Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4565 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4565 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3765-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto , in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/11/2025
giurisdizione Benefici contributivi per l’allevamento nelle aree svantaggiate. Contratto di soccida.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 657 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 29 luglio 2021 (R.G.N. 429/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha accolto per quanto di ragione il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha accertato l’insussistenza del diritto della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di fruire degli sgravi erogati per l’allevamento nelle aree disagiate, nelle ipotesi in cui è stata acclarata l’insufficienza del numero di addetti. La Corte di merito ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di addebito RAGIONE_SOCIALE n. 393 2018 00015961 60 000 del 7 dicembre 2018 e aveva accertato il diritto di beneficiare degli sgravi nel caso di monetizzazione della quota del soccidario.
1.1. -A supporto dell’accoglimento del gravame, la Corte territoriale argomenta che non è stata offerta idonea dimostrazione dei presupposti degli sgravi, specificamente contestati dalla difesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con argomenti che la RAGIONE_SOCIALE non confuta efficacemente.
1.2. -Sono infondate, invece, le doglianze dell’appellante, nella parte in cui mirano a disconoscere gli sgravi per «i soccidanti i cui soccidari abbiano optato per la monetizzazione degli animali e rinunciato dunque a riceverli per il corrispondente compenso in
denaro» (pagina 5 della sentenza d’appello): la disciplina degli sgravi ha una formulazione ampia, che si prefigge di «incentivare lo sfruttamento delle zone disagiate come tali» (pagina 6 della pronuncia) e mal si presta all’interpretazione restrittiva delineata dall’Istituto.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza d’appello e propone ricorso principale, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria in vista della trattazione camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso e spiega, altresì, ricorso incidentale, articolato in un motivo.
-La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, resiste con controricorso al ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, oggetto d’interpretazione autentica con l’art. 32, comma 7 -ter , del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Avrebbe errato la Corte di merito nel negare gli sgravi contributivi sulla base di un presupposto che la legge non contempla e che implica un onere probatorio «impossibile da assolvere» (pagina 13 del ricorso per cassazione): la congruità delle giornate lavorative dichiarate dai soci o dai soccidari che conferiscono i prodotti rispetto alla quantità di prodotto conferito. Unico requisito per accedere agli sgravi sarebbe l’ubicazione del socio della cooperativa o del soccidario in zone
svantaggiate, come confermerebbe anche la sentenza n. 49 del 2019 della Corte costituzionale.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente principale, in via gradata, deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine al requisito della congruità delle giornate lavorative e lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato, limitandosi a definirli suggestivi, i rilievi sulle incongruenze e sull’arbitrarietà dei parametri invocati dall’Istituto e i riscontri oggettivi addotti a tale riguardo.
-Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente principale prospetta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, formulata allo scopo di vagliare la congruità delle giornate lavorative e gli elementi probatori sottoposti, a tale riguardo, al contraddittorio delle parti.
-Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente principale allega, infine, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, riguardante la congruità delle giornate lavorative, elemento eminentemente tecnico che solo l’indagine peritale, nella specie non ammessa, avrebbe potuto approfondire in modo adeguato.
-Il ricorso principale dev’essere, nel suo complesso, respinto.
6. -Il presente giudizio investe la spettanza degli sgravi regolati dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, che fissa « nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996» i premi e i contributi «relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all ‘ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
La medesima disposizione determina «nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996» i premi e i contributi «dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell ‘ articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».
Su tali previsioni incide l’art. 32, comma 7 -ter , del d.l. n. 69 del 2013, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che si ripromettere di offrire l’interpretazione autentica della disciplina previgente.
In particolare, l ‘art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 si interpreta nel senso di riconoscere «il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta» anche in favore delle cooperative e dei relativi consorzi «di cui al comma 1 dell ‘ articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2019, richiamata anche dalla ricorrente principale, «Il legislatore attribuisce dunque rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354 del 1992, punto 3.
del Considerato in diritto , e ordinanza n. 184 del 1999). Il legislatore ristabilisce dunque l ‘ originaria interpretazione, accreditata dal Messaggio RAGIONE_SOCIALE 3 marzo 2006, n. 6613, sulla scorta delle precisazioni già racchiuse ‘ nelle circolari ex SCAU n. 13 del 1984 e n. 28 del 1985 ‘ . In tal modo, la disposizione censurata, dopo un breve lasso di tempo, supera l ‘ orientamento rigoroso, affermato dall ‘ ente previdenziale nel maggio 2012, in contrasto con una risalente prassi di segno diverso» (punto 4 del Considerato in diritto ).
7. -La Corte di merito ha rettamente inteso e applicato tale disciplina e la connessa ripartizione degli oneri probatori, senza incorrere nella violazione di legge denunciata con il primo mezzo.
I giudici d’appello muovono dalla premessa, conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), che la prova degli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi li rivendica, in quanto si tratta di una deroga all’obbligo contributivo e di uno ius speciale .
In coerenza con tali princìpi, la Corte territoriale passa in rassegna gli argomenti della sentenza di primo grado e dell’odierna ricorrente e giunge alla conclusione che la RAGIONE_SOCIALE non abbia ottemperato all’onere di dimostrare i presupposti del più favorevole regime che invoca e che abbiano dunque maggiore forza persuasiva gli elementi prospettati dall’Istituto.
8. -In particolare, la Corte di merito pone in risalto le discrepanze delle deduzioni della RAGIONE_SOCIALE (pagine 4 e 5 della pronuncia d’appello), diffusamente illustrate dall’ ente previdenziale anche nel controricorso (pagine 11, 12, 13 e 14), e offre così i necessari ragguagli sulle ragioni della decisione, con un percorso argomentativo lineare e adeguato, esente dalle anomalie radicali stigmatizzate con il secondo motivo.
Sulla base di un esame complessivo del materiale probatorio in ordine alla natura degli allevamenti e alla peculiarità delle prestazioni
lavorative, la Corte d’appello di Bologna rit iene sguarnita di prova convincente l’effettività dei conferimenti da parte di aziende poste in zone svantaggiate, effettività che si configura come presupposto indefettibile per la fruizione degli sgravi dedotti in giudizio.
Non si tratta, dunque, di una valutazione astratta di congruità, nei termini adombrati anche nella memoria illustrativa, ma di una valutazione degli elementi imprescindibili di un regime contributivo di favore, che presuppone la riconducibilità dei prodotti, secondo criteri empirici accreditati, alle zone definite dalla legge come svantaggiate.
È questo il fulcro della ratio decidendi della pronuncia d’appello.
Alla disamina delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte di merito e all’inquadramento dei dati di fatto acquisiti al processo l a prima e la seconda censura, dietro le sembianze della violazione di legge e dei vizi di nullità della sentenza, contrappongono un più appagante coordinamento degli elementi raccolti.
Così formulate, le critiche, in ultima analisi, tendono a sollecitare a questa Corte un riesame dell’intera vicenda controversa, reiterando le argomentazioni già scrutinate dai giudici d’appello e dai giudici d’appello disattese all’esito di una ponderata valutazione.
Sotto questo profilo, il primo e il secondo motivo non solo denunciano errores in iudicando ed errores in procedendo insussistenti, ma si palesano anche inammissibili, in quanto volti a ottenere una revisione del giudizio di merito.
-Il terzo e il quarto mezzo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto vertono sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio , e si rivelano inammissibili.
9.1. -La Corte di merito vaglia tutti i dati allegati dalle parti e li ritiene sufficienti a corroborare, senza ulteriori approfondimenti, una decisione d’infondatezza della pretesa della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
9.2. -Il giudizio sulla necessità e sull’ utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d ‘ ufficio rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito e la decisione adottata è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281).
Le censure oggi formulate dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non corrispondono al paradigma enucleato dal codice di rito.
Mediante la denuncia dell’omesso esame di fatto decisivo, le critiche tendono irritualmente a riproporre questioni e argomentazioni difensive già soppesate dai giudici d’appello per esser poi disattese (Cass., sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305, in linea con Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), nel prudente apprezzamento delle prove raccolte e della forza dimostrativa dei molteplici elementi acquisiti al processo.
Né il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. «consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553)» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2026, n. 413, punto 4.2. delle Ragioni della decisione ).
Anche le censure in esame, in definitiva, si risolvono nell’auspicare una revisione del giudizio di merito, a fronte di una pronuncia che ha esaminato i fatti controversi e si è premurata d’inquadrarli in coordinate fattuali e giuridiche coerenti.
10. -Si può dunque esaminare il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
11. -Con l ‘unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, così come interpretato dall’art. 32, comma 7 -ter , del d.l. n. 69 del 2013, in relazione agli artt. 2170 e seguenti cod. civ., e censura la sentenza d’appello per avere riconosciuto gli sgravi per gli accrescimenti derivanti dalla ‘soccida
monetizzata’, in cui «il soccidante provvede a cedere sul mercato l’intero quantitativo di capi facenti parte della soccida e, in un secondo tempo, provvede a versare al soccidario la sua parte in denaro» (pagina 17 del controricorso con ricorso incidentale). In tale fattispecie, sarebbe necessario «scomputare dal conferimento del socio soccidante il numero di capi che sarebbe spettato al soccidario se non avesse optato per il compenso in denaro» (pagina 18 del controricorso): la quota monetizzata esulerebb e dall’attività di allevamento e sarebbe un ‘acquisto sul mercato’, inidoneo a fondare il diritto agli sgravi.
11.1. -Il motivo non coglie nel segno.
11.2. -La normativa d’interpretazione autentica, dettata da ll’art. 32, comma 7ter , del d.l. n. 69 del 2013, riferisce gli sgravi di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 anche alle cooperative e ai consorzi che non abbiano sede in zone montane o svantaggiate, «in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa», come la soccida che viene in rilievo nel presente giudizio.
Il soccidante e il soccidario si associano per l ‘ allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l ‘ esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l ‘ accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano (art. 2170, primo comma, cod. civ.).
La fruizione degli sgravi è subordinata all’effettiva provenienza dei prodotti dalle zone montane o svantaggiate, anche per il tramite della stipulazione di contratti di soccida tra i soci delle cooperative e dei consorzi e i terzi.
Come rammenta la Corte d’appello, l a legge non prevede ulteriori requisiti e ampio è il dato testuale, nel richiamare i contratti associativi.
Pertanto, alla luce del tenore letterale e della finalità di estendere i benefici in esame, ribadita dalla normativa d’interpretazione autentica, è ininfluente che il soccidario opti per una somma di denaro
corrispondente all’accrescimento di valore degli animali. L’assetto d’interessi pattuito dalle parti attiene alle modalità di remunerazione del soccidario, ma non incide sull’applicabilità della disciplina di favore, ancorata alla provenienza dei prodotti dalle zone svantaggiate.
Come rimarca la ricorrente principale nella memoria illustrativa, tale interpretazione è stata da ultimo recepita anche dall’Istituto, con la circolare 94 del 21 maggio 2025, e l’Istituto in questa sede non ha enunciato argomenti decisivi che militino contro l’esegesi più ampia già avallata nella prassi.
-Devono essere dunque respinti tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.
-La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presente giudizio.
-L’integrale rigetto del ricorso principale e di quello incidentale impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi li ha proposti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; compensa le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del l’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME