Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22975-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 8/2018;
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 22975/19
Rilevato che:
Con sentenza del 31.1.2019 n. 56, la Corte d’appello di L’Aquila respingeva l’appello proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima società, avverso un avv iso di addebito per l’importo di € 14.241,91, emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché la società opponente aveva illegittimamente fruito RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive previste dall’art. 1 comma 118 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/14 e dall’art. 1 comma 178 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/15, in riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di tutta una serie di lavoratori che erano risultati già assunti (dapprima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato) dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era subentrata quale suba ppaltatrice, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘appalto tra la committente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’appaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a sua volta subentrata nell’appalto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) con conseguente configurabilità RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione dalle agevolazioni di cui all’ art. 1 comma 118 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/14 e all’art. 1 comma 178 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/15 (lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, accertando che i lavoratori, per la cui assunzione era stato fruito lo sgravio, nei sei mesi precedenti all’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALEa società odierna ricorrente, avevano tutti già in essere un rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato scaturente dalla trasformazione di preesistenti contratti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, come si desumeva dalle comunicazioni effettuate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dalle successive comunicazioni di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; pertanto, il contrasto tra tali comunicazioni scritte e le dichiarazioni scritte dei lavoratori (nel senso RAGIONE_SOCIALEa loro estraneità alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato) non potevano che andare, comunque, a pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa parte gravata RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova del diritto agli sgravi (per la non
univocità RAGIONE_SOCIALEa prova stessa) e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa società appellante. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte del merito, gli sgravi non spettavano, neppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 178 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/15 (che riconosce il diritto agli sgravi al datore di RAGIONE_SOCIALE che suben tra nell’appalto assumendo i lavoratori già occupati nel medesimo e che stiano fruendo RAGIONE_SOCIALEo sgravio) e ciò perché, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘appalto RAGIONE_SOCIALEa committente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il subentro era avvenuto tra l’originaria appaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che aveva subappaltato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e la subentrante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che aveva subappaltato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), quindi, a stretto rigore non vi era stata nessuna vicenda traslativa che aveva coinvolto direttamente le subappaltatrici RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma le aveva riguardato solo indirettamente e in via mediata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’istituto previdenziale ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per erronea ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che gravasse sull’azienda l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per potersi avvalere RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive, senza avvedersi che la fattispecie riguardava un accertamento negativo del credito contributivo.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 118 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/14, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 178 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/15, nonché degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1230 c.c., in re lazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., riferita all’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento in ordine alla esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’applicabilità dei benefici contributivi e RAGIONE_SOCIALEa normativa sui contratti, in particolare, perché la Corte d’appello, erroneamente, aveva attribuito alle
comunicazioni Unilav valore costitutivo dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE in argomento e ciò, benché i lavoratori avessero dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo indeterminato, né di avervi dato esecuzione e del quale ne avrebbero appreso l’esistenza solo dopo il licenziamento.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 181 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., riferita alla ritenuta inestensibilità all’ipotesi di subappalto, RAGIONE_SOCIALEe regole poste ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo, in particolare, perché la Corte del merito, non aveva tenuto conto che siccome gli sgravi contributivi si mantengono, nell’ambito di uno stesso appalto, nel passaggio da un appaltatore a un altro, purché esista un contratto a tempo indeterminato con gli stessi lavoratori, la medesima Corte non aveva tenuto conto che i lavoratori avevano effettivamente un contratto a tempo indeterminato che aveva avuto quella continuità, nel subentro del nuovo appaltatore, così che gli sgravi avrebbero dovuto essere riconosciuti alla impresa subentrante odierna ricorrente.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, sia perché sotto lo schermo di una censura di violazione di legge, sull’erronea ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in effetti la società ricorrente mira a una ‘rivisitazione’ RAGIONE_SOCIALEe decisioni istruttorie, in particolare sull’ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale dedotta, benché fossero state valutate le dichiarazioni scritte rilasciate dai medesimi testi e sia perché non si confronta con la statuizione che le autocertificazioni dei testi, prive RAGIONE_SOCIALEa data certa e quindi, RAGIONE_SOCIALE‘anteriorità rispetto ai verbali ispettivi, non erano idonee a scalfire le chiare risultanze emergenti dalle comunicazioni al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia per quanto riguarda l’assunzione a tempo i ndeterminato dei lavoratori, per i cui sgravi contributivi è sorta la presente controversia, che il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la società ricorrente nulla deduce rispetto a tale motivata ratio decidendi .
Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che il distinto diritto allo sgravio
in argomento riguarda il datore di RAGIONE_SOCIALE che subentra nell’appalto (quindi riguarda solo l’appaltatore) e non gli altri datori di RAGIONE_SOCIALE (seppur subappaltatori) che ad altro titolo possono essere indirettamente coinvolti nel subentro, versandosi in un’ipo tesi di disciplina di favore, che non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; inoltre, lo sgravio spettava, ma non per i lavoratori che nei sei mesi precedenti erano stati occupati a tempo indeterminato, mancando nella specie, un effettivo incremento occupazionale che, infatti, non era stato provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 20,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.1.24.