Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 233 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1666-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 282/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 83/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Personale docente Riconoscimento servizio scuola paritaria
R.G.N. 1666/2020
Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 CC
–
–
Con sentenza del 2 luglio 2019, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Massa che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avente ad oggetto la declaratoria (previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispongono che ‘il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile’ ) del diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 20016/2017 del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura prevista per il servizio statale, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, RAGIONE_SOCIALEo stesso servizio pre-ruolo, con condanna del RAGIONE_SOCIALE all’attribuzione del relativo punteggio ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera a fini economici sicché la Corte territoriale, adita dal solo RAGIONE_SOCIALE, ha pronunciato sulla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato ai fini RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità ed ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola del CCNI relativo alla mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 che aveva escluso a quei fini la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie. Ha ritenuto la clausola in parola in contrasto con la disposizione di cui all’art. 2 d.l. n. 255/2001 , che disponeva in senso difforme prevedendo la valutazione del servizio reso nelle scuole paritarie di cui alla l. n. 62/2000 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, avendo la predetta legge inserito le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e non valendo ad escluderne
–
–
–
l’operatività le previsioni di cui agli artt. 360, comma 6 e 485 d.lgs. n. 297/1994 che, dettate con riguardo alla valutabilità del servizio di ruolo e pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie ‘pareggiate’ ovvero presso le scuole elementari ‘parificate’, si sosteneva fossero da interpretarsi, in quanto relative agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali come originariamente denominati, nel senso che dovessero valere per le rinominate scuole paritarie. Ha, quindi, ritenuto la sussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante a vedersi riconoscere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa mobilità territoriale, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, lo COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per essersi la Corte territoriale espressa in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sostiene che la Corte territoriale ha pronunciato, anziché sulla questione accolta dal primo giudice relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici paritari ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio valido p er la procedura di mobilità, sulla diversa domanda, rigettata dal primo giudice, di riconoscimento del servizio pre-ruolo presso i predetti istituti ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994, 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in l. n. 153/2001, nonché RAGIONE_SOCIALEa nota 4) RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al CCNI 8.4.2016 in relazione agli artt.
–
–
1362 ss., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte territoriale, contrastando questa con la lettura RAGIONE_SOCIALEa norma contrattuale imposta dal richiamo ivi operato, ai fini del punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, agli artt. 485 e 490 T.U. del 1994. Deduce che tali disposizioni prevedono l’attribuibilità di quel punteggio solo nell’ipotesi in cui il servizio prestato sia utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, possibilità, viceversa, non consentita con riferimento alle scuole paritarie, disposizioni, queste per nulla modificate dalla l. n. 62/2000 e non incise dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001, riferendosi esso all’ipotesi di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, istituto soggetto ad una disciplina speciale non estensibile oltre il suo campo di applicazione.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994 nonché RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62/2000, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in via subordinata, con riferimento all’ipotesi che la sentenza si sia effettivamente pronunciata favorevolmente alla valutabilità del servizio pre-ruolo in istituti paritari ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale dovendo escludersi la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi.
Il primo motivo si rivela inammissibile non cogliendo la censura mossa il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che nello svolgimento del processo individua con chiarezza la domanda
–
oggetto di devoluzione sicché l’avere sviluppato argomenti più propriamente riferibili alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera non determina il denunciato vizio di extrapetizione, rilevando, semmai, sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano, di contro, meritevoli di accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 16708/2024 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), quanto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, sulla base del quale si è anche esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti st atali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. Detto orientamento è fondato sul rilievo per cui la l. n. 62/2000, istitutiva RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie, non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata cosicché non è condivisibile la tesi RAGIONE_SOCIALEa necessaria applicazione ai docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola paritaria RAGIONE_SOCIALEa disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati. E’ stato precisato anche che non è ravvisabile alcun contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti
–
–
–
–
medesim i. Quest’ultimo principio ha trovato conferma nella recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno, dunque, accolti, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto anche RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa mobilità territoriale.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, sulla quale hanno pronunciato il giudice RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta anche la domanda di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa mobilità territoriale e compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3.12.2025
La Presidente NOME COGNOME