Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29019 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27113/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
AUTONOME‘ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 1 LAZIO NORD VITERBO
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 744/2020 depositata il 14/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 744 del 2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo che:
con sentenza n. 765 del 2014 il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE aveva condannato la deducente, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE della zona di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore degli utenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per risarcimento danni da fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, e aveva accolto la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa per
tenerla indenne dagli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda;
-la decisione era stata appellata dalla società, deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disRAGIONE_SOCIALE nonché dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla domanda di manleva; proponevano appello incidentale la Regione RAGIONE_SOCIALE e gli utenti del RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sul gravame di merito, ribadendo la sussistenza del giudice ordinario sulla domanda principale, aveva accolto l’appello della Regione RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva, accolto in parte l’appello incidentale degli utenti, condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare loro un importo a titolo di risarcimento del danno sofferto e riducendo al 50% il canone di locazione dovuto fino quando non sarebbe stato raggiunto il livello di potabilità dell’acqua, ed aveva rigettato l’appello della società di somministrazione, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. proc. amm.;
resiste con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE;
resistono con controricorso i signori COGNOME, COGNOME e COGNOME; le parti non hanno depositato memorie;
il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.;
Rilevato altresì che:
-con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita , avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria,
ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice del pace, pari ad euro 5.000,00, laddove, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accertato il diritto degli attori, appellanti incidentali, alla riduzione del costo di depurazione addebitato dal gestore al 50%, finché non sarà erogata acqua potabile.
-con il secondo motivo si prospetta il difetto di giurisdizione ordinaria, argomentando che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE erroneamente non avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo le inadempienze civilistiche ma anche la pretesa riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa per l’erogazione del RAGIONE_SOCIALE, richiesta quest’ultima che investiva direttamente le scelte discrezionali dell’ente piuttosto che la tutela del diritto so ggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo;
– con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità;
– con il q uarto motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascurato di considerare il ruolo chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima, evocata in lite, è sempre rimasta contumace), coobbligato con il soggetto gestore del RAGIONE_SOCIALE e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata;
Considerato che
il primo motivo è fondato.
Con esso si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice del pace, pari ad euro 5.000,00, laddove, nel confermare la sentenza di primo grado, ha però affermato il «riconoscimento del diritto degli utenti alla riduzione del costo di depurazione addebitato dal gestore al 50%, finché non sarà erogata acqua potabile». Sostiene la ricorrente che «l’assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale posto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l’indeterminatezza del valore della (conseguentemente illegittima) statuizione de qua». Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come pure evidenziato dai controricorrenti, il capo di condanna censurato con il motivo all’esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l’ultrapetizione (Cass. n. 36897 del 2021, Cass. n. 3197 del 2022,
relative ad analoghe controversie tra gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e utenti).
Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897; v. anche Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «in caso di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta “clausola di contenimento”) ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento», e tale limite sussiste, all’evidenza, anche per il secondo grado.
A tale orientamento va data continuità in questa sede.
il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato;
infatti, questa Corte (Cass., Sez. U., 27/05/2022, n. 17248), in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ricordato il principio secondo cui l’azione risarcitoria proposta dall’ utente nei confronti del gestore del RAGIONE_SOCIALE -qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l’a ttività di programmazione o di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza (si richiama: Cass., Sez. U., n.
32780 del 2018, Cass., Sez. U., n. 33209 del 2018, e Cass., Sez. U., n. 36897 del 2021);
-le menzionate Sezioni Unite (richiamando il precedente Cass. Sez. U. n. 32780/2018) hanno evidenziato che pertanto « è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore RAGIONE_SOCIALE e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più – a tutto concedere – della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del RAGIONE_SOCIALE »;
– il terzo motivo è, invece, fondato;
nello stesso precedente richiamato (Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022), è stato chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria Ordinaria» (si richiama Cass., Sez. Un., n. 36897 del 2021);
si è soggiunto che « non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere
emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile ‘rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acq ua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche ‘ (Cass., Sez. Un., n. 32780 del 2018 cit.)»;
il quarto motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.