Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3765 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8890/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME, NOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti –
Oggetto: Actio negatoria servitutis – Acquisto servitù per usucapione
R.G.N. 8890/2018
Ud. 13/12/2022 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO TORINO n. 182/2018 depositata il 24/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME citarono, innanzi il Tribunale di Torino, NOME AVV_NOTAIO, chiedendo accertarsi sia l’insistenza di una servitù di transito a carico del fondo di cui erano titolari, ed a favore del fondo di titolarità del convenuto, sia l’estinzione per non uso ultraventennale di qualunque servitù gravante sul proprio fondo ed in particolare di una servitù di transito per asporto letame.
A fondamento delle proprie domande gli attori riferirono che, con atto di divisione del 1913, i dividenti NOME e NOME COGNOME avevano convenuto in favore di NOME COGNOME la possibilità di transitare sul fondo assegnato al fratello NOME (poi pervenuto agli attori con acquisto del 1978) per asportare il letame.
Lamentarono gli attori che NOME COGNOME -avente causa di NOME– utilizzava invece il suddetto passaggio per il transito di veicoli.
Si costituì NOME COGNOME, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della servitù di passaggio -allegando che la stessa era richiamata nell’a tto di acquisto degli stessi attori del 1978- o in subordine l’acquisto per usucapione della medesima.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 28 gennaio 2016, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, accertando l’esistenza della servitù di transi to a favore dell’immobile di proprietà di NOME ed a carico del solo fondo di proprietà di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, mentre respinse la domanda in
relazione al fondo di proprietà di COGNOME e COGNOME COGNOME.
Proposto congiuntamente appello da tutti gli originari attori, e costituitosi regolarmente NOME COGNOME, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 gennaio 2018, in riforma dell’impugnata sentenza, accolse la negatoria servitutis proposta dagli appellanti, respingendo le domande riconvenzionali di NOME COGNOME e gravando quest’ultimo delle spese dei due gradi di giudizio e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Osservò, infatti, la Corte territoriale che:
-l’esame dell’atto del 1913 evidenziava che l’u nica servitù costituita dalle parti era una servitù di asporto del letame, senza separata costituzione di una servitù di passaggio, come desumibile anche dal fatto che la servitù era stata costituita per esigenze dell’agricoltura;
-il successivo atto di vendita del 1978 aveva natura meramente ricognitiva e non valeva a costituire una ulteriore servitù, essendo stato peraltro concluso esclusivamente tra i precedenti titolari del fondo servente ed i loro aventi causa, e quindi non tra il titolare del fondo dominante e del fondo servente, come sarebbe stato invece necessario ove la pattuizione avesse inteso costituire una nuova servitù;
-l’utilizzo del fondo servente per il transito di veicoli, quindi, doveva ritenersi estraneo all’ambito originario della servitù costituita nel 1913;
-le deduzioni concernenti l’interclusione del fondo del convenuto non tenevano conto dalla modifica dei luoghi intervenuta nel 2004, quando il fondo dominante era passato
da destinazione agricola a destinazione urbana, con la realizzazione di alloggi;
-le prove raccolte non consentivano di affermare che la servitù costituita nel 1913 a favore del fondo di NOME si fosse estinta per non uso;
-di converso, non vi era adeguata prova del fatto che lo stesso NOME COGNOME avesse acquistato la servitù di transito veicolare per usucapione.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Torino ricorre ora NOME COGNOME.
Resistono congiuntamente con controricorso NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Ha depositato memoria NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘inammissibilità dell’appello proposto dai Signori COGNOME e altri per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo) ‘ .
Argom enta, in particolare, il ricorso che l’appello proposto dagli odierni controricorrenti era da ritenersi inammissibile in quanto privo del requisito dei cui all’art. 342 c.p.c., non essendo esplicitamente criticati i passaggi argomentativi della decisione di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.:
‘ Mancato rilievo della detta inammissibilità da parte della Corte d’Appello in violazione degli artt. 112, 115, 342, e 434 c.p.c.
Esame diretto da parte d ella Corte d’Appello delle argomentazioni motive del Tribunale di Torino non censurate dagli appellanti con violazione degli artt. 112, 115, 342 e 434
Motivazione radicalmente illogica con violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.’ .
Argomenta, in parti colare, il ricorso che la Corte d’appello:
-avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello;
-avrebbe proceduto all’esame e critica diretta della decisione di primo grado, senza limitarsi a valutare le argomentazioni critiche degli appellanti;
-sarebbe incorsa in un vizio logico, travisando le argomentazioni del giudice di prime cure il quale, in particolare, avrebbe evidenziato la valenza interpretativa riconducibile alla dichiarazione ricognitiva della servitù contenuta nell’atto del 1978, in quant o tale dichiarazione era stata resa quando la destinazione agricola del fondo dominante era cessata già da dieci anni.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1142 e 1143 c.c.;
in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la ‘contraddittorietà di motivazione con violazione dell’art. 111 Cost . e 132 c.p.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-erroneamente la decisione avrebbe escluso l’acquisto della servitù per usucapione, dando rilevanza alla sola modifica
dello stato dei luoghi ma senza considerare in ogni caso la costanza del passaggio sul fondo servente;
-la decisione impugnata risulterebbe in ogni caso contraddittoria, in quanto, da un lato, ha escluso l’acquisto per usucapione della servitù di transito del ricorrente, ritenendo non provato il possesso, ma, dall’altro lato, ha escluso l’estinzione della servi tù per non uso.
Il primo motivo è infondato.
Le doglianze del ricorrente, infatti, non tengono conto del principio -enunciato da questa Corteper cui l’osservanza del dettato di cui all’art. 342 c.p.c. non impone l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 -Rv. 645991 -01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 – Rv. 648722 – 01), dovendosi peraltro rammentare che la specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 – Rv. 662214 – 01).
Ne consegue che, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché, ad esempio, l’appellante il quale lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel
processo di primo grado (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 – Rv. 663516 – 01).
Nel caso in esame, il contenuto dell’atto di appello proposto dagli odierni controricorrenti -per come riportato nel ricorso, in modo, peraltro, alquanto sommario- consente di stabilire che l’appello -per quanto improntato ad una critica ad ampio spettro della decisione di primo grado e per quanto non caratterizzato dall’utilizzo di particolari forme sacramentali- conteneva comunque la formulazione di specifiche censure alla decisione del giudice di primo grado, risultando quindi conforme al canone di cui all’art. 342 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.
3.1. In ordine al primo profilo, in realtà, è sufficiente rilevare che lo stesso ripropone, in diversa veste, la medesima censura mossa con il primo motivo, valendo quindi sul punto le considerazioni svolte in precedenza.
3.2. Quanto al secondo profilo, l’infondatezza dello stesso discende dal principio, enunciato da questa Corte, a mente del quale l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti
decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018 – Rv. 648592 -01; Cass. Sez. L – Sentenza n. 8604 del 03/04/2017 – Rv. 643897 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006 – Rv. 588805 – 01).
Correttamente, quindi, la decisione della Corte territoriale ha portato la propria cognizione e valutazione su tutti i profili che comunque si ponevano in connessione con le doglianze degli appellanti, e ne costituivano necessario antecedente logico e giuridico, esaminando, pertanto, anche i passaggi della decisione di primo grado che costituivano presupposti della decisione stessa e la cui revisione risultava quindi imprescindibile ai fini della statuizione sul gravame.
3.3. Il terzo profilo del motivo di ricorso -col quale si deduce il vizio di ‘motivazione radicalmente illogica’ – risulta in diretto conflitto con l’insegnamento di questa Corte, a mente del quale, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa
od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 – Rv. 664120 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 – Rv. 650880 -01; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828 – 01).
Infondato è, infine, il terzo motivo.
4.1. Il primo dei tre profili dedotti, in realtà, non deduce in concreto una violazione o falsa applicazione di legge, ma si traduce in una mera doglianza in ordine alla valutazione del quadro istruttorio operata dalla Corte territoriale, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentementeinsindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 – Rv. 655229 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 – Rv. 569765 – 01).
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo
implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, con apprezzamento che è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999).
Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 11176 del 08/05/2017 – Rv. 644208 – 01), infatti, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
4.2. Non dissimili devono essere le conclusioni con riferimento al secondo profilo dedotto nel motivo.
Soccorre, infatti, principio enunciato da Cass. Sez. U – Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 – Rv. 659037 -02, per cui:
per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito
maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Le deduzioni contenute nel ricorso non evidenziano alcun vizio riconducibile a tali categorie -non risultando in alcun modo che la Corte territoriale abbia violato i canoni di gerarchia legale delle prove, o abbia statuito sulla scorta di prove non addotte dalle parti- e si traducono ancora una volta in un mero sindacato della valutazione rimessa al giudice di merito, come tale escluso dalla presente sede di legittimità.
Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., la stessa risulta dedotta addirittura apodittica e non argomentata, sfociando questo profilo di doglianza nella vera e propria radicale inammissibilità.
4.3. In ordine al terzo profilo dedotto nel motivo di ricorso sarebbe, in realtà, sufficiente richiamare, ancora una volta, l’insegnamento di questa Corte sui limiti di deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, essendo
ancora una volta dedotto un vizio non più ricompreso -se non nella forma della irriducibile ed irrimediabile contraddittorietànell’ipotesi di cui alla previsione testé citata.
Si può ulteriormente osservare, tuttavia, che, anche a voler ipotizzare che il ricorrente abbia voluto effettivamente dedurre in modo ammissibile un vizio di ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà’, la doglianza risulterebbe comunque infondata, non ravvisandosi nella decisione detta forma estrema di patologia.
La sentenza della Corte territoriale, infatti, non ha adottato valutazioni contrastanti in relazione al medesimo profilo fattuale -come erroneamente opinato dal ricorrente- ma ha operato una distinta valutazione in relazione alle due separate tipologie di servitù che erano venute in rilievo nel giudizio, concludendo -del tutto coerentementeda un lato, che non vi erano elementi per affermare l’avvenuto acqui sto per usucapione della servitù di transito con autoveicoli -non risultando adeguata prova del l’ imprescindibile esercizio ultraventennale di tale transitoe, dall’altro lato, che non vi erano elementi per affermare l’intervenuta estinzione per non uso de lla ben diversa servitù di letamaia -in questo caso non risultando adeguata prova dell’interruzione dell’esercizio della servitù .
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la
debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda