Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32576 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32576 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 23/11/2023
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27475/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio legale digitale come da pec Registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi;
–
contro
ricorrente – ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 508/2018 RAGIONE_SOCIALEta il 12 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e per l’accoglimen to di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha dedotto:
di essere insegnante di sostegno, dipendente a tempo indeterminato del RAGIONE_SOCIALE;
di essere stata immessa in ruolo nell’anno RAGIONE_SOCIALE 2015/2016 ed assegnata provvisoriamente presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
di essere stata assegnata, in via definitiva, in seguito a procedura di mobilità straordinaria, presso l’ambito RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE Emilia Romagna’, a notevole distanza dal suo luogo di residenza.
La ricorrente ha chiesto l’assegnazione definitiva presso la sede di immissione in ruolo o la RAGIONE_SOCIALE di prima scelta o l’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di prima assegnazione e, ai fini RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità, il riconoscimento in graduatoria del punteggio correlato ai titoli posseduti (come il servizio svolto per un anno presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e, in ipotesi di assegnazione a sede di servizio distante oltre 50 km, la condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. ad incrementare la retribuzione di un importo minimo netto di € 800,00.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 515/2017, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo il servizio svolto preruolo per intero per i primi quattro anni.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, in assenza di costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con sentenza n. 508/2018, ha, in parte, accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 11 motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha chiarito di non avere domandato la dichiarazione di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura che aveva condotto alla sua assegnazione, in via definitiva, all’ambito RAGIONE_SOCIALE Emilia -Romagna, ma di avere criticato detta assegnazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di posti vacanti e disponibili nella RAGIONE_SOCIALE e/o ambito di prima scelta, cui sarebbe conseguito il suo diritto all’assegnazione di uno di tali posti in via definitiva. Essa ha precisato di non volere incidere sulla posizione di altri docenti, trattandosi di posti che, non essendo stati destinati alla mobilità, non avevano avuto aspiranti.
Ciò consente di non applicare il principio di diritto espresso da Cass., Sez. L, n. 36356 del 23 novembre 2021, per il quale, in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiede il trasferimento in altra RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEe procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la RAGIONE_SOCIALE era vincolata, mentre
la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano RAGIONE_SOCIALEa fondatezza nel merito o RAGIONE_SOCIALEa prova e va definita sulla base RAGIONE_SOCIALE‘intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
Infatti, avendo la ricorrente agito sul presupposto che il posto a lei in teoria spettante non sarebbe stato oggetto RAGIONE_SOCIALEa mobilità in esame, non può ipotizzarsi la presenza di potenziali litisconsorti necessari.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in quanto la corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe respinto la sua domanda principale sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura alla quale essa aveva partecipato, senza considerare che, invece, la controversia concerneva l’omessa valutazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., dei posti vacanti e disponibili esistenti nella RAGIONE_SOCIALE e/o ambito di prima scelta.
La doglianza è inammissibile, atteso che il giudice di appello ha espressamente negato che vi sia un obbligo RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE di assegnare tutti i posti vacanti e disponibili.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto dirimente la circostanza che essa non aveva allegato e provato che, qualora il posto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rivendicato fosse stato effettivamente vacante e disponibile, questo sarebbe stato assegnato a lei e non ad altri docenti con punteggio superiore ‘che abbiano indicato il medesimo ambito RAGIONE_SOCIALE tra le proprie preferenze’.
In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe dovuto attribuire al silenzio tenuto sul punto dalla P.A. nella fase
preprocessuale valore di implicito riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza degli assunti di essa ricorrente.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, la corte RAGIONE_SOCIALE ha comunque escluso l’esistenza in astratto di un diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente all’attribuzione di uno dei posti vacanti e disponibili nella zona che a lei interessava.
Peraltro, con riferimento al principio di non contestazione, si osserva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa prova derivante dalla assenza di contestazioni RAGIONE_SOCIALEa controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass., Sez. 6-3, n. 12840 del 22 maggio 2017).
Nella specie, tale onere di specificità non è stato assolto dalla ricorrente.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 100 e 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del contratto collettivo 8 aprile 2016, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999 perché la corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe valutato l’esistenza di posti vacanti e disponibili nel territorio da lei indicato, in particolare quello dalla medesima ricorrente occupato in via provvisoria.
Inoltre, alla luce dei principi RAGIONE_SOCIALE‘ordine di preferenza RAGIONE_SOCIALEe province ex art. 1, comma 100, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, RAGIONE_SOCIALE‘ordine di preferenza espresso di cui all’art. 6, comma 1, contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 e RAGIONE_SOCIALEa vicinanza alla RAGIONE_SOCIALE di nomina di cui all’O.M. 241 del 2016, come specificati nella FAQ n. 22 RAGIONE_SOCIALEta dal RAGIONE_SOCIALE sul proprio sito internet in occasione RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità che qui interessa, la sua assegnazione d’ufficio
all’RAGIONE_SOCIALE Emilia -Romagna sarebbe stata da reputare illegittima.
Peraltro, occorreva tenere conto che la PRAGIONE_SOCIALE. era obbligata ad assegnare tutti i posti vacanti e disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, e che l’art. 1, comma 75, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015 prevedeva la possibilità di istituire posti in organico in deroga ai limiti stabiliti per gli insegnanti di sostegno.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015 e degli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, 4, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999 perché la corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che la legge n. 107 del 2015 non aveva derogato agli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, con la conseguenza che, espletato positivamente il periodo di prova indicato dall’art. 1, commi 115 -118 RAGIONE_SOCIALEa legge n 107 del 2015, la sede assegnata alla medesima ricorrente doveva essere qualificata come definitiva.
Ciò si sarebbe potuto desumere anche dall’art. 1, comma 99, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, secondo il quale l’assegnazione di sede agli assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) avviene al termine RAGIONE_SOCIALEa relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. Infatti, se la sua assegnazione non fosse stata definitiva, essa l’avrebbe dovuta occupare a titolo di supplenza, con l’effetto che la detta assegnazione sarebbe slittata alla fine di tale supplenza e, quindi, non avrebbe potuto essere superato il periodo di prova.
In questo senso avrebbe dovuto essere letto pure l’art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, che prescriveva la copertura dei posti di insegnamento vacanti e disponibili con docenti di ruolo entro la data del 31 dicembre.
Inoltre, la nota esplicativa del RAGIONE_SOCIALE in materia non avrebbe menzionato assegnazioni provvisorie.
Persino l’ormai acclarato superamento RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra organico di diritto e di fatto avrebbe deposto nel senso del suo diritto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa sede più gradita.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Per l’esattezza, sono inammissibili le deduzioni concernenti la diretta violazione del contratto collettivo integrativo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 in quanto, per la diversa natura del contratto integrativo rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3 , c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la Corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale.
Per il resto, i motivi sono privi di pregio.
Come esattamente osservato dalla corte RAGIONE_SOCIALE, la legge n. 107 del 2015 ha introdotto un sistema speciale che, in parte qua , deroga a quello, generale, previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994.
In particolare, l’art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015 prescrive che,
Se ne ricava che la legge n. 107 del 2015 non impone assolutamente di assegnare, in via definitiva, tutti i posti vacanti e disponibili ai docenti interessati dalle procedure menzionate.
Essa prescrive, invece, che la sede sia attribuita che sono stati
applicati in via provvisoria
Pertanto, l’ordine di preferenza espresso dagli interessati e la vicinanza alla RAGIONE_SOCIALE di nomina possono assumere rilievo solo nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che disciplinano la detta procedura di mobilità.
Allo stesso modo, rientra nella sfera RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. stabilire quali e quanti posti inserire nel bando destinato a siffatta mobilità e la decisione di avvalersi del potere di aumentare le sedi per gli insegnanti di sostegno previsto dall’ art. 1, comma 75, RAGIONE_SOCIALEa legge n 107 del 2015.
Senza pregio è il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 99, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015, per il quale ‘
Egualmente, l’art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999 non incide nella specie, trattandosi di disposizioni concernente principalmente i supplenti e i loro rapporti con gli insegnanti di ruolo.
Privi di rilievo sono, poi, la citata nota esplicativa del RAGIONE_SOCIALE e il dedotto superamento RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra organico di diritto e di fatto.
Infine, per ciò che concerne gli artt. da 436 a 440 del d.lgs. n. 297 del 1994, se ne sottolinea la non pertinenza, poiché si riferiscono, in maniera generale, alla nomina del docente ed alla prova ad essa successiva e alla necessità di rispettare, nell’
5) Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la circostanza che il suo trasferimento sarebbe stato illegittimo perché avvenuto in esecuzione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 e RAGIONE_SOCIALE‘O.M. n. 241 del 2016, che avrebbero derogato illegittimamente alla disciplina in tema di mobilità su domanda prevista dagli artt. 462-466 del d.lgs. n. 297 del 1994 e in materia di mobilità d’ufficio regolata dagli artt. 467-469 del d.lgs. n. 297 del 1994 senza che, al riguardo, detta deroga fosse prevista dalla legge n. 107 del 2015.
In particolare, essa avrebbe patito una forma di mobilità d’ufficio al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 467, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994.
Sarebbe stato violato pure l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che vietava alla RAGIONE_SOCIALE di disporre la modalità obbligatoria dei dipendenti in sedi più lontane di 50 km.
Con il sesto motivo la ricorrente estende la precedente doglianza anche alla violazione degli artt. 2, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., evidenziando come il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 e l’O.M. n. 2 41 del 2016 avrebbero dovuto essere disapplicati.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate .
Innanzitutto, si premette che, nella fattispecie, viene in discussione non l’interpretazione del menzionato contratto collettivo integrativo, bensì la conformità alle previsioni inderogabili di legge di pattuizioni contrattuali e RAGIONE_SOCIALE‘O.M. n. 241 del 2016.
Non trova, quindi, applicazione l’orientamento secondo cui, per la diversa natura del contratto integrativo, rispetto a quello nazionale richiamato dall’art. 360, n. 3, c.p.c. e dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, del primo non può essere denunciata la violazione nel giudizio di legittimità e la corte di legittimità può solo giudicare se l’interpretazione del contratto sia stata condotta dal giudice del merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che disciplinano l’attività di ermeneutica contrattuale.
Con riferimento ai motivi di ricorso, si osserva che il d.lgs. n. 297 del 1994, con gli artt. da 462 a 489, regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità RAGIONE_SOCIALE (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il RAGIONE_SOCIALE la definizione di tempi e modalità,
RAGIONE_SOCIALE‘ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione RAGIONE_SOCIALEe relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale RAGIONE_SOCIALEe cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471).
Per l’esattezza, l’art. 470 del d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che:
‘ Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il RAGIONE_SOCIALE definiscono tempi e modalità per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella RAGIONE_SOCIALE, nonché per il superamento RAGIONE_SOCIALEa ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori RAGIONE_SOCIALE e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni relative alla mobilità professionale e RAGIONE_SOCIALE in ciascun anno RAGIONE_SOCIALE.
Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione RAGIONE_SOCIALEe relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di RAGIONE_SOCIALE. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito RAGIONE_SOCIALE‘anzianità ‘.
Questa disposizione, quindi, rimette alla contrattazione collettiva la materia RAGIONE_SOCIALEa mobilità, anche in ordine alle immissioni in ruolo, come quella RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
I contratti collettivi nazionali di comparto demandano, poi, alla contrattazione collettiva integrativa la materia RAGIONE_SOCIALEa mobilità del personale (ad esempio, il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015, sottoscritto nell’anno 2014; si veda pure l’art. 4
del RAGIONE_SOCIALE relativo al personale del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Quanto all’ordinanza n. 241 RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016, si rileva che questa è del tutto coerente con il d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto è stata emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che così prevede:
‘ Con ordinanza del Ministro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo RAGIONE_SOCIALEe domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi ‘.
La citata ordinanza, nel suo preambolo, richiama espressamente tale norma e, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, detta per l’anno RAGIONE_SOCIALE 2015-2016 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA, riproducendo, nella sostanza, il testo RAGIONE_SOCIALEa norma primaria (con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, all’indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre).
Coerentemente, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza de qua limita il suo campo di applicazione alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa mobilità del personale docente, educativo e ATA, e prevede che le norme in essa stessa contenute ‘ determinano le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE citato in premessa ‘.
In definitiva, il d.lgs. n. 297 del 1994 considera la materia RAGIONE_SOCIALEa mobilità oggetto di contrattazione collettiva e, quindi, sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (Cass., SU, n. 4318 del 20 febbraio 2020) .
Questa conclusione è rispettosa dei principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dall’art. 2, comma
1, d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, ‘ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento RAGIONE_SOCIALEa titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive ‘, nonché, dalla norma processuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 de l 2001, secondo cui ‘ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni ‘.
Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe leggi e degli atti organizzativi citati, di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ogni altra determinazione relativa all’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001).
Pertanto, la vicenda concernente l’assegnazione definitiva RAGIONE_SOCIALEa sede alla ricorrente era legittimamente regolata dalla contrattazione collettiva e dall’ordinanza ministeriale dalla stessa ricorrente richiamate.
6) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e la violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, par. 1, perché la corte RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo in suo favore un servizio preruolo presso scuole statali per un periodo di anni 5, le avrebbe attribuito solo 6 punti per i primi 4 anni e 2 per il quinto, per un totale di 26 punti, e non i 30 punti da lei domandati. Così facendo, il giudice di appello avrebbe, in maniera discriminatoria, assegnato al quinto anno del suo servizio preruolo un valore pari a due, mentre un docente fin dall’inizio di
ruolo si sarebbe visto riconoscere, per il quinto anno di servizio, 6 punti.
Ciò sarebbe avvenuto in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, richiamato dall’art. 66 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 agosto 1995.
La doglianza è fondata.
La disposizione applicata dalla Corte d’appello di L’Aquila, vale a dire l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima RAGIONE_SOCIALEa nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE elementare secondaria e artistica, richiamato dall’art. 66 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 agosto 1995, prescrive, per la parte che qui interessa, che:
‘ Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi ‘.
In seguito, il d.P.R. n. 417 del 1974
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576,
Il menzionato art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, nella misura in cui assegna all’analogo servizio reso dai docenti a tempo determinato un punteggio inferiore a quello che è riconosciuto ai docenti comparabili assunti ab origine a tempo indeterminato per il periodo eccedente il quarto anno, va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
A sostegno di questa conclusione deve richiamarsi la sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 la quale, con riguardo all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 ha enunciato, con riferimento ai docenti stabilizzati per effetto sia RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento, il principio di diritto (poi condiviso e ulteriormente declinato da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023 e da Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) così massimato:
‘ In tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, come integrato dall’art. 11, c omma 14, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo
determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato ‘.
La sentenza Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 assume rilievo perché, nella sua motivazione, che questo Collegio condivide, ha chiarito che, con il d.lgs. n. 297 del 1994 di ‘ Approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative vigenti in materia di RAGIONE_SOCIALE, relative alle scuole di ogni ordine e grado ‘ (testo unico la cui emanazione era stata autorizzata dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 121 del 1991), l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che è stata applicata nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui:
‘ 1. Al personale docente RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
Al personale docente RAGIONE_SOCIALEe scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato
in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali ‘.
Secondo la giurisprudenza da ultimo menzionata, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l’art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, ripetendo la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che:
‘ Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno RAGIONE_SOCIALE intero se ha avuto la durata prevista agli effetti RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘anno dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa pre stazione.
I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento ‘.
A sua volta, l’art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, secondo cui:
‘ Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno RAGIONE_SOCIALE 1974 -1975 è considerato come anno RAGIONE_SOCIALE intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine RAGIONE_SOCIALEe operazioni di scrutinio finale ‘.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua affermazione, per la quale l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 (disposizione che rileva nella specie) è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l’art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 11, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999 , la sentenza Cass.,
Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 ha evidenziato che il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all’art. 676, una disposizione di carattere generale, prevedendo che:
‘ Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate ‘.
Dalla chiara formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma, pertanto, si evince che, a partire dalla RAGIONE_SOCIALEzione del decreto legislativo, le norme antecedenti che regolavano la materia sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto, come evidenziato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, si è inserita, a seguito RAGIONE_SOCIALEa contrattualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell’ambito RAGIONE_SOCIALE, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera e hanno previsto, all’art. 66, comma 6, che:
‘ Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ‘.
Il successivo CCNL 26 maggio 1999 ha stabilito, all’art. 18, che:
‘ Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili ‘.
Di seguito, il CCNL 24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione ‘ l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione) ‘ ed analoga disposizione è stata inserita nell’art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL 29 novembre 2007.
Per effetto RAGIONE_SOCIALEe richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L’art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa disposizione dettata dall’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, pertanto, il richiamo RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al d.l. n. 370 del 1970 ‘ e successive modificazioni e integrazioni ‘, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che, non a caso, non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Pertanto, si deve ritenere che, nella presente fattispecie, debba giungersi, con riguardo all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, alla stessa conclusione alla quale è pervenuta Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019 (poi confermata da Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023, Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022) con riferimento all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 .
Alla ricorrente non può essere negato, quindi, in astratto, per il quinto anno di servizio preruolo presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo stesso punteggio che le sarebbe stato assegnato se fosse stata assunta dal principio a tempo indeterminato, dovendo trovare diretta applicazione la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Come ulteriormente precisato da Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, però, l’applicazione diretta RAGIONE_SOCIALEa citata clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
determinare il trattamento spettante al preteso ‘discriminato’;
individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l ‘insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo verificare, invece, anche l’incidenza RAGIONE_SOCIALEo strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994,
prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assun to a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati).
Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa SRAGIONE_SOCIALE. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento RAGIONE_SOCIALEe attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni richieste dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
7) Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6 ter , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 306 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., in quanto, nonostante avesse conseguito l’abilitazione RAGIONE_SOCIALE, non le era stato attribuito il punteggio di 12 per titoli generali, che la Tabella A III lett. A) di valutazione dei titoli allegata al contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 riconosceva per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza.
La Corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6 ter, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 306 del 2000, l’esame di Stato che si svolge al termine del corso svolto dalle scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 341 del 1990 ha valore d i prova concorsuale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non vi sarebbero state ragioni per non applicare quest’ultima disposizione anche alle procedure di mobilità in quanto, in caso contrario, vi sarebbe stata una violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità RAGIONE_SOCIALEa P.A. Peraltro, il punteggio richiesto era stato attribuito persino ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo all’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, e ciò semplicemente perché con D .M. n. 356 del 2014 era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.
A conferma di questa ricostruzione, la ricorrente espone che il nostro ordinamento stabiliva per le abilitazioni RAGIONE_SOCIALE un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione RAGIONE_SOCIALEe stesse RAGIONE_SOCIALE e agli altri titoli abilitativi (art. 1, comma 6 ter, legge n. 306 del 2000 ed art. 3 D.M. n. 460 del 1998).
La doglianza è infondata.
La Tabella A RAGIONE_SOCIALE‘Allegato D, parte III lett. A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 (il testo RAGIONE_SOCIALEa quale è riportato nella sentenza e nel ricorso) riconosceva ‘per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza’, un punteggio pari a 12.
Sostiene la ricorrente che, avendo essa conseguito l’abilitazione all’insegnamento in seguito al superamento RAGIONE_SOCIALE‘esame conclusivo del corso RAGIONE_SOCIALE, avrebbe avuto diritto a detto punteggio che, però, le note 10 ed 11 bis RAGIONE_SOCIALE‘Allegato D del citato CCNI le av rebbero negato.
Le scuole di RAGIONE_SOCIALE all’insegnamento secondario (RAGIONE_SOCIALE) erano RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE italiana, di durata biennale, finalizzate alla formazione degli insegnanti RAGIONE_SOCIALEe scuole secondarie di primo e secondo grado.
La loro attività si è svolta durante nove cicli biennali compresi tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009.
In seguito, le RAGIONE_SOCIALE furono sostituite dai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA).
Le RAGIONE_SOCIALE sono state istituite dalla legge n. 341 del 1990, il cui art. 4, comma 2, stabiliva che:
‘ Con una specifica RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti RAGIONE_SOCIALEe scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie ‘.
Le RAGIONE_SOCIALE
chiarisce che il diploma in esame ha, come funzione principale, di abilitare ‘ all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea ‘ e, in particolare, che ‘ I diplomi rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie ‘.
Questa disposizione, quindi, non consente di parificare il conseguimento del diploma de quo al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza, in quanto esso:
era ottenuto in seguito alla partecipazione ad un corso ad accesso limitato, il che escludeva la natura di pubblico concorso RAGIONE_SOCIALEa procedura;
-abilitava all’insegnamento e permetteva di accedere ai corrispondenti posti di insegnamento nelle scuole secondarie, ma non dava diritto a detti posti.
Sostiene la ricorrente che l’art. 1, comma 6 ter , del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, suffragherebbe la sua richiesta in quanto avrebbe stabilito, per quanto qui rileva, che:
‘ L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui all’ articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’ articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come sostituito dall’ articolo 1, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999, n. 124 . (…) ‘.
L’assunto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può essere condiviso.
Infatti, la disposizione menzionata da ultimo non trasforma in via generale il positivo esito RAGIONE_SOCIALE‘esame finale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE nel ‘ superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza’, ma, più semplicemente, riconosce a siffatto esame il ‘ valore di prova concorsuale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’ articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come sostituito dall’ articolo 1, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999, n. 124 ‘.
Si tratta di una sorta di equiparazione ad un fine limitato ed il cui scopo è solo di permettere l’accesso alle citate graduatorie senza, però, che ne consegua automaticamente il superamento del concorso pubblico per divenire docente di ruolo.
Ciò si spiega in quanto, in base all’art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modifiche, ‘ L’accesso ai ruoli del personale docente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 ‘.
Le graduatorie in questione, però, erano quelle relative ai concorsi per soli titoli del personale docente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE materna, elementare e secondaria (compresi i licei artistici e gli istituti d’arte permanenti), che, una volta divenute permanenti, erano periodicamente integrate,
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 (come poi modificato dalla legge n. 124 del 1999), con ‘ l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove RAGIONE_SOCIALE‘ultimo concorso RAGIONE_SOCIALE per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra RAGIONE_SOCIALE ‘.
Se non vi fosse stato l’art. 1, comma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, quindi, i diplomati RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE avrebbero avuto titolo per accedere al concorso pubblico, ma non avrebbero potuto aspirare da subito all’immissione in ruolo tramite il canale RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti che riguardava la metà dei posti disponibili.
Non a caso la posizione degli abilitati RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE resta comunque, anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, coma 6 ter, del d.l. n. 240 del 2000, conv., con modif., dalla legge n. 306 del 2000, formalmente distinta da quella ‘ dei docenti che hanno superato le prove RAGIONE_SOCIALE‘ultimo concorso RAGIONE_SOCIALE per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto ‘ menzionati dall’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994.
In questo modo, la normativa vigente ha confermato la diversità strutturale RAGIONE_SOCIALEa posizione di coloro che, come la ricorrente, pur potendo essere iscritti nelle graduatorie permanenti, non avevano comunque già partecipato, superandolo, ad un concorso pubblico per diventare docenti di ruolo, da quella RAGIONE_SOCIALEe persone che, invece, tale titolo potevano vantare.
Priva di rilievo diventa, allora, l’osservazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente concernente la circostanza che il punteggio richiesto fosse stato attribuito ai semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 82 del 2012, nonostante non avessero un titolo a ll’assunzione e fossero privi di abilitazione all’insegnamento, sul presupposto che, con D.M. n. 356 del 2014, era stato previsto che detti idonei potessero essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.
Infatti, si tratta in ogni caso di soggetti che hanno preso parte ad un concorso pubblico e sono risultati idonei.
Neppure ha pregio l’affermazione che il nostro ordinamento stabilisse per le abilitazioni RAGIONE_SOCIALE un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione RAGIONE_SOCIALEe stesse RAGIONE_SOCIALE e agli a ltri titoli abilitativi.
In effetti, l’art. 3 del Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE del 24 novembre 1998 prescrive che:
‘ Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella RAGIONE_SOCIALE secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di RAGIONE_SOCIALE e perfezionamento universitari ‘.
Si tratta, però, di una previsione che si applica a coloro che, dopo avere conseguito il diploma RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, partecipano ad un concorso a cattedre nella RAGIONE_SOCIALE secondaria.
Le considerazioni esposte evidenziano, quindi, come siano destituite di fondamento le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente concernenti la normativa menzionata e, soprattutto, la violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità RAGIONE_SOCIALEa P.A.
Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 per omessa pronuncia in ordine al punteggio che doveva esserle attribuito in esito al riconoscimento del servizio prestato presso la RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza è inammissibile, avendo la Corte RAGIONE_SOCIALE con chiarezza affermato, sul punto, a pagina 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che alla ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio ‘nella stessa misura in cui è valutato il servizio RAGIONE_SOCIALE‘.
Con il decimo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1339 e 1419 c.c. perché la Corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe disapplicato le previsioni del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 che le avevano attribuito un punteggio discriminatoriamente ridotto.
La doglianza non deve essere esaminata, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del settimo motivo.
Con l’undicesimo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che l’attribuzione ad essa ricorrente del giusto punteggio aggiuntivo avrebbe giustificato il suo inserimento nella graduatoria degli assegnatari di sede definitiva nella RAGIONE_SOCIALE od ambito di prima scelta RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La doglianza non deve essere esaminata alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del settimo motivo.
Deve essere esaminato il ricorso incidentale di parte controricorrente.
Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 in quanto la Corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel dichiarare il diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria rilevante per la procedura di mobilità straordinaria AS 2016/2017.
La doglianza è fondata.
La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento e del trattamento economico dei docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è riconoscibile, art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa non omogeneità RAGIONE_SOCIALEo status giuridico del personale RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 RAGIONE_SOCIALE‘ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di RAGIONE_SOCIALE, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quello instaurato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né ha voluto estendere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il regime in precedenza vigente per la RAGIONE_SOCIALE pareggiata.
Il ricorso principale è accolto limitatamente al settimo motivo, nei termini di cui in motivazione, inammissibili il primo, il secondo ed il nono, assorbiti il decimo e l’undicesimo e rigettati gli altri.
Il ricorso incidentale è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‘ In tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica, l’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv . dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall’art. 489 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall’art. 11, comma 14, de lla legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di d isapplicazione, sarà tenuto a computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato ‘ ;
‘ In tema di mobilità dei docenti assunti a tempo indeterminato, il positivo conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione RAGIONE_SOCIALE non può essere equiparato al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al moment o RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento del punteggio di 12 per titoli generali previsto dalla Tabella A RAGIONE_SOCIALE‘Allegato D, parte III, lett. A), di valutazione dei titoli allegata al CCNI RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2016 ‘;
‘ Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento e del trattamento economico dei docenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa non omogeneità RAGIONE_SOCIALEo status giuridico del personale RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli
istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo ‘.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie, nei termini di cui in motivazione, il settimo motivo del ricorso principale, inammissibili il primo, il secondo ed il nono, assorbiti il decimo e l’undicesimo e rigettati gli altri;
accoglie il ricorso incidentale;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione