Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30808/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, in virtù di procura in calce al ricorso; pec EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ,
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 2717/2021 della CORTE d’APPELLO di Venezia pubblicata il 26.10.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.05.2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.4.2019 il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 753/2017, con cui era stato
ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 17.130,72 in favore di RAGIONE_SOCIALE a titolo di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2009, in servizio di salvaguardia a seguito di gara pubblica.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 2717/2021, pubblicata il 26.10.2021, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellata alla restituzione in favore dell’appellante di quanto nel frattempo percepito dall’appellante, oltre a gravarla delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
La decisione della corte d’appello poggiava sui seguenti rilievi:
I -in relazione alla contestazione da parte dell’appellante a proposito della invalida instaurazione del rapporto contrattuale, il Tribunale di Verona non aveva considerato che la pretesa del creditore non poggiava sul subentro in un precedente rapporto, ma su un rapporto costituito ex lege secondo la disciplina propria della fornitura di RAGIONE_SOCIALE in regime di salvaguardia;
II – per quanto non prevista la sottoscrizione di un contratto, trattandosi di rapporto insorto secondo la legge 125/2007 e relativa normativa secondaria di attuazione, il fornitore in base alla delibera AEEG n. 156/2007 era comunque tenuto alla comunicazione dell’attivazione del servizio e delle condizioni economiche entro tre giorni lavorativi dall’inizio dell’erogazione;
III –RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto alla prescritta comunicazione e, quindi, non si era perfezionato il passaggio al mercato di salvaguardia; inoltre, in violazione al canone della
buona fede l’appellata aveva comunicato il passaggio solo mediante l’invio delle fatture a distanza di mesi;
IV -la violazione di norme inderogabili di natura imperativa comportava la nullità del rapporto di fornitura e l’insussistenza (del titolo alla base) della pretesa di pagamento.
Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha svolto un solo articolato motivo con il quale denuncia: ‘art. 360, 1° c., n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (delibera AEEG) 156/2007) E/O art. 360, 1° c., n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
La ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle norme attuative del regime di salvaguardia contenute nel Testo Integrato dei servizi di Vendita dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE approvato con delibera AEEG n. 156/2007 ed integrato dalla delibera 26/2008 in vigore dal 2008 al 2012. In base all’art. 1 della delibera n. 156/2007 l ”esercente la salvaguardia transitorio’ avrebbe erogato il servizio fino al 30.4.2008, mentre il ‘nuovo esercente la salvaguardia’ sarebbe subentrato nell’erogazione del servizio a quello uscente ‘a seguito dell’aggiudicazione delle procedure concorsuali’. Salva specifica richiesta di interruzione della prestazione, il trasferimento da un fornitore all’altro, diversamente da quanto erroneamente
sostenuto dalla corte d’appello, sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità.
1.2. Del pari erroneamente nella decisione impugnata è stato affermato che l’omessa tempestiva comunicazione delle condizioni economiche prevista dall’art. 15.1 bis della delibera n. 156/2007, in quanto contraria a norma imperativa, è causa di nullità del contratto. Tale norma si limita a prevedere che il nuovo esercente ‘comunica’ senza precisare il carattere doveroso o prevedere forme o modalità di invio della comunicazione, diversamente da quanto stabilito con maggiore cogenza dall’art. 15 ter della stessa delibera o, come previsto ancora dall’art. 15.1 bis , per le comunicazioni tra distributore e fornitore.
Le conseguenze in termini di nullità tratte dalla Corte dall’omissione informativa sono prive di ancoraggio normativo, trattandosi di comunicazione prettamente informativa e non costitutiva del rapporto contrattuale, resa nell’ambito di un rapporto di fornitura mai cessato e per il quale non era previsto alcun obbligo di interruzione in caso di mancato invio/ricevimento della stessa. Poiché le condizioni economiche del rapporto erano predeterminate dall’AEEG, la conclusione del contratto non prevedeva lo scambio di proposta ed accettazione, né la sottoscrizione di un testo di contratto, le cui condizioni generali dovevano essere rese note mediante la pubblicazione sul sito ufficiale del gestore. La c orte d’ appello nel ritenere la nullità quale conseguenza della violazione informativa, perché diversamente l’utente non avrebbe saputo l’identità del fornitore e delle condizioni contrattuali applicabili, non aveva considerato che la delibera AEEG 26/2008, di modifica ed integrazione della delibera n. 156/2007, aveva onerato l’esercente in uscita di comunicare in modo formale i dati del nuovo fornitore.
1.3. Sotto un diverso profilo, così giustificando il richiamo all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la corte d’appello ha omesso di considerare che la comunicazione delle condizioni contrattuali era stata effettuata in data 15.4.2008 a fronte di un rapporto iniziato il 1° maggio 2008. Sebbene non allegata ai propri scritti difensivi, perché fatta a mezzo posta ordinaria, la circostanza era stata ammessa dall’appellante a pagina 23 dell’atto di citazione d’appello.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. L’art. 1, comma 4°, D.L. 73/2007 (convertito dalla l. 125/2007) prevede che ‘ Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell’RAGIONE_SOCIALE, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all’operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori ‘ .
Il ‘servizio di salvaguardia’ è stato istituito per quegli utenti che, per le ragioni sopra indicate, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Il D.L. 73/2007 ha poi rimesso al decreto ministeriale la disciplina del
servizio ai clienti finali indicati all’art. 1, comma 4°, che non abbiano scelto il proprio fornitore con il passaggio al regime della separazione di vendita e distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per l’implementazione del ‘servizio di salvaguardia’ il D.L. 73/2007 ed il D.M. 23.11.2007 di attuazione hanno previsto, inoltre, l’avvio di procedure concorsuali in base ad aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Infine, nella cornice di un rapporto contrattuale normativamente conformato, l’RAGIONE_SOCIALE regolatoria di settore ha poi emanato le norme per l’erogazione dei servizi di vendita dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali destinate ad integrare, ex art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali (v. Cass. 31 ottobre 2014, n. 23184; 22 luglio 2011, n. 16141).
2.2. In attesa dell’avvio e del completamento delle procedure concorsuali il ‘servizio di salvaguardia’ è stato svolto dall’esercente la salvaguardia transitorio, il quale, in base all’art. 1 della delibera AEEG (ora ARERA) n. 156/2007, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis integrata dalla delibera 26/2008 in vigore dal 2008 al 18.7.2012 (‘Testo Integrato delle disposizioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione dei servizi di vendita dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07′), ‘è l’impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia’.
Lo stesso legislatore all’art. 1, comma 4°, data la centralità (o meglio, la preminenza) della prestazione del servizio rispetto al contratto, ha previsto che ‘ Fino all’operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle
imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori ‘. Dunque, per gli utenti indicati al comma quarto, lo stesso legislatore presuppone l’erogazione del ‘servizio di salvaguardia’ inizialmente da parte dell’esercente provvisorio e poi dell’aggiudicatario.
2.3. La ricorrente, quale aggiudicataria del servizio per il distretto veneto, ha iniziato la prestazione a far tempo dal 1° maggio 2008 sostituendo l’esercente la salvaguardia transitorio, sì che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte, la ricorrente è subentrata nel rapporto relativo alla prestazione del servizio al momento dell’insorgere del presupposto di fatto normativamente previsto ed alla scadenza del periodo di operatività dell’esercente in via provvisoria. In altri termini, poiché nella presente vicenda si è in presenza di uno ‘scambio senza accordo’, il presupposto di fatto dell’instaurazione del rapporto ex lege è dato dall’assunzione della qualità di aggiudicatario per l’area territoriale di riferimento del ‘servizio di salvaguardia’.
2.4. Contrariamente a quanto statuito dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto di essere in presenza di disposizioni inderogabili di carattere imperativo, la validità del rapporto non è subordinata ex lege all’effettuazione della comunicazione prevista dall’art. 5 D.M. 23.11.2007 e dall’art. 15 della delibera AEEG n. 156/2007, poiché tali norme (sia quella secondaria, sia quella delegata dell’autorità di regolazione del settore) non sono previste con funzione costitutiva della fattispecie, al fine del collegamento dell’effetto dell’instaurazione del rapporto giuridico al presupposto normativo , ma quale disciplina dell’attività d’impresa, che può avere rilievo sul piano privatistico quale regola di comportamento,
con eventuali conseguenze sul piano risarcitorio, ma non della validità del rapporto.
D’altro canto, l’art. 15.1.bis della delibera 156/2007, prevede la comunicazione, entro tre giorni lavorativi dall’inizio dell’erogazione del servizio :
a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07; b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento c) l’indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
Attesa la pacifica irrilevanza ai fini della costituzione del rapporto della comunicazione di quanto previsto alla lett. c), in quanto attinente a profili di soddisfazione del cliente, salva l’ipotesi del rifiuto della prestazione, la comunicazione delle condizioni economiche, stante la totale etero regolazione del rapporto, non è determinante proprio per la rilevata presenza di ‘scambio senza accordo’. Infine, la comunicazione di cui alla lett. a) in base all’art. 15 ter. 8 della stessa delibera è preceduta da quella prevista a carico dell’esercente uscente.
Infatti, ‘L’esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e l’1 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta: a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l’area territoriale di competenza; b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia; c) che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento
del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all’area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall’RAGIONE_SOCIALE, dagli esercenti la maggior tutela’. Con il che, ferma l’irrilevanza sul piano della genesi del rapporto, il diritto alla conoscenza in capo al cliente finale è comunque presidiato.
L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 15 1.bis non attiene al piano costitutivo della fattispecie ed in assenza di una espressa previsione, ivi compresa quella riconducibile ad atti amministrativi dell’RAGIONE_SOCIALE di settore rilevanti sul piano dell’integrazione del contratto, dalla sua violazione non deriva la nullità del contratto.
Riassuntivamente, il rapporto si è costituito ex lege in capo all’aggiudicatario del servizio di salvaguardia con decorrenza dal 1° maggio 2008, così integrando il presupposto costitutivo della fattispecie. Per contro, l’obbligo di comunicazione non è una regola di validità, ma di comportamento, da cui non discende una nullità, perché non testuale, ma solo un eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l’utente (v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).
2.5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, rimanendo così assorbito il dedotto profilo afferente alla comunicazione effettuata il 15.4.2008, fermo restando che il giudice del rinvio potrà comunque accertare il fatto sulla base di quanto affermato nell’atto di appello.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 27 maggio 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME