Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28263 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 29300/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1978/2019 depositata il 10/04/2019.
SERVITÙ
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 12 settembre 2024.
Udita il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udit o l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 15/09/2010, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare e dichiarare illegittimi e abusivi i balconi, i pluviali e i vani presenti sul lato del fabbricato di proprietà della convenuta, confinante con il fondo di proprietà RAGIONE_SOCIALE, nonché gli scalini realizzati dalla convenuta sul cortile comune e, per l’effetto , per ottenere la condanna di NOME al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
Sosteneva: (i) di essere proprietaria, in forza di atto notarile del 1°/07/2005, di due appezzamenti di terreno siti in Palma Campania, in INDIRIZZO, e che, sui suddetti terreni, con permesso a costruire n. 79/2008 e successiva variante n. 20/2010, aveva realizzato un fabbricato condominiale ed una villa plurifamiliare; (ii) che, sul confine nord del terreno, identificato al catasto con la particella 921, insisteva l’edificio realizzato da RAGIONE_SOCIALE, composto da un piano seminterrato e quattro piani fuori terra e che su tale edificio, precisamente sul lato confinante con il fondo dell’attrice , erano presenti finestre e balconi che prospettavano direttamente sul fondo di quest’ultima , mentre al piano seminterrato la stessa società confinante aveva realizzato due ampi vani che accedevano direttamente sul fondo di proprietà COGNOME; (iii) che NOME, nel realizzare l’accesso pedonale al proprio edificio, aveva occupato, con scalini, il cortile comune.
Costituendosi in giudizio, NOME contestava la domanda giudiziale dell’attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva costituirsi, ai sensi dell’art. 1062 c.c., servitù di passaggio carrabile sulla rampa di accesso, di proprietà di NOME e dalla stessa realizzata, che conduce ai locali posti nel piano seminterrato del fabbricato di proprietà NOME, nonché servitù di affaccio, di veduta e di scarico delle acque pluviali per destinazione del padre di famiglia, e, in via subordinata, la costituzione coattiva di dette servitù ex artt. 1051 e ss. c.c.
Il Tribunale di Nola, istruita la causa mediante una c.t.u., con sentenza n. 2883 del 2014, in parziale accoglimento della domanda di COGNOME, condannava NOME alla chiusura delle aperture, dei balconi, del terrazzo posti sulla facciata del fabbricato confinante con la particella 921 e alla rimozione delle gronde, e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta.
Proposti appello principale da NOME e appello incidentale da NOME, avverso i capi della decisione di primo grado di rispettiva soccombenza, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma sentenza impugnata, ha condannato NOME alla rimozione degli scalini realizzati sul cortile comune.
Le ragioni della decisione sono così sintetizzabili:
(a) non ricorrono i presupposti per la costituzione delle servitù prediali per destinazione del padre di famiglia.
In primo luogo, quando si è verificata la separazione dei fondi, come risulta dall’esame de gli atti di compravendita (si tratta degli atti notarili del 1°/07/2005), gli stessi fondi non appartenevano ad un unico proprietario.
Nel dettaglio: con il primo atto a firma notaio AVV_NOTAIO, NOME COGNOME ha venduto a Fag una porzione di fabbricato (foglio 9, p.lla 2034, sub 1 e sub 3) e, con lo stesso atto, i germani NOME, NOME,
NOME e NOME COGNOME, unitamente alle rispettive consorti, hanno trasferito alla medesima società altra porzione dello stesso fabbricato (foglio 9, p.lla 2034, sub 2); con il secondo atto, a firma notaio COGNOME, in pari data, i germani COGNOME, con le rispettive consorti, hanno venduto a RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), con due vendite, tre appezzamenti di terreno: foglio 9, p.lle 919, 921 e 923.
Questa conclusione non è smentita dalla c.t.u. e nemmeno dalla domanda di rilascio del premesso di costruire presentata dai fratelli COGNOME per la ristrutturazione del fabbricato, la cui rilevanza si esaurisce nell’àmbito del rapporto tra privato richiedente il permesso e PA e non è idonea a fare presumere la proprietà del suolo su cui si costruisce in capo a colui al quale il permesso è rilasciato.
In secondo luogo, difetta il requisito dell’apparenza delle opere destinate all’esercizio dell’invocata servitù: nell’atto di acquisto di NOME, nella descrizione del fabbricato, non si fa riferimento all’esistenza di vedute, balconi e rampe di accesso ai garage, sicché, alla data dell’acquisto , deve ritenersi accertata la sola struttura in c.a., mentre spettava a NOME provare l’esistenza dei balconi, delle vedute , dei canali di scolo, della rampa di accesso ai garage;
(b) al contrario di quanto ipotizza l’appellante principale, è sufficientemente motivata la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la riconvenzionale ex art. 1051 c.c. proposta da COGNOME, benché sia assodato che per accedere ai garage nel seminterrato del fabbricato della stessa parte, sia indispensabile utilizzare la rampa di accesso di proprietà esclusiva di COGNOME.
Infatti, la denunciata interclusione rispetto alla via pubblica è stata causata proprio dalla realizzazione dei locali seminterrati confinanti con il fabbricato di RAGIONE_SOCIALE;
(c) è fondato, invece, l’appello incidentale di COGNOME in quanto la re alizzazione degli scalini che consentono l’accesso alla proprietà
esclusiva di NOME costituisce un’innovazione, vietata dall’art. 1102 c.c. , perché altera la consistenza e la destinazione del cortile che, seppure per una limitata zona, non può più essere utilizzata da NOME.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi; NOME ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica la controricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, 132, comma 2, n. 4, 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , nonché la motivazione apparente.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato che, per un verso, le risultanze istruttorie -in particolare, la c.t.u. -attestavano che, in data 1°/07/2005, al momento della stipula degli atti di compravendita, il fabbricato venduto a Fag era già stato demolito e ricostruito da tutti i germani NOME, incluso NOME, i quali, pertanto, ne erano comproprietari, e che, per altro verso, sull ‘accertamento dei fatti di causa si era formato giudicato interno, in mancanza di impugnazione incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE, sicché esisteva il requisito dell’identità soggettiva per il riconoscimento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., sia con riferimento alle vedute e ai balconi prospicienti il fondo di RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento al passaggio sulla rampa di proprietà esclusiva di quest’ultima per raggiungere i garage ubicati al piano interrato del fabbricato di proprietà Fag.
Nella prospettiva della ricorrente, inoltre, la sentenza d’appello è viziata da motivazione apparente sia con riferimento alla ravvisata insussistenza del requisito dell’identità soggettiva , perché la Corte distrettuale, pur prendendo atto del contrasto tra oggetto del
trasferimento descritto nel contratto e lo stato di fatto al momento della stipula, dà prevalenza all’aspetto formale senza spiegare il perché di tale scelta, sia con riferimento all’aspetto dell’apparenza della servitù, là dove la sentenza non spiega in base a quale considerazione, se per fatto notorio o per qualche nozione scientifica, ritenga che una struttura in c.a. non conterrebbe elementi atti a prefigurare visivamente le servitù (di veduta, etc.) reclamate da Fag.
Il secondo motivo è una reiterazione della prima censura, sussunta entro il paramento del n. 4, dell’art. 360 , comma 1, c.p.c.
Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, e ss., 1414, 1102, 1117, 1128, 1062 c.c., e degli artt. 115, 116 e 234 c.p.c.
La premessa è che era un dato di fatto, pacifico, che, alla data di stipula dei contratti (1°/07/2005), il fabbricato oggetto delle due vendite a Fag era stato demolito e che al suo posto era stato costruito un nuovo fabbricato, che apparteneva a tutti i germani COGNOME; dopodiché, si ascrive alla Corte di Napoli di non essersi interrogata sulla validità o meno degli stessi contratti, e di non avere ravvisato la sussistenza del presupposto de ll’identità soggettiva per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia posto che, nei due contratti di compravendita (quello concluso da NOME e quello concluso da NOME), il venditore era lo stesso -id est , tutti i fratelli COGNOME (NOME incluso), proprietari, in comunione pro indiviso , dei beni trasferiti a NOME e a NOME.
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell’apparenza ex art. 1062 c.c., si sostiene la Corte d’appello che non ha compreso (pag. 27 del ricorso per cassazione) ‘la nozione generale e/o notoria di struttura in c.a. ‘ e nemmeno che, trattandosi di un fabbricato con un piano seminterrato, la detta struttura, oltre che dai pilastri verticali e orizzontali, si componeva anche delle pareti del piano
seminterrato, degli interpiani, delle scale, degli aggetti dei balconi e terrazzi, del tetto di copertura con la gronda con la predisposizione dei pluviali e dei due ampi vani di ingresso ai garage seminterrati, nonché della rampa di accesso ai garage (verosimilmente realizzata dai germani COGNOME prima della vendita del 1°/07/2005).
Da ultimo, la ricorrente sottolinea che l’artefice della demolizione e della ricostruzione del vecchio fabbricato è NOME COGNOME (uno dei germani COGNOME), il cui figlio NOME è legale rappresentante di COGNOME, e il cui nipote NOME (cugino dell’altro NOME) è legale rappresentante di COGNOME, e ciò significa che, al momento dei due acquisti, le parti erano ben consapevoli dello stato di fatto e di diritto dei due fondi.
Il quarto motivo è una reiterazione della terza censura, sussunta entro il paramento del n. 4, dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
Il quinto motivo censura l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Si addebita alla sentenza impugnata di avere tralasciato il fatto storico secondo cui l’oggetto descritto nel contratto di compravendita Fag non esisteva più alla data della stipula e, al suo posto, esisteva l’area residuata dalla sua demolizione con quanto su di essa in ricostruzione e, ancora, che tale oggetto era in comunione tra tutti i fratelli NOME, compreso NOME, donde l’esistenza dell’identità soggettiva, negata dal primo giudice.
Il sesto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1362 e ss., 1414, 1100, 1117, 1128 c.c., e degli artt. 115, 116, 324 c.p.c.
Ci si duole che la Corte di Napoli abbia erroneamente negato la costituzione coattiva della servitù di accesso ai garage della ricorrente facendo leva sul non corretto presupposto che la stessa Fag avrebbe
causato l’interclusione dei garage, senza considerare il fatto storico (non contestato e , pertanto, coperto da giudicato) che l’intervento edilizio che aveva determinato l’interclusione era stato progettato e realizzato dai germani NOME, prima della vendita a NOME, ragione per cui quest’ultima aveva acquistato il fabbricato, nello stato di fatto esistente alla data della compravendita, comprensivo del seminterrato intercluso e accessibile soltanto dalla rampa realizzata e di proprietà dei venditori.
Il settimo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello incidentale proposto da COGNOME avverso il capo della decisione di primo grado che rigettava la domanda di condanna di NOME alla rimozione degli scalini realizzati nel cortile comune, sebbene la doglianza fosse formulata in maniera generica e indeterminata.
L’ottavo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 1102 c.c., nonché la motivazione apparente.
Sempre con riferimento all’accoglimento della domanda di COGNOME di condanna di NOME alla rimozione degli scalini del cortile comune, si censura la genericità e l’assenza di motivazione della sentenza impugnata che ha soltanto affermato un principio di diritto senza sussumere la fattispecie concreta in quella astratta, in assenza di indicazione di elementi specifici del cortile comune (estensione etc.) e degli scalini (numero, lunghezza, profondità, ascendenza o discendenza di essi) ivi costruiti.
9 Il nono motivo è una reiterazione dell ‘ottava censura, sussunta entro il paramento del n. 4, dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
Il decimo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1027, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 324 c.p.c.
Sul presupposto che gli scalini sono stati realizzati per superare il dislivello tra i due fondi (quello di NOME e il cortile comune), si critica la Corte territoriale per non avere compreso che gli scalini non erano stati realizzati da NOME per l’esercizio dell’ordinario diritto di godimento della cosa comune ex art. 1102 c.c., ma come estrinsecazione del diritto, derivante dall’art. 1027 c.c., ad essa pattiziamente attribu ito, come accertato dal primo giudice, in ragione del dislivello tra i due fondi.
I primi cinque motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.
Le censure si rivolgono al dictum della sentenza d’appello che, in sostanza, ha ritenuto fondata la domanda principale di COGNOME e, viceversa, ha disatteso la riconvenzionale di NOME di costituzione della servitù di veduta etc. sul fondo del vicino per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., per carenza del requisito soggettivo (accertamento che i due fondi, attualmente divisi, provenissero dallo stesso proprietario) e del requisito oggettivo dell’apparenza.
In precedenza (Fatti di causa, punto 2-a) è stato evidenziato che la Corte d’appello ha escluso la comune appartenenza dei fondi all’unico proprietario , al momento della divisione, sulla base dell’ interpretazione dei contratti di compravendita del 1°/07/2005.
L’impugnata pronuncia, al contrario di quanto prospetta la ricorrente, reca una struttura argomentativa chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
Non è corretto il riferimento della parte impugnante all’esistenza del giudicato interno sul profilo di fatto secondo cui, al momento della
vendita a NOME, il fabbricato, appartenente a diversi proprietari, non esisteva più perché era stato demolito e ricostruito da tutti i fratelli COGNOME che, pertanto, ne sarebbero divenuti comproprietari, aspetto, questo, idoneo, ad avviso di NOME, a garantire la sussistenza del requisito soggettivo dell’art. 1062 c.c.
È questo, infatti, un nodo cruciale della lite – in relazione al quale le parti sono su posizioni antitetiche -che è stato esaminato dai giudici di merito, ragion per cui è da escludere che, sul punto, si sia formato l’adombrato giudicato interno.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 – 01), al quale va data continuità, che il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ‘à mbito della controversia, sicché l ‘ appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull ‘ intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.
D’altra parte, i rilievi critici – compreso quello concernente l’asserita esistenza del requisito oggettivo dell’apparenza della servitù di veduta, affaccio, etc. – si fondano su una rappresentazione dei fatti di causa (da un lato, la demolizione e ricostruzione, ad opera dei germani COGNOME del fabbricato venduto a Fag , dall’altro, che la struttura in c.a., al momento della cessione a Fag, avesse gli aggetti dei balconi, dei terrazzi etc.) che non collima con l’accertamento del giudice di merito ed è anzi smentita dalla sentenza impugnata e che,
pertanto, non può trovare conforto nel giudizio di cassazione, che è finalizzato esclusivamente al controllo della legalità della decisione impugnata.
Con l’ulteriore notazione che le deduzioni in fatto della ricorrente (riassunte, soprattutto, nel quinto motivo) sono inconferenti per effetto del meccanismo processuale della cd. doppia conforme : l’ art. 348-ter, comma 5, c.p.c. esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello ‘ che conferma la decisione di primo grado ‘ e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado.
La ricorrente non indica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello ( ex multis , Cass. n. 5947 del 2023).
12. Il sesto motivo è infondato.
La critica fa leva su un asserito fatto storico – la realizzazione, da parte dei fratelli COGNOME , dell’intervento edilizio che ha determinato l’interclusione anteriormente alla vendita del fabbricato a NOME – che confligge con l ‘accertamento del giudice d’appello , il quale ha ritenuto che esistesse la possibilità di accesso al fondo della ricorrente dalla via pubblica cosicché l’attuale interclusione poteva essere opportunamente evitata al momento della ristrutturazione del fabbricato.
La Corte territoriale ha seguito l’orientamento di legittimità ( Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868 – 01) per il quale, in tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l ‘ interclusione derivata dall ‘ iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela in quanto la stessa
sia chiesta al giudice prima dell ‘ intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall ‘ ormai avvenuta realizzazione dell ‘ intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari.
13. Il settimo motivo è infondato.
13.1. È insegnamento della Corte (cfr. Cass. 28/10/2020, n. 23781, in connessione con Cass. 12/02/2016, n. 2814) che «i fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice».
Si è anche chiarito che «ssendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi previsto dall’art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. 25/01/2023, n. 2320, che. in motivazione, menziona Cass. n. 23781/2020).
Nel caso in esame, come si evince dal controricorso (pagg. 13 e 14), il motivo di appello incidentale con il quale COGNOME ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che rigettava la domanda di rimozione degli scalini costruiti da NOME sul cortile comune per accedere al proprio fabbricato è idoneo a sottoporre a critica adeguata e specifica la pronuncia ( in parte qua ) reiettiva del Tribunale di Nola.
L’ottavo, il nono e il deci mo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati e inammissibili.
14.1. Non sussistono né il vizio di motivazione apparente né quello di violazione del giudicato interno, dovendosi al riguardo richiamare i medesimi princìpi di diritto sopra articolati (punto n. 11).
Inoltre, i motivi basati sulla forma e sulla funzione degli scalini realizzati sul cortile comune mirano inammissibilmente a sollecitare, da parte della Cassazione, un apprezzamento di fatto che è appannaggio esclusivo del giudice di merito.
Infine, con riferimento alla prospettata violazione delle norme in materia di prova dei fatti controversi, è utile rammentare il costante indirizzo di legittimità (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965) secondo cui «n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di
valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora «n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis , Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173).
Nella specie, i motivi di ricorso sono distonici rispetto alle disposizioni sostanziali e processuali che si assumono violate.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
17 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 6.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024, nella camera di