Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5833 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20165/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5294/2017 depositata il 28/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi rigettarsi il ricorso principale e il ricorso incidentale
FATTI DELLA CAUSA
1.La controversia tra NOME COGNOME e NOME COGNOME -originari attori e odierni controricorrenti -ed NOME, NOME e NOME COGNOME -originari convenuti e odierni ricorrenti -e il RAGIONE_SOCIALE -originario convenuto e odierno controricorrente incidentale -si appunta sul significato e sugli effetti di due clausole del contratto del 26 novembre 1965 stipulato dal RAGIONE_SOCIALE con NOME e NOME COGNOME, danti causa degli odierni controricorrenti, asseritamente violate dal RAGIONE_SOCIALE con la stipula il 9 marzo 2005 di un contratto con NOME, NOME e NOME COGNOME.
Nel dettaglio, le due clausole stabilivano che il RAGIONE_SOCIALE -resosi acquirente di una striscia del terreno dei COGNOME, in S. Maria a Vico, individuata in catasto dalla particella 734, destinata a strada al di sotto della quale erano state interrate tubazioni per l’approvvigionamento d’acqua ai comuni consorziati -‘riconosce e concede ai venditori COGNOME e loro aventi causa, espresso diritto di servitù di passaggio … sulla strada costruita dal RAGIONE_SOCIALE sulla zona acquistata con questo atto …’ (clausola b) e che il RAGIONE_SOCIALE ‘si impegna … a destinare le aree acquistate unicamente al passaggio per accedere alle proprie opere’.
Il contratto era stato trascritto il 6 dicembre 1965.
Successivamente, con il contratto 9 marzo 2005, il RAGIONE_SOCIALE, su quella stessa particella n.734, aveva costituito servitù di passaggio a favore dei limitrofi terreni di NOME, NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda degli originari attori ‘per la tutela della servitù negativa costituita nel 1965 in favore dei fondi’ dei COGNOME e loro aventi causa, ‘consistente nell’impossibilità di costituire sulla strada del RAGIONE_SOCIALE un’ulteriore servitù di passaggio in favore di fondi di terzi’, dichiarando, in ragione della trascrizione del contratto del 1965, non opponibile agli attori il contratto del 2005 e quindi inefficace la servitù in favore dei fondi di NOME, NOME e NOME COGNOME.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato il dispositivo della decisione di primo grado, modificandone la motivazione nel senso che con la (sopra riportata) clausola c) del contratto del 1965 non era stata costituita, in favore dei fondi dei COGNOME RAGIONE_SOCIALE, una servitù (negativa) ulteriore rispetto a quella di passaggio di cui alla clausola b) bensì, dovendo le due clausole essere lette sistematicamente, era stato costituito un ‘vincolo di destinazione ovvero una limitazione’ specificativo o
specificativa della servitù di passaggio, in modo da rendere la servitù ‘ad uso esclusivo’. Il vincolo era dotato dello stesso carattere di realità ed essendo stato il relativo atto costitutivo trascritto, era opponibile ai successivi acquirenti di altre servitù. Il contratto del 2005, per converso, non era efficace nei confronti degli attori.
I ricorrenti NOME, NOME e NOME COGNOME e i controricorrenti hanno depositato memoria.
La Corte, in esito ad adunanza camerale del 8 giugno 2023, ravvisata la complessità delle questioni sollevate dai due ricorsi, con ordinanza del 7 settembre 2023 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza.
La Procura Generale ha chiesto rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale NOME NOME e NOME COGNOME lamentano ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 c.c. per insussistenza dell’ utilitas del fondo dominante in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.’
Con il secondo motivo del ricorso principale NOME, NOME e NOME COGNOME lamentano ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.’
Con il primo motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 c.c. per insussistenza dell’ utilitas del fondo dominante in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.’
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione ‘violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.’
I quattro motivi di ricorso devono essere esaminati assieme in quanto essi veicolano le medesime doglianze strettamente legate: la Corte di Appello, attribuendo valore reale alla ‘esclusività’ della servitù di passaggio sulla strada in questione, avrebbe violato il principio di predialità della servitù.
Le doglianze sono fondate.
6.1. La servitù, secondo la definizione contenuta all’interno dell’art. 1027 c.c., costituisce un peso imposto su un fondo, c.d. servente, per l’utilità di un altro fondo, c.d. dominante, appartenente ad un diverso proprietario.
Sebbene per la servitù sia ‘come uno stampo’ in cui i privati sono liberi di riversare vari contenuti, tuttavia l’elemento della predialità è imprescindibile. La cosiddetta atipicità della servitù attiene al contenuto ma non alla struttura.
Dal lato attivo, l’utilità e l’oggettività dell’utilità costituiscono elementi fondamentali per individuare l’esistenza e per definire i limiti di contenuto del diritto reale di servitù.
Il concetto di utilità può comprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, del fondo dominante (art. 1028 c.c.).
Deve comunque sostanziarsi in un incremento della utilizzazione di esso.
La predialità della servitù connota il contenuto della servitù con la conseguenza -di rilievo nel caso di specie -che questo resta delimitato a ciò che fornisce un’utilità oggettiva al fondo dominante.
L’utilità costituisce così un criterio di qualificazione della servitù e di individuazione del limite del suo contenuto.
La connotazione obiettiva e reale della utilità costituisce la linea di discrimine fra la servitù e l’obbligazione.
‘La servitù prediale … si distingue dall’obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l’imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l’utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell’ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. SU 3925 del 13/02/2024; Cass. 29/08/1991, n. 9232).
La predialità o realità che caratterizza la servitù ‘implica dunque l’esistenza di un legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento e sì che utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato del fondo dominante, nella sua concreta destinazione conformazione, al fine di incrementarne l’utilizzazione, l’incremento di ad una attività personale del soggetto’ (Cass. SU 3925/2024, cit.). Limitazioni del diritto di proprietà funzionali ad interessi soggettivi ma che non diano vantaggio ad un fondo possono essere pattuite in virtù del principio dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), risolvendosi tuttavia in un rapporto obbligatorio insuscettibile di tutela reale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3091 del 11/02/2014; Cass. n.2651/2010).
6.2. La Corte di Appello si è distaccata da questi principi laddove ha qualificato come vincolo reale, integrativo del contenuto della servitù di passaggio a carico del fondo del consorzio a favore del fondo in origine dei COGNOME ed ora dei controricorrenti, ‘il vincolo di esclusività’ dell’uso della strada senza dar conto di quale
utilità, ulteriore rispetto a quella già garantita, in sé, dalla strada come mezzo di accesso al fondo, tale vincolo dia al fondo stesso e per non aver quindi chiarito come la facoltà di esercitare il passaggio in via esclusiva integri il contenuto della servitù e non si risolva invece in una mera commoditas personale e soggettiva dei proprietari del fondo dominante tutelabile non in termini di ‘opponibilità’ del vincolo stesso a chi abbia acquistato un concorrente diritto di utilizzare la strada ma mediante i rimedi contro l’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 ss. c.c.).
6.3. In ragione di quanto precede i ricorsi devono essere accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
la Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 27 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il
Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME