Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6470 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6470 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15978-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/06/2025 R.G.N. 14/2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio di legittimità, ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 33 del 2025 emessa in primo grado dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, per chiederne la riforma nella parte in cui questa aveva riconosciuto in favore del docente NOME COGNOME il punteggio spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, e successivi aggiornamenti, nella classe di concorso TARGA_VEICOLO, ordinando per l’effetto all’Amministrazione scolastica di adottare ogni conseguente provvedimento.
La sentenza del Tribunale era stata appellata dal RAGIONE_SOCIALE perché, nel riconoscere la valutabilità del servizio militare prestato dal NOME non in costanza di nomina, aveva errato nell’attribuzione del punteggio spettante, applicando a tal fine la disposizione del bando pubblicato per le graduatorie anzidette relativa alla valutazione del servizio di insegnamento specifico, svolto cioè per la stessa classe di concorso, avente maggiore valenza (Tabella A/4 punto C.1.), anziché quella relativa al servizio di insegnamento aspecifico, svolto per una diversa classe di concorso, con valenza minore (Tabella A/4 – punto C.2).
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la stessa Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione, al cui accoglimento si è opposto NOME COGNOME che, a tal fine, ha depositato controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘abrogato D.M. n. 201/00, nonché del D.M. n. 131/07 e RAGIONE_SOCIALE‘O.M. n. 112/22.
Con tale mezzo di impugnazione parte ricorrente censura la decisione del giudice di secondo grado poiché, nell’attribuire al docente il maggior punteggio ritenuto spettante in relazione alla prestazione del servizio militare non in costanza di nomina, avrebbe erroneamente fatto applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘allegato A, punto E), n. 10, al D.M. n. 201/00, non avvedendosi che tale testo normativo (Regolamentare) era stato da tempo «abrogato e sostituito dal D.M. n. 131/07, recante il vigente regolamento per le supplenze del personale docente, il quale non contempla più la disposizione richiamata dalla sentenza» , prevedendo (al punto D n. 10) che « Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina» , cosicché il punteggio da riconoscere al COGNOME non poteva essere quello integrale (12 punti), ma doveva essere comunque ridotto applicando quello previsto per il servizio prestato in altra classe di concorso, avendo egli svolto il servizio militare ben prima RAGIONE_SOCIALEa sua assunzione.
Con l’altro motivo di ricorso, parte ricorrente ha censurato, invece, la decisione impugnata ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deducendo la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 d.lgs. n. 66 del 2010, anche in riferimento all’art. 52 Cost.
I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi e sono entrambi infondati.
Dalla lettura del D.M. n. 131/07 emerge innanzitutto che esso non ha abrogato espressamente il D.M. n. 201/00, avendovi invece apportato modifiche ed integrazioni, per come desumibile dalle sue premesse.
A tale considerazione occorre in ogni caso aggiungere che la disposizione invocata da parte ricorrente per sostenere l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, e cioè quella contenuta al punto D n. 10 del D.M. n. 131/07, ha una formulazione non dissimile da quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 6, RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza ministeriale n. 112/22, la quale, per come rilevabile dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale impugnata, era stata disapplicata già dalla citata decisione del Tribunale di Perugia n. 33 del 2025, in quanto illegittima, poiché – come rilevato anche dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8586/2024) – si poneva in contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia.
Tale normativa, secondo la corte territoriale, è costituita dall’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico RAGIONE_SOCIALEa scuola) in base al quale « Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», nonché dall’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, rubricato « valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» , che stabilisce, al comma 1, che « i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che: « ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità e RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Se di considera tale disapplicazione, che è stata ritenuta corretta dalla sentenza impugnata, si deve allora concludere che non si può pervenire alla cassazione di quest’ultima per effetto RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità, dedotta da parte ricorrente, del d.m. n. 201 del 2000 alla fattispecie in esame, alla quale sarebbe invece applicabile la diversa disposizione dettata dall’art. 15, comma 6, RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, potendosi giungere ad un tale risultato solo se la disapplicazione di quest’ultima disposizione, operata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, sia adeguatamente censurata.
Parte ricorrente però, al riguardo, non ha mosso alcuna censura nell’ambito del primo motivo di ricorso, mentre lo ha fatto, nei termini più avanti evidenziati, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘altro motivo, riproponendo però molti degli argomenti che aveva adoperato per appellare la decisione di primo grado, e che erano stati puntualmente disattesi dalla corte territoriale, per come evidenziato anche dal controricorrente che, proprio per tale ragione, ha eccepito l’inammissibilità di tale critica.
Al di là di tale profilo di inammissibilità, che pur in parte sussiste, in quanto con il secondo motivo di ricorso non sono state censurate in maniera
specifica tutte le considerazioni svolte in proposito dai giudici di appello per disattendere gli argomenti addotti dalla parte appellante, odierna ricorrente, il motivo risulta comunque infondato.
Parte ricorrente ha infatti sostenuto l’erroneità del riconoscimento del punteggio attribuito al NOME, pari a 12 punti, criticando l’equiparazione effettuata a tal fine dai giudici di merito tra servizio militare prestato, anche non in costanza di nomina, e servizio di insegnamento su una diversa classe di concorso (il cd. servizio aspecifico), poiché l’attribuzione di tale punteggio sarebbe possibile solo in caso di servizio di insegnamento prestato per la medesima classe di concorso (cd. servizio specifico).
9. Per sostenere ciò parte ricorrente ha ritenuto di poter far ricorso al criterio RAGIONE_SOCIALE‘analogia, deducendo che « appare più logica, razionale e coerente con il sistema complessivo anche RAGIONE_SOCIALEe graduatorie scolastiche, la soluzione ermeneutica del precedente del Tribunale di Perugia (sentenza n. 304/23), che aveva riconosciuto il punteggio previsto per un servizio di insegnamento su altra classe di concorso (c.d. ‘servizio aspecifico’)», pari a 6 punti (massimo), inferiore a quello di 12 punti (massimo), sul presupposto che altrimenti si produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, avendo svolto il servizio militare, o quello sostitutivo, in costanza di nomina, si vedrebbe riconosciuto tale minor punteggio per aver svolto un servizio di insegnamento su altra classe di concorso (servizio aspecifico), nonostante che egli sia meritevole di maggior protezione per avere subito un effettivo pregiudizio alla propria posizione di lavoro ex art. 52 cost. a causa RAGIONE_SOCIALE‘espletamento del servizio militare, o di quello sostitutivo, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Per le stesse ragioni, parte ricorrente ha quindi affermato che « appare maggiormente aderente alla realtà fattuale e giuridica l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa lex specialis (O.M. n. 112/22), che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione del punteggio, nel riconoscere la valutabilità del servizio militare (o civile sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, applichi la disposizione del bando sulla valutazione del servizio di insegnamento aspecifico (con minore valenza Tabella A/4 – punto C.2) e non quella RAGIONE_SOCIALEa valutazione come servizio specifico»,
come espressamente stabilito dal d.m. n. 50 del 2021 per il personale A.T.A., che prevede una corrispondente diversa modulazione del punteggio attribuibile per il servizio militare, o per il servizio sostitutivo, ritenuta corretta da diverse decisione RAGIONE_SOCIALEa S.C. da ultimo Cass. n. 22429/2024.
A tal riguardo occorre rilevare che, fermo restando che la rilevanza del precedente del Tribunale di Perugia richiamato dall’appellante era stata già esclusa dalla sentenza impugnata, senza che la relativa statuizione sia stata specificamente censurata in questa sede, non è corretto applicare alla presente fattispecie la disciplina posta in proposito dal d.m. n. 50 del 2021, dettata esclusivamente per il personale A.T.A., e non per il personale docente che invece viene qui in considerazione.
Tale d.m. opera una distinzione a seconda che il servizio militare, o quello sostitutivo, sia stato svolto in costanza di impiego o no, stabilendo (allegato A) che nel primo caso lo stesso è considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre, nel secondo caso, è considerato come «servizio reso alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali» , con l’attribuzione di un punteggio inferiore.
In assenza di una analoga previsione specificamente dettata per il personale docente, non è possibile trasporre a tale categoria, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del servizio militare per gli effetti che qui rilevano, la modulazione del punteggio stabilito per il personale A.T.A. dall’allegato A al richiamato d.m. n. 50 del 2021 in base al servizio svolto per una medesima qualifica o alle dipendenze di altre amministrazioni statali, stabilendo in parallelo un’analoga modulazione da operarsi in base all’insegnamento prestato sulla stessa classe di concorso (cd. servizio specifico) o su una classe diversa (cd. servizio aspecifico); trattasi all’evidenza di attività, e di rapporti non sovrapponibili tra loro, considerato altresì che il servizio di insegnamento, sia specifico che aspecifico, viene ad essere svolto comunque nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘unitario sistema RAGIONE_SOCIALEa pubblica istruzione gestito dalla stessa amministrazione statale.
In mancanza di una specifica disciplina, che non contrasti con il sistema generale di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2000, coordinato con quello del
sistema RAGIONE_SOCIALE dettato dall’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, deve allora applicarsi il principio di fondo, più volte affermato da questa Corte (v. Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467, Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586, tutte riguardanti docenti e graduatorie per l’insegnamento), ribadito da ultimo da Cass. n. 11714 del 5 maggio 2025, secondo cui il servizio militare e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini RAGIONE_SOCIALEa carriera (art. 485 cit.) come anche RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).
L’attribuzione del minor punteggio per il servizio militare sostenuta dalla parte ricorrente, sul presupposto che tale servizio non è stato svolto in costanza di nomina, non è quindi giustificabile in base alle argomentazioni dalla medesima articolate, inidonee a superare il principio dianzi richiamato.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Non occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in
euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge, da distrarre in favore RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME