Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12588-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
Lo Duca NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1745/2017 della Corte d ‘ appello di Milano, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 563/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che:
l a Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto da alcuni dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto il loro diritto a vedersi computare il servizio preruolo nell’ambito di procedure selettive interne di passaggio dalla fascia retributiva F3 a
R.G.N. 12588/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
quella F4, indetta con nota del 24 maggio 2010, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’attribuzione dei relativi punteggi ed al corretto inquadramento nelle graduatorie ai fini dell’inquadramento professionale;
l a Corte territoriale, richiamata l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di primo grado tramite notifica per pubblici proclami, ha ritenuto fondata la domanda sia in relazione all’art. 83 del C.C.N.L. del 28 maggio 2004 sia in base al bando, che valorizzavano l’esperienza professionale e il servizio effettivamente svolto, al di là del dato formale relativo alla natura del rapporto lavorativo intrattenuto. In ogni caso, la domanda trovava fondamento anche nel principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, non avendo l’ Amministrazione offerto prova adeguata in ordine alla sussistenza di ragioni oggettive idonee a legittimare la disparità di valutazione del servizio pre-ruolo, se non svolgendo generiche argomentazioni in ordine alla differenza fra servizio di ruolo e non di ruolo, senza specificare le mansioni in concreto espletate dai dipendenti nel corso dei rapporti di impiego pregressi e le effettive caratteristiche dell’esperienza professionale dagli stessi maturata;
a vverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resistono i dipendenti con controricorso;
i controricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il medesimo mezzo si censura altresì la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, lett. A) del bando di concorso prot. 14845/RI del 25 maggio 2010, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc.
civ. Infine, nell’ambito del medesimo motivo, si prospetta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato che -contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata – il bando di concorso, all’art. 3, restringeva espressamente l’anzianità rilevante a quella maturata in ruolo;
1.1. il primo motivo, in disparte la prospettazione di una pluralità di censure eterogenee (sul punto, si richiama il principio espresso da Cass. Sez. U, 06/05/2015, n. 9100: «il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati»), è inammissibile, considerato che l’ampia motivazione espressa dalla Corte territoriale attinge sicuramente la soglia del minimo costituzionale (fra tutte, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), sì da escludere la configurabilità del denunciato vizio di mancanza di motivazione.
Inoltre, dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge, la censura mira in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (in tal senso, fra molte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, il motivo tende in maniera inammissibile a prospettare una lettura del bando divergente da quella resa dal giudice di merito, che ha incentrato la valutazione sul requisito della «esperienza professionale effettivamente maturata», sicché non risulta prospettata alcuna decisiva violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale bensì in una ricostruzione alternativa degli atti di causa.
In ogni caso, rispetto alla ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata in ordine alla violazione del principio di non discriminazione, la circostanza che il bando di concorso, all’art. 3, restringeva espressamente l’anzianità rilevante a quella maturata in ruolo, non riveste alcuna valenza decisiva, con conseguente inammissibilità, per assenza del requisito della decisività, dell’ulteriore doglianza prospettata nel motivo in termini di omesso esame, ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, comma 1, lett. b) e 57 del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 3, comma 3, lett. A) del D.D. prot. n. 14845/RI/ del 25 maggio 2010, degli artt. 5 e 82 del RAGIONE_SOCIALE, della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che nella specie non si tratterebbe di contratti a tempo determinato bensì di servizi pre-ruolo, distinti dal servizio in ruolo, caratterizzato differentemente; 2.1. il motivo è infondato, avuto riguardo all’ampia portata del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 99/70/CE, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che, ai fini della progressione economica, valorizza anche le pregresse esperienze professionali maturate durante il servizio pre-ruolo (fra molte, Cass. Sez. L, 23/11/2017, n. 27950, Cass. Sez. L, 16/07/2020, n. 15231, e Cass. Sez. L, 02/11/2020, n. 24201).
La sentenza impugnata, pertanto, è pienamente in linea con l’interpretazione nomofilattica espressa sul punto, mentre non risulta censurabile nella parte in cui ha ritenuto, in punto di fatto, che l’amministrazione non abbia adeguatamente dedott o e provato la sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento fra il servizio in ruolo e quello svolto in posizione di preruolo ( in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, che ha ribadito il principio per cui «il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione»);
c onclusivamente, il ricorso va rigettato;
alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, che non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/01/2024