Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34818 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 4146/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. pre sso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso l’ordinanza d’incompetenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese del 3.1.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con citazione del 2021 la RAGIONE_SOCIALE convenne innanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni dell’assemblea consortile del 16.2.22 e del 7.3.22, relative all’approvazione del bilancio e del conto economico al 31.12.01, e all’esercizio del diritto di recesso delle due società consorziate ed altro.
La cooperativa si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
Con ordinanza del 3.1.23, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza- indicando ufficio competente il Tribunale di Tivolipoiché la causa non rientrava nel novero di quelle per le quali la legge prescriveva la competenza della sezione specializzata per le imprese, atteso che essa non disciplinava i consorzi ma le società.
La suddetta cooperativa propone regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, osservando che sussisteva invece la competenza dell’adita sezione – come peraltro affermato da altro collegio della medesima sezione del Tribunale di Roma con citata sentenza del 17.1.23- tenuto conto della struttura del consorzio convenuto, avente rilevanza esterna, e del richiamo contenuto nel relativo statuto a varie norme del codice civile in tema di disciplina societaria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo che il ricorso sia accolto, affermando la competenza della sezione specializzata per le imprese.
RITENUTO CHE
Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza, sussistendo un’oggettiva incertezza sulla natura del consorzio nei casi
in cui, come in quello in esame, non sia stato redatto un atto costitutivo dello stesso ente in forma societaria.
Il precedente del Tribunale di Roma indicato dal ricorrente e dallo stesso Procuratore Generale non appare esaustivo, nel senso che il mero richiamo, nell’atto costitutivo, a lle norme che contengono la disciplina delle società potrebbe non essere risolutivo della questione in esame in mancanza di un’espressa costituzione del consorzio in forma societaria.
Per quanto esposto, la causa va rinviata alla pubblica udienza, non essendo chiara la riferibilità dell’art. 3 d.lgs n. 168 del 2003 an che ai consorzi, nonché la loro equiparazione alle società.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.