SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 49 2026 – N. R.G. 00000069 2024 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 27 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. NOME COGNOME Presidente est.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
(CF
) rappresentato e difeso giusta procura
rilasciata su foglio separato unito all’atto di appello, dall’AVV_NOTAIO del foro
di Perugia (p.e.c.
fax NUMERO_TELEFONO) elettivamente
domiciliato presso il suo studio in PerugiaINDIRIZZO (p.e.c.:
appellante
contro
(C.F. , che si è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare per atto tra vivi C.F.
di
(C.F.
),
e
(C.F.
, rappresentato e difeso per procura in calce alla memoria di
C.F.
C.F.
C.F.
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costituzione dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso i cui domicili digitali è elettivamente domiciliato appellato
Oggetto: azione di accertamento di servitù di passaggio su terreni e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza all’ordinanza in data 9.10.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1325/2023, pubblicata il 14.9.20230, con cui veniva rigettata sia la sua domanda diretta ad accertare la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto per destinazione del padre di famiglia sui terreni di proprietà dei convenuti e , distinti dalle particelle 1438 e 1401, e la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimi.
Col primo motivo, rubricato ‘ la domanda attorea è da accogliere per la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma di legge per l’accertamento della esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia – violazione e erronea applicazione dell’art. 115 cpc- 1062 c.c. e 232 c.p.c.violazione del divieto di eccezioni nuove’ ha censurato la sentenza sostenendone l’erroneità perché: non sarebbe stata correttamente interpretata la sua domanda che non è diretta al riconoscimento della servitù di passaggio sulla particella 1438 del foglio 229 ma limitata al percorso mattonellato presente sulla particella 1401 dello stesso foglio, necessario per accedere alla particella 1402 del foglio 229 (particelle entrambi di proprietà dell’unico proprietario prima della cessione della 1401 ai convenuti); alcuna necessità avrebbe in ordine al riconoscimento della servitù di passaggio sulla particella 1438 (che viene richiamata solo per la presenza su di esse della scala a chiocciola) in quanto il diritto di passaggio sino alla scala a chiocciola necessaria per accedere alla detta strada mattonellata lo avrebbe già in forza del contratto del 2.2.2012 a rogito del AVV_NOTAIO (repertorio n.30.985, raccolta n.12.162) ove egli arriva attraverso la particella 1437 foglio 229; le prove per testimoni, oltre all’interrogatorio formale non reso, avrebbero confermato la fondatezza
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della domanda; il passaggio attraverso la part. 1401 (per accedere alla particella 1402 di sua esclusiva proprietà partendo dalla sua abitazione attraverso le particelle richiamate) avviene fruendo di una piccola strada ben individuabile, pavimentata con piastrelle in monocottura bianche da esterno, delimitata da muro e recinzione da una parte, da recinzione con paletti e rete dall’altra e mediante scala a chiocciola di non recente realizzazione con piccolo cancello in ferro con uscita su tre gradini realizzati da almeno oltre venti anni con cancello in ferro battuto.
Col secondo motivo, rubricato ‘ violazione della norma di cui all’art. 115 cpc Violazione del divieto di eccezioni nuove – violazione art. 232 c.p.c. ‘, ha sostenuto che: la controparte avrebbe solo nella comparsa conclusionale sollevato delle eccezioni, pertanto inammissibili come tempestivamente contestato nella memoria di replica, e precisamente quella secondo cui non avrebbe allegato l’appartenenza dei fondi ad un unico proprietario mentre ‘ nell’atto di citazione a pagina 7/8 nell’indicare gli elementi per il riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia l’attore allegava il fatto di essere unico proprietario prima della vendita dei beni’ e che dapprima lo era stato e altri; al momento della compravendita di parte dei beni immobili ( / -nessuna contestazione sull’esistenza della servitù vi è stata nell’atto e tanto meno dopo; dai documenti (atti notarili allegati in atti di causa) si evincerebbe la sussistenza della detta circostanza (unicità del proprietario) in ordine alle particelle interessate dalla vendita a lui pervenute da , amm. del. della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e RAGIONE_SOCIALE, e poi venduti in parte ai convenuti; avrebbe errato il primo Giudice in quanto la servitù vede esattamente quale fondo servente solo la particella 1401 (do0ve inesiste lo st4radellino mattonellato) e non la 1438, e dominante la particella 1402 del foglio 229 del Catasto del Comune di Perugia entrambe a lui appartenute.
Costituendosi in giudizio , successore a titolo particolare per atto tra vivi, ex art. 111 c.p.c., di e , ha chiesto il rigetto dell’appello. Ha sostenuto, in ordine alla pretesa violazione degli artt. 115 e 232 c.p.c. e alla valutazione di eccezioni nuove (II motivo di appello), che: l’unicità dell’originario proprietario è un fatto costitutivo della servitù per destinazione del padre di famiglia, che l’attore aveva l’onere di allegare e provare, per cui la sua negazione costituisce una
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mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, e, dunque, non soggiace alle preclusioni assertive a carico delle parti ed è rilevabile anche d’ufficio; tale fattispecie non avrebbe nulla a che vedere con i fatti non contestati, ma atterrebbe alla riconducibilità del rilievo dei convenuti in primo grado nel novero delle eccezioni in senso stretto piuttosto che in quello delle mere difese; la statuizione di prime cure si fonderebbe anche sul rilievo, che non ha costituito oggetto di specifico gravame, della rilevabilità di ufficio della insussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato.
Sulla pretesa erronea interpretazione della domanda attorea (I motivo di appello) ha sostento che: la censura è inammissibile ed infondata perché l’originaria domanda non aveva ad oggetto l’accertamento di diverse servitù costituite a diverso titolo, che costituirebbero un’inammissibile domanda nuova, mai formulata, ma la pretesa di attraversare il cortile interno al compendio e giungere dalla part. 1437 alla scala a chiocciola posta sulla particella 1438 per salire sul ballatoio della part. 1401 ed entrare nella part. 1402; tale ‘accesso alla particella 1438’ (che l’attore confermerebbe di dover effettuare) corrisponda poi ad un suo ‘ diritto di passare per servitù di passaggio ‘, è precisazione, riproposta in appello senza alcun riscontro documentale, non rinvenibile nel contratto del 2.2.2012 che ha ad oggetto la sola costituzione di servitù sulla diversa particella 1437 foglio 229, peraltro ad altri fini perché unicamente costituita per ispezionare impianti ivi collocati; la domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sarebbe infondata non essendo stata fornita la prova dei presupposti fondanti la costituzione di tale servitù sulle partt. 1437, 1438 e 1401, di proprietà di essi convenuti, in favore della part. 21 di proprietà dell’attore ed avente ad oggetto il diritto di passo per accedere alla part. 1402 del medesimo foglio.
Ha aggiunto che l’appello è, inoltre, inammissibile nella parte in cui non propone alcuna censura al capo della decisione di primo grado che, analiticamente, esclude ogni e qualsiasi diritto di servitù di passaggio dell’attore sulla part. 1438 ed è inammissibile ed infondato, nella parte in cui tenta di modificare la lettura delle proprie conclusioni e comunque prospettare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sulla sola part. 1401, dando per preesistente o comunque diversamente costituita la (invece) contestata servitù sulla part. 1438, il cui attraversamento sarebbe indispensabile per giungere, dalla scala a chiocciola su di essa insistente, alla part. 1401.
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La causa è stata posta in decisione all’udienza in data 11.12.2025.
Va premesso che l’appellante ha prestato acquiescenza al capo della pronuncia che, comparando la particella 1402, da un lato, e le particelle 1401 e 1438 dall’altro, ha rilevato il difetto di un unico e medesimo proprietario rispetto alla seconda; invero, sebbene le particelle 1402 e 1401 fossero entrambe appartenute in via esclusiva a (che aveva poi venduto la particella 1401 con atto del 2.2.2012, acquistata in precedenza da RAGIONE_SOCIALE), non altrettanto può dirsi rispetto alla particella 1438, perché l’appellante non ne era stato proprietario in via esclusiva. Tale capo della pronuncia – che aveva escluso la costituzione di servitù ex art. 1062 c.c. sulla particella 1438 (derivata dal frazionamento catastale della particella 74, sub. 32, della quale era stato precedente comproprietario) – risulta, infatti, soltanto indirettamente avversato con il secondo motivo di appello che non va ad impugnare esplicitamente la cennata statuizione, ma si incentra piuttosto nel contrasto dell’eccezione in tal senso formulata dai convenuti in primo grado con la comparsa conclusionale.
Rimane fermo, tuttavia, che l’originaria domanda di accertamento formulata dall’odierno appellante in primo grado si incentrava (anche) sul passaggio attraverso la particella 1401, e non (soltanto) sul passaggio attraverso la particella 1438.
Tali erano, infatti, le conclusioni di cui all’atto di citazione del 19.1.2016 che qui si riportano: ‘ In via principale accertare e dichiarare l’esistenza del diritto di servitù di passaggio ed acquedotto, acquistata per volontà del padre di famiglia, dall’abitazione del sig. , identificata come part. 74 sub 21 del foglio 229 del Comune di Perugia, fino alla particella 1402 del foglio 229 del Comune di Perugia (ove si trovano la piscina ed i vari annessi) di sua esclusiva proprietà esercitata nel seguente modo: attraverso il piazzale antistante l’abitazione, composto dalle particelle 74/35 del foglio 229 del Comune di Perugia di proprietà esclusiva così come le altre particelle attraversate 1440 e 1441 del foglio 229 del Comune di Perugia, oltre alle particelle 1439 e 1436 del foglio 229 del Comune di Perugia, attualmente in comproprietà (per ½), (per 5/12) e (per 1/6) per accedere attraverso la particella 1438 del foglio 229 del Comune di Perugia, nella quale l’attore ha diritto di passare per servitù di passaggio, alla rampa realizzata con scala a chiocciola attraverso la quale, mediante accesso costituito da cancello, si arriva ad una stradina ben delimitata da
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recinzioni fisse e mattonellata posta sulla particella foglio 229 n. 1401 del comune di Perugia e quindi ed ad un successivo ingresso / cancello pedonale alla particella 1402 di proprietà esclusiva del sig. Autorizzare il conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione della servitù con esonero da responsabilità’.
Diversamente, con l’atto di appello ha specificato che: ai fini dell’accoglimento della propria domanda, rilevava soltanto il passaggio sulla particella 1401 in quanto, per giungere alla particella di sua proprietà (appunto la 1402, foglio 229, del Comune di Perugia) avrebbe avuto diritto di arrivare in forza di differenti e già esistenti titoli. In effetti, guardando al tenore del gravame, l’azione da lui coltivata è una riproposizione e richiesta di riesame della domanda già formulata in primo grado più che un atto di impugnazione fondato su specifici motivi.
Ora, la questione intorno al passaggio sulla particella 1438 – che l’appellante nei precedenti scritti aveva rivendicato in via incidentale come legittima in forza di atto pubblico del 2.2.2012 (ma che in realtà, anche esaminando la c.t.u. espletata in primo grado, è insistente sulla particella derivata da frazionamento ed indicata nell’atto pubblico, repertorio n. 30435 raccolta n.11730, a rogito del AVV_NOTAIO con cui gli originari proprietari – a sua volta avente causa dal precedente proprietario – avevano venduto a e ad : v. doc. n. 3 del fascicolo dell’appellante) – è stata accantonata giacché l’appellante ha sostenuto, negli atti conclusionali del presente grado di giudizio, che per raggiungere la particella 1401 non attraversava la particella 1438, ma percorreva la particella 1437, ove, tramite l’utilizzo della scala a chiocciola, accedeva poi alla particella 1401 foglio 220 (stradina mattonellata del fondo servente) che conduceva sino alla particella 1402, foglio 220 di sua proprietà (fondo dominante).
E proprio tali aggiunte inerenti al passaggio sulla particella 1437 ampliano, in modo non consentito, il thema decidendum e, più ancora, introducono una nuova prospettazione del diritto azionato che va letto, ai fini processuali, come domanda nuova, inammissibile in questo grado di giudizio ( mutatio libelli ), andando ad incidere (modificandola) sulla causa petendi , ovvero sulla domanda costitutiva di servitù per destinazione del padre di famiglia conclusivamente formulata dall’appellante nel precedente grado di giudizio.
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E si rileva, ancora, che l’appellante, nell’avanzare tali aggiunte, ha precisato che sarebbe irrilevante che la scala a chiocciola era posizionata (e incideva comunque) sulla particella 1438, posto che siffatto manufatto altro non era che lo strumento per accedere alla particella 1401 altrimenti irraggiungibile, definendola quindi una ‘pertinenza’ della particella 1401. Infatti, per giungere alla particella 1401 di interesse, ossia al passaggio mattonellato, aveva assunto di passare per una scala a chiocciola presente nella particella 1438 dove arrivava per effetto della servitù costituita sulla particella 1437 (appunto in forza dell’atto pubblico del 2.2.2012, già richiamato).
E’ questo il punto fondamentale da cui partire al fine di esaminare il primo e principale motivo di impugnazione. Infatti, se in astratto è possibile accertare una servitù per destinazione del padre di famiglia anche tra fondi non contigui, purché collegati da opere apparenti, in concreto la domanda su cui è richiesta la pronuncia di questa Corte è soltanto quella di accertamento di una servitù per destinazione del padre di famiglia in base all’articolato tracciato delineato con precisione nell’atto di citazione in primo grado come rimodulato in appello in seguito alla rinuncia ad ogni pretesa sulla particella 1438 e, comunque, in conseguenza del giudicato sceso (per mancanza di impugnazione) sulla pronuncia di rigetto delle domande formulate che la riguardavano.
Giova osservare che, anche a prescindere dall’acquiescenza prestata sul punto, l’appellante non ha neppure il diritto di passo costituito per servitù sulla particella 1438 in forza dell’atto pubblico richiamato, col quale era stata, invece, costituita la servitù sulla particella 1437, ovvero sul percorso situato prima del passaggio sulla scala a chiocciola posta sulla particella 1438. E poco interessa, ai fini della domanda di accertamento ex art. 1062 c.c. che, come emerso dalla prova testimoniale, assunta all’udienza del 14.4.2021, per arrivare alla piscina doveva percorrere quel passaggio sulla scala a chiocciola esistente dal 1962, cioè da quando il precedente proprietario (tale rimasto sino al 2011) era andato ad abitare in quei luoghi, compresenti i cancelli, uno dei quali era stato poi sostituito e rifatto nel tempo.
E’ vero che per i presupposti richiesti dall’art. 1062 c.c. il fatto che l’appellante sia stato alienante dei fondi distinti dalle particelle nn. 1401 e 1438, e che negli atti di compravendita non vi sia stata espressa pattuizione atta ad escludere il diritto di servitù
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non impedirebbe, in astratto, non essendo richiesta contiguità tra fondi dominanti e fondi serventi, di poter vagliare la domanda da questi formulata. Sennonché, dovendo essere emessa pronuncia soltanto sulla domanda in concreto proposta dall’appellante, come in precedenza rimarcato, l’elemento dirimente diviene proprio lo stato della particella 1438, che, a dire dell’appellante, non sarebbe stata interessata dalla domanda di accertamento, o, se proposta originariamente, sembrerebbe, comunque, rinunciata con l’atto di appello, atteso che, con le precisazioni richiamate, l’appellante non ha inteso semplicemente correggere il tiro della originaria domanda; in ogni caso, si è detto, sul punto non è stato proposto autonomo motivo di appello.
Diventa, quindi, rilevante la circostanza che l’appellante non ha il diritto di passaggio sulla scala a chiocciola, necessaria per transitare dalla particella 1437, provenendo dalla particella 74 sub 21 del foglio 229 (fondo dominante), alla stradina mattonellata, o ballatoio, sito nella particella 1401, non essendo necessario che i fondi interessati dalla domanda siano contigui. Costui poteva, infatti, utilizzare la scala a chiocciola fino al 2.2.2012, ovvero fintanto che era comproprietario del fondo, ora identificato con la particella 1438, utilizzo che derivava dall’art. 1102 c.c., ragion per cui non era idoneo a costituire, alcuna servitù.
E, a ben guardare, difetta anche la prova che la scala a chiocciola poteva essere inequivocabilmente destinata a servizio della particella 1402 (anch’essa fondo dominante) essendo richiesto anche che l’opera renda obiettivamente percepibile la subordinazione del fondo servente al fondo dominante e sia inequivoca e non compatibile con altre destinazioni (cfr. Cass. n. 13238 del 31.5.2010).
Ed ancora, il fatto che fosse stato proprietario della particella 1401 prima della compravendita in data 2.2.2012, non è sufficiente a far insorgere e costituire il richiesto diritto di servitù, giacché il semplice passaggio di fatto sulla scala a chiocciola da parte del comproprietario per raggiungere, non direttamente il fondo dominante, ma la particella 1401, è da intendersi quale comportamento ai nostri fini irrilevante. Come è irrilevante che la particella 1401 possa essere raggiunta direttamente dalla particella 1402 (fondo dominante) perché non vi è alcuna utilità per l’appellante che non può poi transitare oltre (non avendo diritto di accedere alla scala a chiocciola) verso le altre particelle di cui è proprietario o ha diritto di servitù.
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E se è vero che con gli atti pubblici di compravendita (v. doc.ti nn. 2-5 nel fascicolo della parte appellante) non sono state espressamente escluse servitù e che, in un caso, la servitù è stata espressamente riconosciuta sulla particella 1437 (v. doc. n. 5 nel fascicolo dell’appellante, pag. nn. 16 e ss.), è anche vero che non si desume un’espressa riserva su altre servitù di passaggio, né vengono menzionati nelle altre pattuizioni pesi o vincoli, od opere visibili destinate espressamente al raggiungimento della particella 1402.
Se ne trae che, al momento dei tali compravendite non esisteva una servitù oggettivamente apparente in favore dei fondi dominanti, eccezion fatta per quella insistente sulla particella 1437 che, però, trova il limite imposto dalla scala a chiocciola che insiste (o comunque va ad incidere) sulla particella 1438.
Dunque, i fondi dominanti, come descritti nell’originario atto introduttivo del giudizio di primo grado non risultano essere stato strutturalmente collegato (in alcune delle due direzione di percorrenza) da opere permanenti alla particella 1401, mentre, la semplice utilizzazione del passaggio per raggiungere la particella 1402 e inversamente la particella 74 sub 21 del foglio 229, non equivale (anche perché ne difetta la prova) ad una destinazione oggettiva del fondo 1401 a servizio dei fondi dominanti. Inoltre, per giungere alla particella 1402 la destinazione dovrebbe risultare da opere insistenti sul fondo che si assume servente mentre la scala a chiocciola insiste su un fondo diverso (particella 1438), ciò che conduce ad escludere una destinazione strutturale del fondo 1401 a favore dei fondi di proprietà situati nelle particelle 74 sub 21 e 1402.
E non può neanche condividersi la natura giuridica di ‘pertinenza’ della scala a chiocciola situata sulla particella 1438 sostenuta dall’appellante perché ai sensi dell’art. 817 c.c. una pertinenza deve essere destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un bene e deve essere sotto il potere di fatto e di diritto del proprietario del bene principale mentre nel caso che ci occupa la scala insiste su di un’altra particella che non appartiene (più) al proprietario delle particelle 74 sub 21 e 1402. Invero, il vincolo pertinenziale non è configurabile quando manca la destinazione esclusiva dell’accessorio al bene principale (cfr. Cass. n. 20911/2021; Cass. n. 14599/2004), né può configurarsi una pertinenza quando la cosa accessoria è destinata al servizio di due beni appartenenti a soggetti diversi (cfr. Cass. Ord. n. 14599 del 30.7.2004).
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Del resto, le prove testimoniali sono utili soltanto per confermare il percorso effettuato da per arrivare alla casa di proprietà da un aoto e alla piscina dall’altro e confermare quanto già provato a mezzo rilievi fotografici; oltre al dato che il passaggio tra la particella 1401 e 1402 esisteva anche precedentemente all’anno 2011, mentre il resto è superato dagli atti di compravendita (v. doc. nn. 2 e 5 del fascicolo dell’appellante).
In conclusione, l’appellante non ha provato che per attraversare tutte le particelle descritte (e cioè quelle riferite al passaggio di percorrenza per arrivare alla proprietà, piscina ed annessi e ritorno) esisteva (ed esiste) un valido titolo acquisitivo che permetta di raggiungere il fondo servente, situato nella particella 1401, per giungere poi ad uno dei fondi dominanti, situato nella particella 1402, o inversamente di raggiungere l’altro fondo dominante, costituito dalla particella 21, transitando dallo stesso fondo servente, costituito dalla particella 1401. Giova ulteriormente rimarcare che non avendo acquisito il titolo per passare sulla scala a chiocciola di cui alla particella n. 1438 difetta, a prescindere dalla costituzione di una servitù che andrebbe ad incidere sul fondo servente, identificato dalla particella 1401, il concreto interesse a passare per quella particella con la finalità di raggiungere poi i fondi dominanti perché la particella 1401 seguendo il percorso che si diparte dalla particella 74 sub 21 non può essere raggiunta mentre partendo dalla particella 1402 tale accesso non consentirebbe di procedere oltre.
Peraltro, sia detto per inciso, dai rilievi aerei di google heart, menzionati dall’appellato nella comparsa di risposta in appello, si evince che il passaggio sulla particella 1401 per raggiungere dalla particella 21 la particella 1402, e viceversa, non è esclusivo.
E allora non può neanche configurarsi l”omessa pronuncia’ del Tribunale perché quando una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura l’impugnazione o motivo di impugnazione debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass. SS.UU. 8.8.2005 n. 16602; Cass., 27.12.2016 n. 27015 n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11.2.2011 n. 3386; Cass., 12.10.2007 n. 21431; Cass., 18.9.2006 n. 20118; Cass., 24.5.2006 n. 12372; Cass., SS.UU. 8.8.2005 n. 16602) vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13.10.2017 n. 24076; Cass., 27.12.2016 n. 27015).
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La definizione del secondo motivo di appello può ritenersi assorbito nel vaglio di quello che precede, ma va, comunque, rigettato non potendosi ravvisare alcuna nullità, né potendosi rilevare la tardività dell’eccezione in tal senso formulata dai convenuti assumendo che l’attore non era l’unico ed esclusivo proprietario dei fondi sui quali chiedeva accertarsi la servitù ex art. 1062 c.c.
Infatti, la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce solo se, al momento della cessazione dell’appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario, esistevano opere visibili e permanenti che rivelano l’esistenza del rapporto di subordinazione di fatto tra i fondi, e tale stato di fatto deve essere ricostruito con riferimento all’epoca in cui i fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario (cfr. Cass., n. 36384 del 29.12.2023). Ciò implica che il requisito dell’unicità del proprietario dei due fondi è essenziale ai fini della applicabilità dell’art. 1062 c.c..
E allora, posto che allorché i convenuti hanno sollevato la questione sul difetto di unicità del medesimo proprietario sulle particelle oggetto di accertamento ex art. 1062 c.c., si trattava, anziché di ‘eccezione’, di una ‘mera difesa’ atta a contrastare un elemento costitutivo della domanda stessa (cioè il presupposto di fatto per l’accertamento della servitù per destinazione), ne segue che il rilievo, non può (e non poteva) essere considerato ‘nuovo’ o ‘tardivo’ sol perché sollevato per mezzo del deposito della comparsa conclusionale.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile per bassa complessità) con applicazione dei parametri minimi, anche considerato che le questioni giuridiche trattate attengono soltanto al riesame di parte della domanda e, in definitiva, alla configurabilità o meno della servitù pedonale e di acquedotto ex art. 1062 c.c. nel passaggio dalle particelle 1437 e 1438 alla particella 1401 per poi poter raggiungere le proprietà esclusive situate nelle particelle 1402 e 21. Si deve, altresì, tenere conto dell’attività professionale profusa, del dichiarato valore della controversia, dell’importanza e della natura dell’affare, nonché del risultato conseguito.
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Si dà atto, infine, che l’appellante è tenuto al pagamento, ai sensi dell’art. 13, c.1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’appello proposto da ; condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 5.000,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge; l’appellante è tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente
dichiara che dovuto per l’appello.
Perugia, 20.1.2026.
Il Presidente est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME