Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6790 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6790 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 24024/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di voler ricevere le Comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente principale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le Comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, presso il loro studio, INDIRIZZO.
– controricorrente-ricorrente incidentale –
E
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, che le rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, i quali dichiarano di voler ricevere le Comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
-controricorrenti-ricorrenti incidentali-
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , i quali dichiarano di voler ricevere le Comunicazioni del presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del secondo Avvocato
-controricorrente-
ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (studio RAGIONE_SOCIALE), i quali dichiarano di voler ricevere le Comuni cazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
E
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di Chiesina Uzzanese il RAGIONE_SOCIALE di Crespina Laurenzana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2971/2019, depositata in data 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/ 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La vicenda giudiziaria trae origine da una complessa operazione con cui, nel 2001, è stato modificato il sistema di gestione del RAGIONE_SOCIALEo idrico che interessava una pluralità di Comuni toscani, e segnatamente i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale n. 2 basso Valdarno.
Nel 1975 era stata costituita RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE tra i Comuni di Prato, Scandicci e Sesto Fiorentino per la gestione dei RAGIONE_SOCIALE di acqua e gas.
Le novità legislative rappresentate dalla istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge n. 36 del 1994, art. 8, comma 1,
e alla legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 81 del 1995, art. 6, comportavano una modifica complessiva del sistema idrico integrato.
Pertanto, dovevano essere revocati gli affidamenti in essere per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo idrico; occorreva affidare tale RAGIONE_SOCIALEo ad una nuova società denominata RAGIONE_SOCIALE, al cui interno veniva selezionato con gara un socio privato; a tale società potevano partecipare i Comuni, in via diretta oppure in via indiretta tramite le loro società che in precedenza avevano gestito il RAGIONE_SOCIALEo idrico.
In precedenza, dunque, mentre alcuni Comuni gestivano direttamente il sistema idrico, altri, come il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, lo aveva gestito in via indiretta, attraverso due società: la RAGIONE_SOCIALE, che gestiva il 5% del RAGIONE_SOCIALEo, e la RAGIONE_SOCIALE, che gestiva il residuo 95%.
Con delibera dell’ATO 2 del 5/3/2001 si sceglieva la forma di gestione del RAGIONE_SOCIALEo; i Comuni potevano, dunque, alternativamente: affidare il RAGIONE_SOCIALEo ad una società a prevalente capitale pubblico ex art. 113, lettera e) del d.lgs. n. 267 del 2000, quindi ad una società partecipata, direttamente o indirettamente, dai medesimi Comuni che facevano parte dell’ATO, con selezione di un socio privato mediante procedura a evidenza pubblica; affidare il RAGIONE_SOCIALEo idrico a nuovo gestore scelto con procedura evidenza pubblica.
I Comuni, con singole deliberazioni consiliari, dovevano coordinarsi in ordine alla volontà di costituire la società, al piano industriale, al capitale sociale ed alle quote da assumere.
Venivano così adottati due protocolli d’intesa tra vari Comuni; con il primo protocollo del 13/7/2001 i Comuni si impegnavano a costituire una società per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo idrico integrato, cui gli stessi avrebbero potuto partecipare in via diretta o indiretta; affidavano l’istruttoria ad un gruppo di lavoro con la consulenza di RAGIONE_SOCIALE, che doveva predisporre uno studio di fattibilità
giuridica, economica, finanziaria, organizzativa e tecnica per la nascita della società, in base alla prima opzione.
Veniva poi stipulato un secondo protocollo d’intesa del 22/10/2001, con cui i Comuni approvavano l’attività del gruppo di lavoro e la relazione di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, i Comuni stabilivano di partecipare alla nuova società «in via diretta oppure attraverso le rispettive società e/o aziende pubbliche locali operanti nel settore dei RAGIONE_SOCIALE idrici».
Il RAGIONE_SOCIALE poteva scegliere se intendesse partecipare in via diretta oppure in via indiretta.
Inoltre, i Comuni prevedevano che la quota di partecipazione riservata a ciascuno di loro fosse quella determinata nell’ambito di una tabella allegata protocollo; essa era calcolata sulla base di un criterio ponderato che teneva conto di tre parametri: 70% in base alla popolazione residente; 20% in base al volume d’acqua erogato; 10% in base agli utenti.
Ove i Comuni avessero voluto partecipare in via indiretta alla nuova società, la tabella indicava nominativamente per ciascun RAGIONE_SOCIALE la società o il RAGIONE_SOCIALE a cui il RAGIONE_SOCIALE poteva attribuire la sua quota di partecipazione della nuova società. Pertanto, «nel caso di partecipazione indiretta, la quota di azioni spettante a ciascuna società sarà la risultante della somma delle partecipazioni dei relativi Comuni soci».
I Comuni si impegnavano a versare un capitale sociale iniziale di euro 500.000,00; a conferire nella nuova società «i compendi aziendali (attualmente gestiti dalle rispettive società o aziende comprensoriali»), tra i quali era inserita RAGIONE_SOCIALE; ad effettuare, nei 10 anni successivi alla costituzione della società, una serie di aumenti di capitale sociale; a individuare,
successivamente alla costituzione della società, un socio privato con procedura evidenza pubblica.
Per quel che qui ancora rileva, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 93 del 12/12/2001 approvava la relazione RAGIONE_SOCIALE; i protocolli d’intesa del 13/7/2001 del 22/10/2001; la bozza di statuto della costituenda società d’ambito; il prospetto relativo alla composizione azionaria.
In particolare, mentre le società che gestivano il sistema idrico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE erano due, e quindi la RAGIONE_SOCIALE per il 5% e RAGIONE_SOCIALE per il 95%, con tale delibera il RAGIONE_SOCIALE designava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la partecipazione indiretta alla società d’ambito.
Del resto, la relazione di RAGIONE_SOCIALE contemplava RAGIONE_SOCIALE gli ex gestori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma non RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, nella relazione di RAGIONE_SOCIALE risultava che la proprietà dei beni strumentali alla gestione del RAGIONE_SOCIALE rimaneva ai Comuni, mentre alla nuova società l’ATO avrebbe concesso soltanto il diritto di utilizzarli.
Inoltre, in relazione a ciascun RAGIONE_SOCIALE veniva preso in considerazione un unico gestore al quale poter attribuire la partecipazione indiretta alla nuova società.
Non interessava quale fosse il soggetto che rappresentava il RAGIONE_SOCIALE nella nuova società, essendo necessario RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE fosse rappresentato in via indiretta da un soggetto.
Ogni RAGIONE_SOCIALE approvava formalmente la costituzione della società e la partecipazione ad essa nella misura percentuale già indicata nel protocollo d’intesa.
Con delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 93 del 17/12/2001 si approvava di voler acquisire la quota di partecipazione indicata
nella tabella allegata al protocollo, pari all’1,09%; di voler partecipare indirettamente attraverso solo RAGIONE_SOCIALE.
Nell’Ato 2 in realtà, la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE era dell’1,247%, mentre nella relazione di RAGIONE_SOCIALE era dell’1,09%.
In data 17/12/2001 veniva costituita la società RAGIONE_SOCIALE, con un capitale iniziale di euro 500.000,00.
La società veniva costituita da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza indiretta di più Comuni, nonché dal RAGIONE_SOCIALE di Chiesina Uzzanese che aveva deliberato di partecipare in via diretta.
Con delibera del 21/12/2001 n. 19 l’ATO prendeva atto da due protocolli d’intesa e approvava le percentuali del canone di concessione spettante a ciascun RAGIONE_SOCIALE come da tabella dell’ATO 2, che prevedeva in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’1,247 %, ma, come da protocollo e da delibera n. 93 del 12/12/2001 del RAGIONE_SOCIALE, tale percentuale era dell’1,09%.
Con la successiva delibera n. 21 del 21/12/2001 dell’RAGIONE_SOCIALE si affidava ad RAGIONE_SOCIALE la gestione del RAGIONE_SOCIALEo integrato a far data dal 1/1/2002; si approvava il testo definitivo della convenzione di gestione; si delegava il presidente per la stipulazione con il nuovo gestore.
Per quel che ancora qui rileva, con lettera del sindaco di RAGIONE_SOCIALE del 9/1/2002 si manifestava un errore commesso nell’operazione complessiva, in quanto non era stata considerata l’acqua erogata da RAGIONE_SOCIALE.
Già in precedenza il sindaco con lettera del 23/11/2011 aveva dichiarato di voler partecipare ad RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, nell’assemblea di RAGIONE_SOCIALE vi era stato il voto favorevole del RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE con delibera dell’assemblea ATO n. 13 del 14/6/2002 «in questa fase» si riconosceva al RAGIONE_SOCIALE
che con la delibera n. 19 del 21/12/2001 il RAGIONE_SOCIALE era sottorappresentato.
Venivano poi stipulate due convenzioni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’8/4/2002 e il 18/6/2002 per gestire la fase transitoria.
Si prevedeva, comunque, già con la delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 93 del 12/12/2001 che, alla data dell’affidamento del RAGIONE_SOCIALEo idrico integrato da parte di RAGIONE_SOCIALE alla costituenda società unica, l’affidamento in essere in favore di RAGIONE_SOCIALE «si intenderà automaticamente revocato», mentre l’affidamento del RAGIONE_SOCIALEo idrico a RAGIONE_SOCIALE «verrà a decadere con lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE».
10. Con atto di citazione del 31/10/2014, dopo un atto interruttivo del 2010, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva due gruppi autonomi di domande, le prime relative alla partecipazione del RAGIONE_SOCIALE nella società unica RAGIONE_SOCIALE in percentuali superiori a quelle riconosciute, e quindi non all’1,09%, ma l’1,52%, in relazione anche ai danni subiti per mancati utili percepiti dai soci e mancati incrementi patrimoniali, in ragione del riconoscimento della partecipazione in misura inferiore a quella spettante; le seconde in relazione al mancato utilizzo di beni facenti parte dell’acquedotto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di Crespino, RAGIONE_SOCIALE di Chiesina Uzzanese, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Si deduceva, infatti, che doveva essere accertata l’esatta quota di partecipazione del RAGIONE_SOCIALE, che era stata sottostimata all’1,09%; era stata indicata la popolazione del RAGIONE_SOCIALE, in base al primo parametro, ma non i volumi d’acqua erogati (secondo parametro) e neppure il numero di utenti (terzo parametro). Erano stati indicati
solo i volumi d’acqua e gli utenti delle frazioni di Martignana e Batinaccio.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva dunque diritto all’1,52% e, quindi, a n. 7600 azioni sul capitale iniziale di euro 500.000,00, e non al n. 5450 azioni, pari all’1,09%.
Il 95% di 0,43%, pari a 0,41% spettava a RAGIONE_SOCIALE mentre il residuo 5% di 0,42% pari a 0,02 spettava a RAGIONE_SOCIALE.
10.1. Pertanto, con la domanda n. 1 si chiedeva «l’accertamento del diritto di essa RAGIONE_SOCIALE di partecipare direttamente in RAGIONE_SOCIALE con un numero di azioni pari a 78.828, pari allo 0,792% del capitale come conseguente a successivi aumenti del 2003 e 2004».
10.2. Con la domanda n. 2 si chiedeva la condanna dei soci pubblici di RAGIONE_SOCIALE «a trasferire ad essa RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in via principale, o, in via subordinata, a titolo di risarcimento in forma specifica, le predette 78.828 azioni da essi illegittimamente detenute».
10.3. Con la domanda n. 3 si chiedeva la condanna dei soci pubblici all’indennizzo ex art. 2041 c.c., oppure, in via subordinata, a titolo di risarcimento per equivalente.
Con la domanda n. 3, quindi, si chiedevano la somma di euro 204.363,64, pari agli utili percepiti dai soci di RAGIONE_SOCIALE e derivanti dalla proprietà delle suddette 78.828 azioni spettanti a RAGIONE_SOCIALE; in caso di mancato accoglimento della domanda n. 2, relativa al risarcimento in forma specifica, la somma di euro 204.363,64 oltre alla complessiva somma di euro 347.867,96, quale maggior valore per incrementi patrimoniali di cui avrebbe beneficiato essa RAGIONE_SOCIALE se avesse fatto parte inizialmente di RAGIONE_SOCIALE
10.4. Con la domanda n. 4, in caso di mancato accoglimento delle domande numeri 2 e 3, si chiedeva la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 552.231,16, non avendo la stessa vigilato sulla corretta esecuzione dei provvedimenti.
10.5. Con la domanda n. 5 si chiedeva in via principale la condanna di RAGIONE_SOCIALE a corrispondere, a titolo di indennizzo ex art. 2041, c.c., per l’utilizzo dei beni facenti parte dell’acquedotto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 1.989.834,00.
10.6. Con la domanda n. 6, in via subordinata, si chiedeva la condanna di AIT a risarcire la somma di euro 1.989.834,00.
Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, oltre al difetto di competenza del tribunale delle imprese.
Eccepivano altresì il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, in quanto solo il RAGIONE_SOCIALE era l’unico legittimato attivo per l’erronea attribuzione a RAGIONE_SOCIALE delle quote di capitale.
Eccepivano anche il loro difetto di legittimazione passiva; i destinatari delle domande numeri 1, 2 e 3 non potevano che essere i Comuni dell’ambito, e non certo le società che ne costituivano la compagine sociale; RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande numeri 4 e 6, ritenendo che in capo ad essa non vi fosse alcun obbligo di vigilanza in ordine al procedimento di costituzione del gestore unico e all’utilizzo delle infrastrutture idriche da parte di tale gestore.
Tutti i convenuti eccepivano anche la prescrizione del diritto.
Inoltre, tutti i convenuti eccepivano: 1) l’inammissibilità delle domande di indennizzo ex art. 2041 c.c., stante il carattere sussidiario di tale azione; 2) l’insussistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle domande numeri 1, 2 e 3, in quanto: RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato nei termini i protocolli di intesa e la delibera n. 93 del 12/12/2001, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di partecipare ad RAGIONE_SOCIALE tramite RAGIONE_SOCIALE; la delibera n. 93 del 12/12/2001 era legittima, essendo consentito al RAGIONE_SOCIALE di partecipare mediante la sola RAGIONE_SOCIALE.
Eccepivano anche, in relazione alle domande di arricchimento n. 4 e 5, che RAGIONE_SOCIALE non era proprietaria delle reti idriche del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che, al più, le spettava una parte del canone di concessione versato dal gestore Comuni, da far valere RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aderendo alle conclusioni di RAGIONE_SOCIALE.
Alla prima udienza di trattazione del 24/3/2005 RAGIONE_SOCIALE presentava la domanda 0 (zero) «accertare e dichiarare il diritto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di partecipare, indirettamente attraverso le proprie società partecipare RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, originariamente con n. 7600 azioni (pari all’1,52% del capitale sociale) di cui n. 7200 da attribuirsi a RAGIONE_SOCIALE ed attualmente, a seguito dell’aumento di capitale strumentale all’ingresso del socio privato RAGIONE_SOCIALE con n. 83.208 azioni (pari allo 0,835% del capitale sociale) di cui n. 78.828 da attribuirsi a RAGIONE_SOCIALE ».
Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 1447 del 16/5/2018, rigettava le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, incompetenza, difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, difetto di
legittimazione passiva delle convenute, nullità della citazione, inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
13.1. Reputava però inammissibile «in quanto nuova e non costituendo neppure una emendatio libelli , la c.d. domanda n. 0 di RAGIONE_SOCIALE, in quanto intesa ad attribuire un diritto ad un soggetto diverso, né poteva ritenersi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva aderito alle domande dell’attrice, potesse fare propria tale domanda proprio perché inammissibile».
Riteneva prescritta la domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE, in quanto derivante dalla condotta istantanea ad effetti permanenti, avvenuta nel dicembre 2001, con la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, essendo tardivo il primo atto interruttivo, avvenuto solo nel 2010.
13.2. Con riferimento alla domanda n. 1, il tribunale rilevava che nessun diritto spettava a RAGIONE_SOCIALE, in quanto il diritto di partecipare ad RAGIONE_SOCIALE era solo dei Comuni.
Non era stato stipulato alcun contratto preliminare di società, né a favore di terzo e neppure per persona da denominare.
Nessuno ex gestore vantava un diritto proprio a partecipare alla società d’ambito.
13.3. In relazione domande numeri 2 e 3 il tribunale reputava legittima la partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE attraverso RAGIONE_SOCIALE, per la n. 78.828 azioni.
Neppure era configurabile un ingiustificato arricchimento dei convenuti ai danni di RAGIONE_SOCIALE, in difetto di un diritto di quest’ultima di partecipare ad RAGIONE_SOCIALE.
13.4. Era infondata la domanda n. 4 relativa all’omessa vigilanza da parte di RAGIONE_SOCIALE, proprio in difetto sia di una condotta illecita sia dei presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento.
13.5. Quanto alla domanda n. 5 relativa all’indennizzo o al risarcimento del danno da illegittimo utilizzo dei beni del sistema
acquedottistica (delle reti e degli impianti) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il tribunale evidenziava che trattavasi di beni demaniali, che potevano formare oggetto di diritti a favore di terzi RAGIONE_SOCIALE nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, ex art. 823 c.c.
Per il tribunale l’attrice non poteva ritenersi proprietaria delle reti idriche del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto il conferimento in dotazione del RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 7 del 4/2/2000, era avvenuto in violazione degli articoli 822, 823 e 824 c.c., non espressamente derogati neppure dall’art. 12 della legge n. 36 del 1994.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2971/2019 depositata il 10/12/2019, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE.
14.1. Con riferimento al primo motivo d’appello, con il quale RAGIONE_SOCIALE deduceva l’ammissibilità della domanda TARGA_VEICOLO -, la Corte territoriale ne reputava l’infondatezza.
Per la Corte territoriale, infatti, i convenuti avevano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, ad eccezione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, «che veniva indicato da detti convenuti quale soggetto passivamente legittimato e che nella sua comparsa di costituzione e risposta concludeva per l’accoglimento delle domande avanzate da RAGIONE_SOCIALE».
A fronte di tali eccezioni, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto «emendare la sua domanda estendendola, evidentemente in relazione alla sola richiesta di ristoro per equivalente (non avendo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE optato per la partecipazione diretta tramite RAGIONE_SOCIALE), al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE», mentre «ha proposto domanda attinente alla posizione soggettiva attiva di quest’ultimo, in violazione di quanto disposto dall’art. 81 c.p.c.».
La domanda di risarcimento per equivalente doveva essere estesa, dunque, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Per la Corte di merito diversa sarebbe stata la conclusione «laddove il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, avesse formulato conclusioni in nome proprio e per proprio conto, cui RAGIONE_SOCIALE legittimamente avrebbe potuto aderire».
14.2. Veniva ritenuto fondato il secondo motivo d’appello, ritenendo la Corte la sussistenza di un illecito permanente, e non istantaneo con effetti permanenti, con la conseguente mancata maturazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
La condotta di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci non si era esaurita nella sola assunzione della partecipazione, all’atto della costituzione della società, ma vi era stato anche il mantenimento, in ragione dell’instaurato rapporto sociale scaturente da un contratto di durata quale quello di società, nel corso del tempo della partecipazione, dando luogo ad una vera e propria condotta permanente.
14.3. Era, poi, infondato il terzo motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo il diritto degli ex gestori dei RAGIONE_SOCIALE idrici dei Comuni a partecipare alla società d’ambito RAGIONE_SOCIALE
In realtà – ad avviso della Corte d’appello – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la delibera n. 93 del 12/12/2001 aveva designato RAGIONE_SOCIALE quale società partecipante, in base al prospetto relativo alla composizione azionaria redatto dal RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, con atto d’assemblea consorziale straordinaria dell’11/1/2002 RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000, aveva deliberato la propria trasformazione da RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi ragionevole che RAGIONE_SOCIALE dovesse quantomeno cessare di operare nella veste consortile.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato alla nuova società in maniera prudenzialmente sottostimata «perché uno dei suoi due
gestori, e per di più quello preminente, avrebbe di lì a poco cessato la sua attività quale RAGIONE_SOCIALE».
Tra l’altro, nella fase transitoria, dopo la costituzione di RAGIONE_SOCIALE, con convenzioni dell’8/4/2002 e del 18/6/2002 era stato stipulato un accordo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2002, ove si dava espressamente atto che «nella gestione del suddetto RAGIONE_SOCIALEo a RAGIONE_SOCIALE era subentrata RAGIONE_SOCIALE».
14.4. Veniva rigettato anche il quarto motivo, in ordine alla richiesta di RAGIONE_SOCIALE di ristoro per il pregiudizio subito a causa dell’avvenuto utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE degli impianti dell’acquedotto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale aveva ritenuto inefficace il conferimento di impianti da parte del RAGIONE_SOCIALE con la delibera n. 7 del 4/2/2000, in quanto in contrasto con la disciplina di settore, costituita dalla legge n. 36 del 1994, non derogata dall’art. 113 TUEL e dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ad avviso della ricorrente, invece, il codice civile rappresentava una normativa generale, poi derogata dalla normativa di settore.
La normativa di settore all’epoca vigente, e segnatamente l’art. 12 della legge n. 36 del 1994, contemplava, quale presupposto della concessione, «il solo diritto dominicale in capo ad enti locali».
L’effetto reale si era definitivamente verificato con la deliberazione n. 7 del 2000.
Per la Corte d’appello, invece, la delibera n. 7 del 2000 era solo prodromica, mentre l’art. 12 della legge n. 36 del 1994, stabiliva che sono gli enti locali avevano la proprietà delle reti.
Era stato poi stipulato l’accordo dell’8/4/2002 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma non sulla proprietà degli impianti, solo sull’utilizzo degli stessi.
COGNOME, però, aveva rinunciato all’utilizzo in favore di RAGIONE_SOCIALE e non era stato pattuito con RAGIONE_SOCIALE alcun compenso per il mancato utilizzo.
14.5. Veniva respinto anche il quinto motivo di impugnazione in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, nonostante la complessità della questione trattata ed il rigetto di alcune eccezione preliminari sollevate dalle parti convenute.
Veniva ritenuto fondato l’appello RAGIONE_SOCIALE in ordine alla pronuncia sulle spese a favore di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sentenza conteneva una condanna aggiuntiva e non, invece, solidale con RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale tardivo
Hanno resistito con controricorso anche RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale tardivo.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale tardivo.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale condizionato e depositando memoria scritta.
Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di Chiesina Uzzanese e il RAGIONE_SOCIALE di Crespina.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ai quattro ricorsi incidentali tardivi.
RAGIONE_SOCIALE ha poi depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con adesione di tutte le altre parti.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione principale il ricorrente COGNOME deduce la « violazione e/o falsa applicazione art. 81,167,183 e 132 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione articoli 3,24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione perplessa e, comunque, meramente apparente».
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione articoli 81,163,183 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il terzo motivo di ricorso principale il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione articoli 2697 e 2 1907 c.c. Violazione e/o falsa applicazione articoli 81,163,183 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione della legge n. 36/1994. Violazione e/o falsa applicazione della legge della regione RAGIONE_SOCIALE n. 81 del 1995 e della successiva legge regionale n. 26 del 1997 in combinato disposto con la delibera ATO n. 2 del 5 marzo 2001 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione articoli 822 e 823 c.c.; violazione e/o falsa applicazione articoli 113 e ss. del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione e/o falsa applicazione articoli 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento sia alle spese del giudizio di primo grado sia quelle del giudizio di appello».
Con i primi due motivi di ricorso incidentale tardivo RAGIONE_SOCIALE deduce «I. difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. II omessa pronuncia su motivo di appello avente ad oggetto il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente incidentale, in via condizionata, si duole della «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione passiva)».
Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione attiva)».
Con i primi due motivi di ricorso incidentale tardivo le ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, deducevano «difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.II. Omessa pronuncia su motivo di appello avente ad oggetto il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato deducono la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato lamentano la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione passiva)».
Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato deducono la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione attiva)».
Con un unico motivo di ricorso incidentale tardivo RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 e 2947 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con un unico motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Il processo deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, che ha prodotto dichiarazione sottoscritta da tutte le altre parti del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, come previsto dall’accordo.
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME