Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4234-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
Oggetto
Sgravi contributivi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 661/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 629/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Forlì contestando due avvisi di accertamento notificati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in esito ad accertamento ispettivo a seguito del quale erano state disconosciute le agevolazioni contributive di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 per il III trimestre del 2012 e per i quattro trimestri del 2013 e del 2015; il ricorso era stato accolto in primo grado e la pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna a seguito del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 661/2021 oggetto dell’odierno gravame.
La RAGIONE_SOCIALEerativa propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale per un motivo, cui replica la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
I motivi del ricorso principale sono quattro, così rubricati. 1)In relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988
come interpretato autenticamente dall’art. 32, comma 7ter, della legge n. 98/2013, e dell’art. 9, comma 5bis, della legge n. 67/1988, perché la Corte ha ritenuto che requisito per lo sgravio fosse non solo la provenienza del prodotto da zona di montagna o svantaggiata ma anche la regolarità contributiva del socio conferitore.
2)In relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993, per aver addossato alla cooperativa un onere non previsto dalla normativa, ossia di provare la regolarità contributiva dei soci, senza considerare che la cooperativa aveva dimostrato la correttezza degli sgravi con gli elenchi attestanti il quantitativo e la provenienza degli animali in entrata negli stabilimenti, avallati dalla Asl competente.
3)In relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di prendere in considerazione documentazione decisiva per la decisione (ossia gli elenchi di cui al precedente motivo). 4)In relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in tema di illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di motivazione.
Il ricorso incidentale lamenta, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7ter, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 in relazione agli artt. 2170 e ss. cod. civ. ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte riconosciuto gli sgravi ai soccidanti i cui soccidari hanno optato per la monetizzazione degli animali.
La sentenza ha motivato come segue.
Quanto al tema affrontato dai motivi del ricorso principale, la Corte ha evidenziato:
-la questione è già stata vagliata in precedenti che vengono espressamente richiamanti ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
-l’onere della prova della spettanza degli sgravi incombe su chi li invoca, quindi sulla cooperativa (come da Cass. n. 15639/2020);
-a fronte di contestazioni specifiche in relazione ad ogni allevamento sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la memoria di costituzione in primo grado, sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALEerativa contrastare analiticamente le allegazioni mentre gli originari capitoli di prova, riproposti anche in seconde cure, sono generici o irrilevanti;
-infatti, il diritto allo sgravio non può che essere relazionato ad un conferimento da un lato realmente proveniente da una zona montana o svantaggiata (e con riferimento ad alcuni allevamenti l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ne contesta o in radice l’esistenza o la eccessività dei relativi conferimenti, rispetto agli operai in forza e regolarmente denunciati), dall’altro il conferimento deve provenire da parte di un socio (o soccidario) in regola con gli adempimenti contributivi, come da comma 5bis. E il difetto di denuncia annuale o la presenza della rimarcata incongruenza tra capi conferiti e operai in forza sono a evidenziare presuntivamente la sussistenza di rapporti di lavoro non regolarizzati.
In relazione al tema di cui al ricorso incidentale, si legge:
-la questione è se, nel caso di contratti di soccida tra socio conferente e relativo soccidario, debba ritenersi il diritto allo sgravio per la quota parte del prodotto (pur di provenienza da
zone di montagna o svantaggiate) conferito in cooperativa dai soci ma monetizzata al soccidario;
-la disciplina, tra cui l’art. 2178 cod. civ., è derogabile dagli accordi delle parti;
-ove, come nella specie, l’utile del lavoro del soccidario non sia solo in natura ma anche in denaro (nella specie, l’intero accrescimento in natura è risultato di proprietà del soccidante previo conguaglio in denaro) non deve ritenersi mutare, per ciò solo, la tipologia contrattuale sub iudice ;
-si è di fronte ad un unico negozio, quello di soccida, in forza del quale, all’esito della cd stima di fine ciclo, il soccidario riceve non capi di bestiame ma il corrispondere valore in denaro;
-la consegna della somma di spettanza non può equipararsi alla cessione di denaro o altro titolo di credito soggetta ad IVA (Cass. n. 8727/2013), costituendo al contrario condivisione egli utili conseguenti allo svolgimento di un’attività eseguita in forma associativa.
Il ricorso principale è da respingersi.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
-L’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 stabiliva che ‘I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996’.
-Il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ha disposto (con l’art. 32, comma 7-ter) che “Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Dalla lettura del testo della norma come autenticamente interpretata emerge che i requisiti perché le cooperative che non operano in zone svantaggiate o di montagna possano fruire dello sgravio è che venga loro conferito prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate; il pagamento in misura ridotta è poi riconosciuto in misura proporzionale alla quantità di prodotto conferito.
Ciò è quanto si ricava altresì da Corte cost. n. 49/2019, secondo cui, espressamente, «il legislatore attribuisce … rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole
svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184 del 1999)».
Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale si muove sul seguente percorso logico, corretto: l’onere di provare il diritto al godimento degli sgravi grava su chi li invoca (come ripetutamente affermato da questa Corte, ex multis , Cass. n.11764/2024); RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha effettuato analitiche contestazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la fruizione, poiché ha contestato, in alcuni casi, la stessa esistenza degli allevamenti da cui sarebbero arrivati i conferimenti rispetto ai quali gli sgravi erano chiesti ed in altri la effettività dei conferimenti, raffrontando la consistenza degli stessi con la forza lavoro regolarmente denunciata dai soci conferenti, del tutto insufficiente ad allevare il numero di capi conferito; a fronte di ciò, la ricorrente non ha contrastato analiticamente le allegazioni mentre ha proposto capitoli di prova generici o irrilevanti.
Tale essendo il fulcro della motivazione, i primi due motivi, che possono essere analizzati insieme per l’intima connessione che li unisce, censurando la decisione ove ha ritenuto che requisito per lo sgravio fosse non solo la provenienza del prodotto ma anche la regolarità contributiva del socio conferitore, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Sono inammissibili laddove si dolgono del fatto che la Corte avrebbe indicato un ulteriore presupposto per la fruizione degli
sgravi da parte della cooperativa, ossia la regolarità contributiva dei soci, che non è previsto per legge.
In realtà, si comprende dalla lettura della pronuncia che tale affermazione è ad abundantiam rispetto al nucleo della motivazione, consistente nel fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato contestazioni specifiche in relazione ad ogni allevamento e la RAGIONE_SOCIALEerativa non ha contrastato analiticamente le relative allegazioni: resistendo alle censure la prima ratio , come si vedrà infra , diventa superfluo analizzare le doglianze avverso la seconda, in considerazione del fatto che, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493/2018; in senso analogo già Cass. Sez. Un., n. 7931/2013; n. 2108/2012).
Alla luce della motivazione, non si registra alcuna inversione dell’onere probatorio che, come detto correttamente dalla Corte, incombe su cu invoca gli sgravi; viene, di converso, evidenziata la inadeguatezza delle deduzioni della parte a confutare le ragioni del disconoscimento degli stessi.
Lo sgravio spetta solo in relazione a conferimenti realmente provenienti da zona montana o svantaggiata.
Nella specie RAGIONE_SOCIALE non aveva in radice riconosciuto l’esistenza di alcuni allevamenti – perché difettava la denuncia annuale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 – ed aveva rilevato, per altri, la
incongruenza tra il numero dei capi conferiti ed il numero degli operai impiegati.
Di conseguenza, gli sgravi sono stati disconosciuti dall’ente previdenziale perché i conferimenti in relazione ai quali erano stati fruiti sono stati considerati non effettivi, in quanto i soci conferenti o non operavano in zona montana/svantaggiata o non potevano aver allevato il numero di capi che affermavano di aver conferito, considerata la forza lavoro a loro disposizione. A fronte di tali dettagliati elementi, la parte che invoca il diritto allo sgravio avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e l’esatta consistenza dei conferimenti in modo analitico e ciò non ha fatto.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – che non ha contestato né che alcuni soci non avessero presentato la denuncia annuale né i dati raccolti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quanto a rapporto tra capi conferiti e giornate di lavoro denunciate – sostiene di aver fornito prova sia della esistenza degli allevamenti che dei conferimenti attraverso il doc. 17 del fascicolo di primo grado, costituito da certificazione dei veterinari della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come tale facente fede sino a querela di falso. In ordine a detta documentazione in sentenza nulla si dice, posto che la Corte, in punto rispetto dell’onere probatorio, rileva che la RAGIONE_SOCIALEerativa non aveva contrastato analiticamente le allegazioni e che gli originari capitoli di prova, riproposti anche in seconde cure, erano generici o irrilevanti.
Peraltro, il terzo motivo di censura, che predica, rispetto al citato documento, un omesso esame, si presenta inammissibile perché non sufficientemente specifico, non trascrivendo, neppure in sintesi, il documento che sostiene essere stato pretermesso e considera decisivo.
Nella specie, le doglianze non posseggono il descritto grado di completezza poiché non vengono riportati neppure stralci della documentazione genericamente richiamata, con la conseguenza che il motivo non consente di apprezzare la decisività dei rilievi e le censure si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., onere che, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione.
Infondato è, infine, il quarto motivo di censura, con cui si lamentano violazioni delle garanzie endoprocedimentali nel procedimento ispettivo id est , che l’avviso di accertamento non fosse motivato -violazioni che, anche laddove ritenute sussistenti, non potrebbero determinare l’esito preteso, posto che il giudice del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, trattandosi di giudizio avente ad oggetto non l’atto amministrativo bensì il rapporto sostanziale.
Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell’avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). Anche in questo caso l’azione promossa ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro
dei vizi formali dell’atto, denunciati nel ricorso, ed investe, in una prospettiva più ampia, la fondatezza della pretesa dedotta dall’Istituto. È nel giudizio e nel dispiegarsi del contraddittorio processuale che la pretesa dev’essere vagliata in tutti i suoi elementi costitutivi. Del resto, si è più volte detto che «nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.» (Cass. n. 5851/2024).
Il ricorso incidentale dell’Istituto previdenziale è, del pari, infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALEerativa/soccidante potesse beneficiare dello sgravio contributivo anche nei casi nei quali avesse pattuito con i soccidari la c.d. soccida monetizzata, che si ha laddove le parti -in deroga all’art. 2178 cod. c iv. -pattuiscano la ‘monetizzazione’ della percentuale di accrescimento spettante al soccidario (Cass. n.15764/2023), con esclusione della remunerazione sotto la normale forma dell’accrescimento del bestiame.
Tale accordo, ad avviso di questa Corte, influisce esclusivamente sulle modalità con cui viene remunerato il soccidario ma non rileva ai fini dei requisiti necessari (e sufficienti) per riconoscere gli sgravi contributivi, come sopra indicati.
L’Istituto non contesta che le attività di allevamento da parte dei soccidari, nelle ipotesi di soccida monetizzata, sia avvenuto al di fuori delle zone di montagna o svantaggiate ma si limita a censurare la specifica modalità di remunerazione, che però nulla
ha a che vedere con i fatti costitutivi della obbligazione contributiva.
Nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza camerale, parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha invitato le Direzioni provinciali a ‘riesaminare i contenziosi in essere in materia di soccida alla luce dei principi sopra delineati procedendo in autotutela, a seconda dei casi, all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti di inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi’, tanto che, facendo seguito a detta circolare, ha proceduto al ricalcolo della contribuzione dovuta per i periodi di causa.
Pertanto, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale ma la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME