Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11540-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ope legis in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo P EC RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/10/2018 R.G.N. 30/2018;
R.G.N. 11540/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di L’Aquila , per quel che in questa sede rileva, ha respinto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva parzialmente accolto il ricorso di NOME COGNOME e aveva ordinato al RAGIONE_SOCIALE di riformulare la graduatoria per la mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017, attribuendo al ricorrente per l ‘attività di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato presso le scuole statali;
la Corte territoriale ha richiamato le disposizioni dettate dalla legge n. 62/2000 e dall’art. 2 del d.l. n. 255/2001 ed ha sottolineato che con le stesse il legislatore ha sostanzialmente ritenuto le attività in rilievo equiparabili, tanto che ha previsto la valutazione del servizio reso presso scuole paritarie ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ha, pertanto, ritenuto illegittimo il CCNI RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 inerente alle operazioni di mobilità, nella parte in cui aveva previsto, nelle note comuni riportate in calce alla tabella di valutazione dei titoli, il solo riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che avessero mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, escludendo, per il resto, che l’attività di insegnamento prestata presso le scuole paritarie potesse essere valutata;
4. per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
1. con un unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. 297/1994, violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.l. 255/2001 conv. in L. n. 153/2001 nonché violazione RAGIONE_SOCIALEa nota 4) RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c.»;
premette che la materia RAGIONE_SOCIALEa mobilità del personale è stata oggetto di contrattazione collettiva, la quale ha con chiarezza escluso che il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie possa essere equiparato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio , all’insegnamento presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto non valutabile per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera;
aggiunge che la disposizione in parola non contrasta con alcuna norma di legge, non potendo essere esteso alla fattispecie l’art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001 che ha carattere eccezionale e si riferisce alla sola ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduator ie ad esaurimento;
2. il ricorso è fondato;
la sentenza impugnata contrasta, infatti, con l’orientamento costantemente espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022; Cass. n. 10460/2024), sulla base del quale si è anche esclusa
l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello svolto negli istituti statali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità , in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima (cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024);
le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n. 2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inte so equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la RAGIONE_SOCIALE né ha voluto estendere alla RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la RAGIONE_SOCIALE pareggiata;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ‘a) che il numero e il tipo RAGIONE_SOCIALEe cattedre siano uguali a quelli RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lettera b) RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sia assicurato un
trattamento economico iniziale pari a quello RAGIONE_SOCIALEe scuole statali corrispondenti’ ;
il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto RAGIONE_SOCIALEa valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356 ;
anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D. Lgs. n. 297/1994;
al contrario, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, ‘(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore’ e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto RAGIONE_SOCIALE, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001;
il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE pareggiata e RAGIONE_SOCIALE legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma a quest’ultima non sono stati
estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi RAGIONE_SOCIALEa necessaria applicazione ai docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento pre sso gli istituti pareggiati;
q uesta tesi è smentita in radice dall’art. 1 -bis , D. L. n. 250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei docenti a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo ‘personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti’ ;
3. la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALEe norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che « l’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALEe disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di
valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE secondaria »;
4. non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 3 del citato Accordo Quadro, ‘il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe qualifiche/competenze’ ;
si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte ;
va ancora aggiunto che, allegando l’equiparazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quella RAGIONE_SOCIALE, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto
con l’art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e conc retizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, COGNOME, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42);
il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre
a rimeditare l’orientamento già espresso, sicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda;
la complessità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, sulla quale la giurisprudenza di merito ha espresso orientamenti contrastanti e questa Corte ha pronunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del l’intero processo;
non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione