità della sentenza in relazione all’art. 420 cod.proc.civ., per non avere ammesso la Corte né la prova testimoniale, né la consulenza tecnica d’ufficio
Con l’ultimo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 407/90 art. 54 co.1, lett. c) e dell’art. 55, co.1, d.l.gs. n. 276/03, dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto emersa, nel corso del giudizio, la non veridicità delle certificazioni rilasciate dal centro per l’ impiego alla società, conseguendone l’affermazione dell’inesistenza del diritto a fruire delle agevolazioni contributive disciplinate dalle leggi del 1990 e del 2003.
Anche l’ultimo motivo non incrina la ratio decidendi improntata non già sulla non veridicità sibbene sulla prova che i lavoratori avessero svolto attività lavorativa nello stesso periodo oggetto di certificazione, risultando in tal modo acquisita la prova dell’inesistenza del requisito prescritto (vale a dire la positiva inesistenza dello svolgimento, in concreto, di un’attività lavorativa).
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28