Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8792 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2036-2019 proposto da:
NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 670/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 615/2016;
Oggetto
R.G.N. 2036/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 2036/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.7.18 n. 670, l a Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME al verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 12.11.2009, con il quale le erano state contestate violazioni retributive e contributive nonché la decadenza dagli sgravi fruiti. Gli ispettori avevano rilevato che 1) per l’anno 2004, II e III trimestre, la ditta aveva presentato le denunzie di manodopera senza indicare la retribuzione corrisposta (il calcolo dei contributi era stato determinato sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, integrato dal CPL, che erano superiori al salario medio convenzionale); 2) per gli altri periodi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento non erano stati rispettati i livelli retributivi previsti dal CCNL e CPL (2006) del settore degli operai tradizionali in agricoltura e per gli anni 2007 e 2008 le retribuzioni corrisposte agli operai erano notevolmente inferiori alle previsioni contrattuali; 3) ed infine, con riferimento agli operai comuni, le retribuzioni degli anni 2007 e 2008 erano inferiori a quelle contrattuali. Inoltre, per tali violazioni accertate era stata comminata anche la decadenza dagli sgravi contributivi per le zone svantaggiate, di cui si era avvalso il datore di lavoro.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione, in quanto l’ente previdenziale, cui incombeva l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEe violazioni contestate, non aveva né indicato né prodotto il CCNL applicato.
La Corte d’appello ha, invece, accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio, l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in particolare, quando l’ente previdenz iale disconosca lo sgravio ed agisca per il recupero dei contributi non versati. Inoltre, il CCNL applicabile alla fattispecie era quello ‘agricoltura tradizionale’ così come indicato nel verbale ispettivo
e riscontrato nella stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso. Nel merito, gli ispettori avevano rilevato che la ditta non avesse indicato per l’anno 2004, nelle denunzie di manodopera, la retribuzione corrisposta, inoltre, i contributi dovuti erano stati determinati sulla base del salario medio convenzionale e non sulle retribuzioni dovute in base al CCNL, che erano superiori al salario medio convenzionale e ciò non era stato contestato, anzi, implicitamente ammesso dall’opponente nelle sue difese; l’opponente , infatti, aveva precisato di avere provveduto a una successiva integrazione contributiva, di cui però non era stata fornita prova, né era stata fornita prova del versamento dei relativi contributi. Inoltre, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, non vi era stata violazio ne del procedimento amministrativo, la cui eventuale inosservanza non escludeva l’omissione contributiva; infine, le sanzioni erano state irrogate secondo il regime RAGIONE_SOCIALE‘evasione, perché il datore di lavoro non aveva indicat o nelle denunce all’ente previdenziale le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, mentre il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva ricorre solo nell’ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 ( rectius primo comma n. 3) c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibile il gravame esperito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché aveva sollevato dei motivi di censura che non appartenevano al thema decidendum RAGIONE_SOCIALEa lite in primo grado,
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 198 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 3 ( rectius primo
comma n. 3) c.p.c., perché, erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia probatoria ai verbali ispettivi, quando avrebbe dovuto indicare gli ispettori come testi, in ordine ai fatti da loro accertati ed in difetto, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, i medesimi verbali avrebbero dovuto essere annullati.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 210 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva chiesto alla parte privata l’esibizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione comprovante l’esatto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazion e retributiva e contributiva, andando a sopperire all’inerzia probatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale che si era costituito tardivamente e che era onerato RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, visto che era convenuto in sede di accertamento negativo del credito azionato sulla base dei verbali ispettivi.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 116 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 388/00 e per vizio di ultrapetizione in merito al regime sanzionatorio da applicare, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva statuito , esorbitando dal thema decidendum , che alle sanzioni irrogate andasse applicato il regime RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva e non invece quello RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva, essendo evidente la carenza di dolo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente; pertanto, l’importo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni era eccessivo, con riguardo ai criteri di proporzionalità, rispetto alla condotta RAGIONE_SOCIALE‘opponente.
Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del DL n. 71/93, convertito in legge n. 151/93 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 10 del DL n. 338/89, convertito in legge n. 389/89, perché la norma di cui il ricorrente lamenta la violazione riguarda i limiti relativi ai recuperi degli sgravi contributivi, che debbono essere parametrati al maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta e non invece all’intero recupero RAGIONE_SOCIALE‘importo dei contributi previdenziali sgravati di cui l’impresa ha beneficiato, come erroneamente statuito dalla Corte d’appello.
Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 112, in riferimento agli artt. 2, 5, 7, 8 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90, perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine al capo di domanda relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALEe garanzie endoprocedimentali che debbono essere assicurate al contribuente pure in materia di accertamento ispettivo.
Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di esibizione a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei verbali ispettivi e in merito alla richiesta di nomina di CTU, per dimostrare i presupposti fattuali del diritto allo sgravio, in particolare, in riferimento al calcolo dei contributi previdenziali.
Con l’ottavo motivo di ricorso , subordinato all’accoglimento dei precedenti, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiedendo la riforma del capo sulle spese del secondo grado di giudizio.
Il primo motivo è inammissibile, perché generico, in quanto non indica in alcun modo in cosa consisteva la novità dei motivi di gravame, proposti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente solo nel giudizio di secondo grado.
Il secondo motivo, in disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità, in quanto non riporta in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la parte d’interesse dei verbali ispettivi, a cui a suo dire sarebbe stata attribuita un’efficacia probatoria inesistente, è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i verbali di accertamento degli organi ispett fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti RAGIONE_SOCIALEa cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis,
Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. n. 4006 del 2022);
Nella specie, pertanto, la Corte d’appello ha legittimamente attribuito ai verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una motivata valenza probatoria, unitamente al restante compendio di prove (tra cui la stessa relazione di parte, depositata unitamente al ricorso, cfr. foglio 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), che il ricorrente non è riuscito a superare, per dimostrare gli assunti su cui poggiava l’opposizione al contenuto dei verbali stessi.
Il terzo motivo è infondato; infatti, in via preliminare, la censura non si confronta con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui è la parte che intende usufruire degli sgravi che deve dimostrare i fatti che danno diritto al beneficio; pertanto, la Corte del merito, in ragione del potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione RAGIONE_SOCIALEa lite (Cass. n. 21410/19, secondo Cass. n. 29006/08, il giudice, ove si verta in situazione di ” semiplena probatio “, ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno RAGIONE_SOCIALEe parti) ha chiesto alla parte privata l’esibizione dei documenti relativi all’adempimento RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione contributiva, dandole la possibilità, ma senza esito, di provare i propri assunti, pur in difetto di iniziale allegazione di tale documentazione.
Il quarto motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte , l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare
svolgimento di compiti d’istituto RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘evasione (Cass. sez. un. n. 4808/2005, cfr. Cass. n. 24536/15, non massimata, conforme).
Nella specie, in disparte i profili d’inammissibilità, in quanto non è stato riportato il verbale nella parte relativa all’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, il ricorrente non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito secondo cui la contestazione sull’ammontare RAGIONE_SOCIALEe sanzioni era stata generica, non contenendo alcun riferimento ai calcoli analitici indicati nel verbale e, comunque, risultava rispettata la soglia del 60% RAGIONE_SOCIALEa somma indicata come recupero contributivo.
Il quinto motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile, in quanto la ricorrente non indica dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito e, inoltre, la stessa censura implica un accertamento di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito.
Il sesto motivo è infondato, in quanto, il giudice del lavoro non è giudice RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, così che le eventuali violazioni amministrative (anche quelle endoprocedimentali) non eliminano l’onere a carico RAGIONE_SOCIALEa parte, di provare i presupposti del diritto a fruire degli sgravi contributivi (cfr. Cass. n. 20604/14, in tema di mancato rispetto del procedimento amministrativo da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla richiesta di prestazione pensionistica).
Il settimo motivo è inammissibile; infatti, il ricorrente non riporta dove e quando sia stata proposta analoga censura nei gradi di merito, e inoltre, la doglianza contro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è consentita nella presente sede di legittimità, trattandosi di facoltà discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito (cfr. Cass. n. 31251/21, in tema di ordine di esibizione).
L’ottavo motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, essendo subordinato al loro accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.24