Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18152/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del dottor NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 117/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono in giudizio NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME chiedendo che il loro fondo fosse dichiarato libero da servitù di passaggio e, di proprietà comune, un muro divisorio.
1.1. Interrotto e riassunto il processo, in seguito al decesso di NOME COGNOME, con la costituzione degli eredi NOME, NOME e NOME COGNOME, che risultavano già costituiti in proprio, il Tribunale, rigettata la domanda attorea, accertò sussistere per usucapione servitù di passaggio pedonale a favore dell’immobile dei convenuti.
La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione proposta da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre sulla base di nove motivi.
NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Con i primi tre motivi la ricorrente sottopone a critica la sentenza in relazione a quanto riportato dalla stessa <>.
4.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1350, n. 4, cod. civ.
Si assume che la sentenza, errando, aveva reputato che la servitù trovava fondamento nell’atto di compravendita del 2/10/1981, nonostante che la controparte non aveva fornito la prova documentale del titolo e che, in mancanza del titolo, non avrebbe potuto reputarsi favorito da servitù il fondo di un soggetto estraneo (NOME COGNOME) al negozio intercorso tra l’appellante e la precedente proprietaria (NOME COGNOME in Mereo). In ogni caso avrebbe dovuto intendersi trattarsi di diritto personale non
trasmissibile. Né, nell’atto vi era descrizione della natura e caratteristiche di un tal diritto.
4.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2643 e 1350, n. 4, cod. civ.
Si assume che la sentenza, errando, aveva reputato che il trasferimento e la trascrizione dell’atto di compravendita fossero idonei anche per la costituzione della servitù.
4.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Si assume che la sentenza, violando le norme sull’interpretazione del contratto, aveva inspiegabilmente affermato che il contratto di compravendita aveva dato vita alla servitù.
Il complesso censorio sopra riassunto non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
A dispetto della sovrabbondante e ripetitiva esposizione l’insieme delle mosse critiche non coglie nel segno: la servitù è stata riconosciuta per usucapione e non già per titolo convenzionale. Il riferimento fatto in sentenza al richiamo nell’atto alla servitù ha l’evidente funzione di evocare un mero indice indiziario e, peraltro, neppure il più significativo.
Con il quarto e il quinto motivo la ricorrente sottopone a critica la sentenza in relazione a quanto riportato dalla stessa all’ <>.
6.1. Con il quarto motivo viene denunciata <>, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 112, 116, 132 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., 2697 cod. civ.; e ancora omessa motivazione.
Si assume che la sentenza apoditticamente aveva affermato che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che la stradina era
rimasta chiusa e inutilizzata dal 1962 sino ai primi del 2000, senza tener conto che la prova per testi aveva dimostrato il contrario. Inoltre, nell’atto non si parlava di stradina.
Nel suo complesso la esposizione censurata, secondo i parametri giurisprudenziali, non poteva reputarsi motivazione, stante la sua radicale incompletezza, che non consentiva di apprendere su quali elementi essa si fondasse.
6.2. Con il quinto motivo viene denunciata <>; nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 228 cod. proc. civ., 2730 e 2733 cod. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 co0d. proc. civ. Nonché, infine, <>.
Si assume che la sentenza aveva omesso di valutare la confessione di NOME COGNOME. La Corte locale, errando, aveva sostenuto che le risposte date dai due contrapposti soggetti sottoposti all’interrogatorio formale si compensavano, senza riportare la confessione resa dalla COGNOME, poi deceduta in corso di causa. Per contro quest’ultima aveva rilasciato due confessioni. Ragion per cui, secondo la ricorrente erano rimaste violate le norme richiamate.
Il complesso censorio sopra riportato è inammissibile per assoluto difetto di specificità, per non essere stati allegati i pertinenti verbali e, comunque, per non essere stato compiutamente trascritto il contenuto delle asserite confessioni.
con il sesto motivo, con il quale si critica il passaggio motivazionale di cui al capoverso secondo di pag. 11 della sentenza, viene denunciato l’omesso e/o insufficiente motivazione <>; violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 116, 132, 228 e 244 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ.
Si assume che la lacunosità della motivazione non consentiva di comprendere l’iter logico posto a fondamento della decisione, con conseguente nullità della sentenza. Trattavasi, per la ricorrente, di motivazione apparente, sebbene graficamente esistente.
Era stato omesso l’esame del fatto decisivo e controverso, già dibattuto in primo grado: la stradina non esisteva e <>.
La sentenza non aveva tenuto conto del fatto che l’appellante aveva dimostrato per testi i propri asserti.
La ricorrente riporta alla pag. 30 e segg. stralci delle dichiarazioni che taluni testi avrebbero reso.
8.1. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente invoca un improprio riesame del vaglio di merito. La sentenza ha esaminato il complesso istruttorio alle pagg. 10 e 11, giungendo a una conclusione in questa sede non sindacabile.
Non viene dedotto travisamento della prova (ammissibile nei termini da ultimo evidenziati dalle S.U. n. 5792/2024, Cass. 37382/2022, 24395/2020, 9507/2020), ma rivendicata un diverso e alternativo vaglio.
Peraltro, gli stralci parziali di assunzioni testimoniali (vengono riportati solo asserti reputati favorevoli) non soddisfano in alcun modo il requisito della specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza.
Sotto altro profilo, come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte,
allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto
di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza, come si è visto, reso giustificazione motivazionale pienamente pertinente e del tutto ripercorribile.
Di poi, è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è
ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Con il settimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 843 cod. civ. <>.
La ricorrente afferma che la Corte d’appello aveva erroneamente assegnato il significato di esercizio di una servitù di
passaggio agli interventi manutentivi degli impianti fognari e idrici, nonché delle grondaie dell’immobile della controparte.
9.1. La doglianza risulta palesemente inammissibile.
La sentenza non contiene una tale affermazione, la quale, per contro, costituisce argomento difensivo della controparte, richiamato dalla sentenza di primo grado, a sua volta ‘incollata’ a quella d’appello.
Tutto ciò in disparte dall’improprio richiamo al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., peraltro in presenza di ‘doppia conforme’. Come noto, l’omesso esame di cui alla norma richiamata deve riguardare un fatto materiale e giammai un apprezzamento valutativo (cfr., ex multis, Cass. n. 37382/2022). In ogni caso, come si è anticipato, nel caso di specie, ricorre la preclusione di cui all’art. 348 ter, co. 4 e 5, cod. proc. civ.
Con l’ottavo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1065, 1350 n. 4, 2643 n. 4 e 2644 cod. civ. <>.
La ricorrente deduce mancare i presupposti della servitù prediale per una pluralità di ragioni: essa non può consistere in un <> , mancanza dell’ ‘utilitas’ del fondo dominante e, in genere, dei requisiti di legge, mancata indicazione del fondo dominate, sussistenza di un diritto personale di passaggio pedonale non trasmissibile.
9.1. Il motivo è inammissibile.
Quanto alla individuazione del fondo dominante, a parte che la questione non risulta essere stata posta con l’appello ed è, quindi, nuova e, perciò, non scrutinabile, dal dispositivo della sentenza di primo grado, riportato dalla Corte d’appello, l’immobile asservito risulta puntualmente individuato.
Quanto all’asserto secondo il quale non si sarebbe in presenza di un diritto reale, bensì di un diritto obbligatorio, che si estingue con la morte del beneficiario, la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali doveva reputarsi sussistere la servitù, con motivazione qui non censurabile.
Quanto all’ ‘utilitas’, pur vero che la sentenza erra nel richiamare la costituzione volontaria di servitù, che è stata espressamente esclusa dalla stessa decisione, tuttavia, allo stesso tempo, afferma che sulla scorta delle risultanze della prova orale era rimasta dimostrata l’utilità del passaggio, <> e una tale conclusione non viene qui specificamente contestata, fermo restando che il riferimento al mantenimento dei servizi, ancora una volta, non costituisce asserto del Giudice, quale requisito sufficiente per affermare l’esistenza della servitù, bensì, sintesi di quanto riportato dai testi.
Con il nono motivo viene denunciata <>, violazione degli artt. 111, co. 6, Cost, 112, 116, 132 e segg. cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che la motivazione con la quale la Corte territoriale sostiene che il vaglio della prova orale aveva dimostrato la sussistenza dell’ ‘utilitas’, senza indicare i testi ai quai aveva inteso far riferimento, deve reputarsi di mera apparenza.
10.1. La doglianza è inammissibile.
Al contrario di quel che sostiene la ricorrente deve escludersi, per le ragioni già espresse al § 8.1., che la sentenza impugnata non abbia assolto all’obbligo motivazionale. Per vero, la COGNOME aspira a un improprio diverso epilogo motivazionale, senza, peraltro, è bene soggiungere, contrapporre elementi istruttori contrari a quanto
asserito in sentenza. Addirittura la RAGIONE_SOCIALE giunge a ipotizzare un vizio (<>) non preveduto dalla legge.
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014).
È del tutto palese (si richiama il § 8.1.) che attraverso la denunzia di violazione di legge, ancora una volta, la ricorrente impropriamente sollecita un’alternativa ricostruzione fattuale.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2024.