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Servizi sussidiari: esclusione dal R.D. 148/1931

La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa speciale per i dipendenti del settore trasporti (R.D. 148/1931) non si applica ai lavoratori che svolgono servizi sussidiari. Nel caso esaminato, un addetto alla gestione della sosta tariffaria è stato legittimamente licenziato secondo le norme comuni, poiché la sua attività era considerata economicamente distinta e di natura imprenditoriale rispetto al servizio di trasporto pubblico principale.

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Pubblicato il 23 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Servizi Sussidiari e Disciplina Speciale: la Cassazione fa Chiarezza

L’ordinanza in esame affronta una questione cruciale per i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico: quali lavoratori sono soggetti alla disciplina speciale prevista dal Regio Decreto n. 148/1931 e quali, invece, rientrano nel regime comune? La Corte di Cassazione, con una decisione che si allinea alla sua giurisprudenza consolidata, chiarisce il concetto di servizi sussidiari, escludendoli dall’applicazione della normativa speciale e confermando la legittimità di un licenziamento disciplinare.

I Fatti di Causa

Un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, impiegato come “ausiliario del traffico” con mansioni legate alla gestione dei parcheggi, alla rimozione di veicoli e all’emissione di sanzioni, impugnava il proprio licenziamento disciplinare. La sua tesi si fondava su un vizio di procedura: sosteneva che l’azienda avrebbe dovuto applicare la procedura disciplinare speciale prevista dal R.D. n. 148/1931, in quanto dipendente di un’azienda di trasporto. Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto la sua richiesta, ritenendo quella normativa non applicabile al suo caso. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Questione Giuridica sull’Applicabilità del R.D. 148/1931 ai servizi sussidiari

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 7, lett. b), del R.D. n. 148/1931. Tale norma esclude dal proprio ambito di applicazione il personale addetto a “servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”. Il ricorrente sosteneva che la sua attività, essendo strettamente connessa e funzionale al servizio di trasporto pubblico, dovesse rientrare nella disciplina speciale. Secondo la sua visione, il solo fatto di essere inquadrato in un’unità organizzativa interna dell’azienda di trasporto sarebbe stato sufficiente per l’applicazione del Regio Decreto.

L’azienda, al contrario, ha sempre sostenuto che le mansioni del dipendente rientrassero in un’attività distinta e separata da quella principale di trasporto, configurandosi appunto come servizi sussidiari e, pertanto, esclusi dalla normativa speciale.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici hanno ribadito un principio interpretativo consolidato sin dagli anni ’80: per individuare i servizi sussidiari non si deve guardare alle mansioni del singolo lavoratore o all’utilità che queste possono avere per l’azienda. Il criterio corretto è di natura oggettiva e si basa sulle caratteristiche dell’attività nel suo complesso.

Secondo la Corte, un servizio è “sussidiario” quando:
1. È un’attività diversa da quella di trasporto.
2. È esercitata in forma imprenditoriale.
3. È rivolta a utenti esterni.

Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva accertato che l’attività di gestione dei parcheggi e della sosta tariffaria era stata affidata all’azienda di trasporto dal Comune tramite un apposito contratto di servizio. Si trattava di un’attività “molto strutturata, economicamente distinta dal trasporto pubblico e rivolta a terzi”, per la quale l’azienda percepiva corrispettivi specifici. Era, in sostanza, un’attività imprenditoriale a sé stante, che avrebbe potuto essere affidata a qualsiasi altro operatore di mercato.

Di conseguenza, il dipendente era destinato a un servizio che, pur essendo gestito dall’azienda di trasporti, aveva una natura sussidiaria rispetto all’attività principale. Per questo motivo, la procedura disciplinare speciale del R.D. 148/1931 non era applicabile, e il licenziamento, gestito secondo le norme del diritto del lavoro comune, è stato ritenuto legittimo.

Le Conclusioni

Questa pronuncia consolida un importante principio: non tutti i dipendenti di un’azienda di trasporto pubblico sono automaticamente soggetti alla disciplina speciale del R.D. 148/1931. La distinzione fondamentale risiede nella natura del servizio a cui sono adibiti. Se il servizio ha una propria autonomia imprenditoriale, è economicamente distinto dall’attività di trasporto e si rivolge al mercato esterno, si qualifica come sussidiario. Per i lavoratori impiegati in tali ambiti, come la gestione della sosta a pagamento, si applica il regime normativo comune a tutti gli altri lavoratori del settore privato, incluse le procedure in materia di licenziamento.

Quando un’attività svolta da un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico è considerata un ‘servizio sussidiario’?
Un’attività è considerata un ‘servizio sussidiario’ quando è oggettivamente diversa da quella di trasporto, è esercitata in forma imprenditoriale e si rivolge a utenti esterni, anche se gestita dalla stessa azienda di trasporti.

La normativa speciale del Regio Decreto 148/1931 si applica ai dipendenti che svolgono servizi sussidiari?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che le disposizioni del R.D. 148/1931 non si applicano al personale addetto a servizi che sono soltanto sussidiari rispetto al servizio di trasporto principale.

Qual è il criterio per distinguere un servizio principale da uno sussidiario?
Il criterio non si basa sulle mansioni del singolo lavoratore o sull’utilità dell’attività per l’azienda, ma sulla natura e la struttura oggettiva del servizio. Un servizio sussidiario è un’attività imprenditoriale a sé stante, economicamente distinta e rivolta a terzi, come la gestione di parcheggi a pagamento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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