SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 721 2026 – N. R.G. 00007059 2022 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
– seconda sezione civile –
VERBALE RAGIONE_SOCIALE causa iscritta al n. 7059/2022 R.G.A.C. tra
, INDIRIZZO , rappresentato
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; – attore –
E
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
– convenuta –
Oggi 19 marzo 2026 , davanti alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell’art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7059/2022 R.G.
Sono presenti per la parte attrice gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Per la parte convenuta è presente l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Tutti i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e insistono per l’accoglimento delle rispettive richieste, chiedendo che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, applicata a distanza ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7059/2022 R.G.A.C. vertente TRA
(c.f. ), in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, alla INDIRIZZO; P.
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti per notar del 22/10/2021 (rep. n. 8625 – racc. n. 5984), allegata alla comparsa di risposta, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla INDIRIZZO. -convenuta-
Oggetto: somministrazione.
Causa decisa all’udienza del 19 marzo 2026, mediante lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione, all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti:
Per l’attore (conclusioni rassegnate nelle note conclusive del 17/2/2026) : ‘- Accertare, per le ragioni esposte in narrativa, l’illegittimità del servizio aggiuntivo di riparto applicato da al Condominio e, conseguentemente, l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite; – Dichiarare che rispetto ai consumi idrici registrati sul contatore master in data antecedente il 06/05/2014, alcuna pretesa creditoria può essere fatta valere da nei confronti del Condominio, stante l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale; – Accertare per le ragioni di cui in narrativa che per il periodo compreso tra il 06/05/2014 e il 01/06/2018, l’importo complessivo imputabile al Condominio sui consumi generali registrati sul contatore
master è pari ad € 5.930,24 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, per l’effetto, annullare o ordinare la rettifica RAGIONE_SOCIALE fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/12/2018; – Accertare che per il periodo compreso tra il 01/06/2018 e il 18/05/2022 ha continuato a fatturare erroneamente i soli consumi di eccedenza, per l’importo complessivo di € 1.893,69 e, per l’effetto, ordinare al RAGIONE_SOCIALE di contabilizzare i consumi idrici generali rilevati per tale periodo in forza delle unità abitative effettivamente alimentate dal contatore master; – In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge’.
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta) : ‘ in via principale: a) rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande e le eccezioni formulate da parte attrice; per i motivi meglio esposti in narrativa, b) dichiarare la legittimità del servizio di riparto applicato da al 5, sito a , avente codice cliente n. 35152325, servizio n. 492879, ed accertare la correttezza delle fatture di saldo contestate riferibili ai consumi in eccedenza del periodo 1/06/2007 -18/05/2022, al netto dell’importo prescritto come sopra quantificato; in via riconvenzionale: c) condannare il , sito a , in persona dell’amministratore pro tempore, a corrispondere l’importo di e ativo ai consumi di eccedenza rilevati dal 6/05/2014 al 18/05/2022, già stimato al netto del prescritto di euro 24.470,99 quantificato dal RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 1/06/2007 al 6/05/2014, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non poter o dover accogliere la domanda di cui alla superiore lettera c), d) accertare che l’ammontare dei consumi complessivi (divisionali ed eccedenza), misurati dal contatore Master matricola n. FE004946-05 nel periodo di consumo dal 6/05/2014 al 18/05/2022, è uguale o superiore a mc 7299 (dato dalla somma tra i mc 3652 quantificati da controparte fino al 1/06/2018 e gli ulteriori mc 3647 registrati dal Master fino al 18/05/2022) e, conseguentemente, e) condannare il 5, sito a Quartu NOME, in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento in del corrispondente importo che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
favore di In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari’.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha premesso di essere titolare di un’utenza condominiale dotata di contatore master (n. matr. FE004946-05) che serve le 12 unità immobiliari che lo compongono, gestite dall’amministratore del condominio, non essendo i singoli proprietari titolari di contratti individuali di utenza.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda l’attore ha dedotto di aver ricevuto, all’inizio dell’anno 2019, una nota di datata 12/11/2018 che forniva
informazioni in ordine al servizio di riparto dei consumi condominiali precisando: che esso era disciplinato da contratti per ‘adesione’ che i avevano stipulato con i precedenti Gestori del servizio idrico o direttamente con l’attuale RAGIONE_SOCIALE; che, per garantire un’uniforme disciplina del servizio di riparto, aveva stabilito, per le posizioni condominiali, procedersi alla fatturazione dei consumi individuali con la conturazione e fatturazione dei consumi eccedenti i consumi individuali certificati, nel contatore master; che, in mancanza di disdetta da parte dell’amministrazione condominiale o di un delegato, le nuove regole avrebbero trovato applicazione automatica; che la disdetta avrebbe determinato la risoluzione del solo contratto per il servizio di riparto, mentre il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe proseguito con contratto e fatturazione unica al condominio, secondo la tariffa spettante per numero di unità immobiliari servite e alla tipologia d’uso prevalente.
Il Condominio ha altresì dedotto di avere ricevuto, in data 6/5/2019, un sollecito di pagamento di € 45.189,67 per fatture non pagate e di averlo riscontrato in data 29/5/2019 con un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia delle fatture emesse sull’utenza condominiale (n. 35152325) e del relativo estratto conto, rimasta tuttavia priva di risposta. Ha ulteriormente rappresentato di avere comunicato al RAGIONE_SOCIALE, in data 3/9/2019, di non aderire al contratto di riparto, invitandolo alla fatturazione unica sui consumi rilevati sul contatore master e di averlo all’uopo sollecitato in data 5/6/2020. Ha evidenziato che, per il periodo compreso tra il 31/5/2007 e l’1/6/2018, ha emesso la sola fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 10/12/2018 di € 45.014,61 relativa alla contabilizzazione dei consumi idrici di eccedenza e che, ancora all’attualità, il RAGIONE_SOCIALE ha continuato a fatturare i soli consumi di eccedenza. Secondo la prospettazione attorea, essendo l’attività di riparto assoggettata al regime del libero mercato e, quindi, esclusa dal perimetro del RAGIONE_SOCIALE, il subentro ex lege di nella gestione del servizio idrico RAGIONE_SOCIALE Sardegna non avrebbe determinato il subentro automatico nel servizio aggiuntivo di riparto eventualmente svolto dai precedenti Gestori e ciò ancor più nel caso di specie, dal momento che il
non ha sottoscritto con il precedente RAGIONE_SOCIALE un contratto per il servizio aggiuntivo di riparto, né ha chiesto all’attuale RAGIONE_SOCIALE l’attivazione di esso. L’attore ha evidenziato che, per come si evince dalla nota del 12/11/2018 e dalla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, a seguito del passaggio di gestione, ha proseguito nel servizio di fornitura idrica per il tramite del contatore master, senza svolgere attività connesse al servizio aggiuntivo di riparto. In ordine alla pretesa creditoria, il ha eccepito la prescrizione dei consumi idrici antecedenti all’1/1/2014; in merito al periodo 1/1/2014 – 1/7/2018, ha dedotto che l’imputabilità di un consumo generale di MC 3.652 pari all’importo complessivo di € 5.930,24.
Il si è, quindi, rivolto al tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del servizio di riparto attuato da e, conseguentemente, l’accertamento dell’obbligo di quest’ultima di contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite, mediante emissione di fatture da inviarsi al titolare dell’utenza condominiale.
Con comparsa di risposta dell’8/2/2023 si è costituita in giudizio dichiarando di riconoscere l’avvenuta prescrizione dei crediti relativi al periodo 1/6/2007 – 6/5/2014, pari a complessivi € 24.470,99, e ricalcolando il credito residuo per la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO in € 20.543,62. In ordine al servizio di riparto, la società convenuta ha evidenziato che il condominio non ha mai trasmesso una disdetta valida, efficace e rituale, non potendosi considerare tale né la generica comunicazione del 3/9/2019, né quella più circostanziata del 5/6/2020, entrambe costituenti mere richieste, per di più trasmesse a mezzo mail dall’amministratore senza l’impiego dell’apposita modulistica, con conseguente dovutezza delle somme indicate in fattura di saldo per il periodo 6/5/2014 – 18/5/2022. Ha contestato le stime di ricalcolo eseguite dalla parte attrice e, ai soli fini transattivi, si è riservata di compararle con quelle che avrebbe eseguito il proprio ufficio tecnico. ha infine dato atto che la tipologia tariffaria senza costi di riparto sarebbe stata applicata pro-futuro, previa compilazione da parte del Condominio dell’apposita modulistica.
La causa, istruita mediante l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalle parti, è stata successivamente rinviata, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo, all’udienza del 18/3/2026, con termine alle parti, sino a trenta giorni prima, per il deposito di note conclusive.
Con decreto del 19/1/2026, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 1/10/2025, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, ha rinviato l’udienza per la precisazione delle conclusioni e l’eventuale discussione orale ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. al 19/3/2026, da tenersi in collegamento audiovisivo mediante piattaforma Teams.
All’odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell’art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l’accoglimento delle rispettive pretese .
La domanda attorea è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
L’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è la legittimità del servizio di riparto applicato da nel contesto di un rapporto contrattuale condominiale di somministrazione idrica (art. B.13 Regolamento SII), nonché la quantificazione
del debito maturato dal Condominio attore nei confronti di per la prestazione di somministrazione idrica sottesa al medesimo contratto.
Nella disciplina del rapporto contrattuale di somministrazione idrica, il servizio di riparto prevede la ripartizione dei consumi dell’utenza condominiale, sulla base dei consumi rilevati sul contatore master (contatore principale del condominio) e sui contatori divisionali, comprendendo il servizio di lettura, ripartizione, fatturazione consumi, gestione incassi e individuazione delle morosità relative ai contatori divisionali.
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE provvede ad emettere fattura ai singoli condòmini sulla base dei consumi rilevati dai contatori divisionali e al Condominio per il residuo; tale modalità di fatturazione presuppone la presenza di due tipologie di contatori:
un contatore fiscale COGNOME (contatore master) posizionato tra la proprietà pubblica e la proprietà privata che contabilizza i consumi dell’intero stabile condominiale;
-più contatori divisionali (uno per ciascuna unità abitativa interna al Condominio) che contabilizzano i consumi di ciascun condòmino.
In primo luogo, si deve premettere che il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al contratto di somministrazione idrica, che gli utenti possono richiedere al RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico, mediante la compilazione di un modulo apposito e la successiva stipulazione del contratto di attivazione del servizio.
Infatti, il servizio di riparto consumi risulta escluso dal perimetro del RAGIONE_SOCIALE quale servizio pubblico e dal conseguente regime di monopolio, essendo invece soggetto al regime del libero mercato, e dunque l’esecuzione del servizio da parte di in assenza di apposito contratto stipulato con l’utente deve ri .
Nella comparsa di risposta ha ammesso di non essere informata sulla situazione antecedente il suo subentro nella gestione del servizio idrico. Non v’è prova, peraltro, che il servizio di riparto fosse previsto dal gestore precedente.
D’altra parte, il subentro nel rapporto instaurato col RAGIONE_SOCIALE precedente per l’espletamento del servizio idrico non potrebbe in nessun caso investire anche il rapporto attinente al servizio di riparto, in quanto, come già sostenuto, esso rappresenta un servizio del tutto accessorio rispetto al contratto di fornitura idrica, che come tale necessita di apposita richiesta scritta da parte dell’utente.
Non può nemmeno sottacersi che è stata la stessa società convenuta a riconoscere, correttamente, che il servizio di riparto non è disciplinato dal Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma da contratti per adesione stipulati dai Condomìni (cfr. nota del 12/11/2018 inviata da al
Condominio attore in cui si legge: ‘Il RAGIONE_SOCIALE – come noto – non è disciplinato dal Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma da contratti ‘per adesione’ che i Condomini
hanno deciso di stipulare , in alcuni casi sottoscritti con i precedenti Gestori del servizio idrico, in altri direttamente con che prevedono clausole non uniformi sul territorio Regionale in particolare sul cri partizione dei consumi differenziali tra contatore master e contatori individuali (c.d. eccedenza)’ ).
La prestazione del servizio accessorio presuppone, infatti, la stipulazione di apposito contratto, anche al fine di evitare l’addebito di costi ulteriori a carico dell’utente per servizi non richiesti. L’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’avvenuta stipulazione del contratto per il servizio di riparto grava sulla società fornitrice. Tuttavia, si è limitata ad allegare la prestazione del servizio di riparto, dichiarando espressamente di non essere informata se la stessa prestazione fosse fornita dal RAGIONE_SOCIALE precedente e mancando di provare l’esistenza di un contratto ‘per adesione’ attraverso produzioni documentali. Deve pertanto dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di oneri per servizio di riparto dei consumi idrici e che è tenuta a contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite, mediante fatturazione unica al Condominio.
Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione parziale del credito, si rileva che nella comparsa di risposta ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione del credito, per come contabilizzato nella fattura n. NUMERO_DOCUMENTO01848297, relativamente al periodo dall’1/6/2007 all’1/6/2018, per un importo pari ad € 24.470,99 riconducibili al solo consumo condominiale/comune/in eccedenza rilevato dal contatore master con matricola FE004946-05 per il periodo 1/6/2007 – 6/5/2014.
Il credito vantato da nei confronti del Condominio attore è stato ricalcolato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 20.543,62 per il periodo 6/5/2014 – 18/5/2022.
L’importo così come ricalcolato è stato però contestato dal attore perché il conteggio risulta effettuato sui soli consumi in eccedenza anziché su tutti i consumi idrici registrati sul contatore master, con la conseguenza che per il periodo compreso tra il 6/5/2014 e l’1/6/2018 l’importo complessivamente imputabile al sui consumi generali registrati sul contatore dovrebbe rideterminarsi nella minor somma di € 5.930,24.
Orbene, tenuto conto che l’importo del credito per come rideterminato da non può ritenersi corretto perché elaborato mediante sottrazione dal totale complessivo RAGIONE_SOCIALE fattura n. 2018NUMERO_DOCUMENTO01848297 (pari ad € 45.014,61) dell’importo di € 20.543,62, cui la società è addivenuta applicando un metodo di contabilizzazione illegittimo per le ragioni dianzi specificate, il credito residuo di cui alla menzionata fattura va rideterminato nella minor somma di € 5.930,24 per come indicata dal Condominio e non contestata da
Il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale spiegata da giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che e terzi vanno poste a carico di Le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALE domanda principale e di quella riconvenzionale, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione fino al 50% per la sola fase di trattazione, per essere stata la causa definita a seguito di istruttoria prettamente documentale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
-dichiara l’illegittimità del servizio aggiuntivo di riparto applicato da nel rapporto di fornitura idrica a favore del Condominio attore e, conseguentemente, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE società concessionaria del servizio idrico di contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite, mediante fatturazione unica al Condominio anche per il periodo 1/6/2018 – 18/5/2022;
-condanna il attore al pagamento in favore di del credito non prescritto di cui alla fattura n. 2018/NUMERO_DOCUMENTO, ricalcolato nella misura di € 5.930,24, oltre interessi;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del attore dei due terzi delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l’intero, nella somma di € 4.501,00 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti il restante terzo.
Cagliari, 19 marzo 2026
Il giudice
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME