Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21232 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32158/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 658/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, proprietaria di una porzione di fabbricato confinante con un altro di NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, citò in giudizio i vicini, tutti eredi di NOME COGNOME, per avere realizzato un solaio di copertura di una chiostrina collocata all’interno di un cortile avvalendosi di un accordo intercorso fra le parti danti causa, nonostante fosse prescritto il diritto derivante da esso strumento e in quanto non assentibile l’opera sulla base della disciplina urbanistica, chiedendo la rimozione del manufatto.
1.1. L’adito Tribunale di Nocera Inferiore rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Salerno disattese l’impugnazione della soccombente attrice, che aveva criticato la sentenza di primo grado per avere errato nell’interpretare e applicare gli artt. 949, 1029 e 907 cod. civ., per avere del pari errato a interpretare e applicare lo strumento urbanistico comunale, per avere malamente valutato le emergenze documentali e, infine, per avere fatto malgoverno del carico delle spese di causa.
Per quel che assume specifico rilievo in questa sede, la Corte territoriale reputò non prescritto il diritto, per mancato decorso del termine ventennale previsto per i diritti reali.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
La ricorrente con il primo motivo denuncia errata e falsa applicazione degli artt. 1029, co. 2, e 2939 cod. civ.
Questi, in sintesi, gli argomenti censori:
-l’art. 1029, co. 2 (costituzione di servitù a vantaggio di un edificio da costruire) dà vita a un contratto ad effetti obbligatori, che si tramutano in reali solo al momento in cui l’opera viene in
essere, da ciò consegue che un tal diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decorrente dalla data del negozio;
-pertanto, l’utilità non poteva essere sorta prima della messa in opera della copertura e, a quel momento, il diritto si era da tempo prescritto.
4.1. La doglianza merita di essere accolta.
La sentenza riporta il contenuto del negozio intervenuto fra le parti, nel quale si legge: <>.
Ad avviso del Collegio ricorre l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 1029 cc , poiché non erano presenti gli elementi necessari per la costituzione della servitù al momento della stipula dell’accordo e, quindi, non si trattava solo della mancanza di ‘utilitas’, dipendente da una futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante.
Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che, a differenza della fattispecie di cui all’art. 1029, comma 1, del c.c. -nella quale la servitù, sebbene costituita per un vantaggio futuro, viene ad esistenza immediatamente -, la convenzione di cui al secondo comma dell’art. 1029 c.c., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla
costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l’edificio è costruito; ne consegue che solo da questo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per non uso del diritto di servitù, e ciò anche nel sistema tavolare, dal momento che esso, a mente dell’art. 2 r.d. n. 499 del 1929, non può che avere ad oggetto diritti di natura reale (Sez. 2, n. 10486, 03/05/2018, Rv. 648391).
Da ciò consegue che i diritti fondati su quel vincolo, finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso (e cioè dalla data della convenzione) e non dalla costruzione dell’edificio (Sez. 2, n. 2432, 2/2/2011, Rv. 616577). E, inoltre, trattandosi di effetti obbligatori e non reali, opera l’ordinario termine di prescrizione previsto per le obbligazioni, decorrente dalla costituzione del vincolo, e non quello ventennale sancito dall’art. 1073 cod. civ. per le ordinarie servitù prediali (Sez. 2, n. 32858, 8/11/2022, Rv. 666417).
Il Collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo interpretativo sopra richiamato, al quale, cassata la sentenza, il Giudice del rinvio dovrà adeguarsi.
Con il secondo motivo viene denunciata errata e falsa applicazione degli artt. 2939 e 2697 cod. civ., nonché travisamento della prova e <>, per avere la sentenza escluso che dalle emergenze di causa fosse emerso che il diritto si fosse prescritto.
Con il terzo motivo viene denunciata errata e falsa applicazione dell’art. 1073 cod. civ., nonché <>.
Si afferma che il richiamo alla norma indicata era impertinente, stante che la servitù non aveva mai avuto giuridica esistenza.
Con il quarto motivo viene denunciata errata e falsa applicazione degli artt. 949 e 907 cod. civ., nonché <>, per non avere la sentenza impugnata accertato la non conformità dell’opera alle norme indicate a allo strumento urbanistico
I motivi dal secondo al quarto restano logicamente assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del primo, ponendo questioni la cui risoluzione è condizionata da quella posta con il primo motivo.
Il Giudice del rinvio , che si individua nella Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2024