Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4925 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. 602/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 602-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 420/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 614/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.6.17 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede del 28.1.15, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe all’avviso di addebito notificatogli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di euro 24.373 per agevolazioni indebite fruite sui contributi gestione agricola per il periodo aprile 2006-dicembre 2007.
In particolare, premesso che lo stesso contribuente aveva ammesso di non aver applicato i minimi tabellari del contratto provinciale, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si collegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto territoriale di categoria.
Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione all’articolo 9 ter decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996. 1 decreto legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, 1 comma 4 decreto legge n. 2 del 2006, convertito in legge n. 81 del 2006, per avere la corte territoriale considerato, ai fini del rispetto dei minimi retributivi rilevanti per la fruizione degli sgravi, il contratto territoriale in quanto più favorevole.
Il secondo comma deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c. e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa il mancato rispetto del contratto collettivo gravava sull’RAGIONE_SOCIALE creditore dei contributi.
Il terzo motivo riguarda la condanna accessoria alle spese, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 91 c.p.c..
Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione dei contratti collettivi di cui si discute e RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALEe relative parti rilevanti, il primo motivo di ricorso è infondato.
Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 – 01) e Sez. L – , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 -01), invero, l’importo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE più
rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi RAGIONE_SOCIALE o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE piuttosto che all’accordo locale stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ravvisando nel primo le caratteristiche del “contratto leader”).
Il secondo motivo è infondato perché l’ onere RAGIONE_SOCIALEa prova grava su chi intende fruire degli sgravi (Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 -01, secondo la quale, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche).
Nel caso, comunque, la corte non ha violato le regole RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, considerando che era pacifica la non applicazione
del contratto collettivo di maggior favore.
Il terzo motivo resta assorbito.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29