Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 878/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6364/2019 depositata il 22.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6.9.2006 COGNOME NOME, proprietaria del terreno sito in Castelnuovo di Porto (RM), località Monte INDIRIZZO, INDIRIZZO (in catasto a foglio 1, particella 197), e del sovrastante fabbricato, per averlo acquistato da NOME NOME e NOME COGNOME con atto del AVV_NOTAIO del 20.11.2001, nonché delle particelle 300 e 301 dello stesso foglio (derivate dalla particella 57), adibite a strada di collegamento tra la INDIRIZZO e la particella 197, acquistate per 1/3 dai comproprietari NOME NOME e NOME COGNOME con atto del AVV_NOTAIO COGNOME in data 10.11.2005, e per i residui 2/3 dai comproprietari COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME con atto del medesimo AVV_NOTAIO del 24.3.2006, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, COGNOME NOME e COGNOME NOME,
comproprietari del terreno (particella 198 e 199 del foglio 1), con sovrastante fabbricato, dagli stessi acquistato con l’atto del AVV_NOTAIO del 16.12.2003 da COGNOME NOME e NOME, anch’esso collegato alla INDIRIZZO dalle particelle 300 e 301, per sentir dichiarare che i convenuti non avevano diritto di utilizzare tali particelle come passaggio per accedere alla loro proprietà dalla INDIRIZZO, per ottenere l’inibizione del passaggio, e comunque, in caso d’imposizione del passaggio sul suo fondo, la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità mensile.
2) Si costituivano nel giudizio di primo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiamavano in causa, debitamente autorizzati, i venditori COGNOME NOME e COGNOME NOME, per essere manlevati in caso di accoglimento dell’ actio negatoria servitutis della COGNOME, e nel merito chiedevano il rigetto delle domande avversarie, ed in via riconvenzionale l’accertamento che sulle particelle 300 e 301 del foglio 1 si era costituita una servitù di passaggio a favore delle loro particelle 198 e 199 dello stesso foglio per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, ed in subordine la costituzione coattiva di tale servitù di passaggio, in quanto senza la strada insistente sulle particelle 300 e 301, le particelle 198 e 199 erano intercluse.
3) Si costituivano in primo grado i chiamati in causa COGNOME NOME e NOME, che oltre a chiedere di accertare la sussistenza della servitù di passaggio sulle particelle 300 e 301 del foglio 1 a favore delle particelle 198 e 199 da loro vendute a COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedevano di annullare perché concluso dal loro rappresentante, NOME NOME, in conflitto di interessi, l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 24.3.2006 col quale COGNOME NOME aveva acquistato i 2/3 delle particelle 300 e 301 del foglio 1.
Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con la sentenza n. 308/2014 del 5.2.2014, respingeva l’ actio negatoria servitutis di COGNOME NOME, ed accertava la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sulle particelle 300 e 301 fino al cancello sulla INDIRIZZO a favore del fondo di proprietà di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, compensando tra tutte le parti le spese processuali.
Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado COGNOME NOME, e la Corte d’Appello di Roma, nella resistenza delle altre parti, con la sentenza n.6364/2019 del 24.9/22.10.2019, accoglieva parzialmente l’appello, accogliendo l’ actio negatoria servitutis di COGNOME NOME, in quanto unica proprietaria delle particelle 300 e 301 del foglio 1, ma rigettando la domanda della stessa di risarcimento dei danni subiti, ed accertava che non si era costituita per destinazione del padre di famiglia alcuna servitù di passaggio su quelle particelle a favore della proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannando in solido COGNOME NOME e NOME al pagamento in favore della COGNOME delle spese processuali di primo grado e dichiarando compensate le spese tra tali soggetti per il secondo grado di giudizio, e per entrambi i gradi quanto al rapporto processuale instauratosi tra COGNOME NOME da un lato e COGNOME NOME e COGNOME NOME dall’altro.
La sentenza di secondo grado, oltre a riconoscere la proprietà esclusiva delle particelle 300 e 301 del foglio 1 del NCT del Comune di Castelnuovo di Porto in capo a COGNOME NOME, sulla base degli atti di acquisto dalla stessa invocati, ha escluso che possa essersi costituita la servitù di passaggio sulle stesse per destinazione del padre di famiglia a favore della proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME, risultando implicitamente rinunciate le ulteriori domande
di usucapione e di costituzione coattiva di servitù di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In tal senso la sentenza ha evidenziato che dopo l’acquisto in comune il 19.11.1981 delle originarie particelle 57 e 53 del foglio 1 da parte di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e delle rispettive mogli, erano state ricavate dalla proprietà comune, a seguito di frazionamento, le particelle 196, 197, 198 e 57 (quest’ultima destinata a strada), ma con gli atti di compravendita del 21.1.1987 del AVV_NOTAIO i suddetti comproprietari avevano trasferito a NOME e NOME COGNOME la particella 197, a COGNOME NOME e NOME la particella 198, ed a COGNOME NOME e NOME la particella 196, lasciando invece in comproprietà la particella 57 (dalla quale sono poi derivate le particelle 300 e 301) destinata a strada di accesso dei lotti, per cui le coppie di comproprietari delle particelle 196, 197 e 198 avevano usufruito delle particelle 300 e 301 solo in quanto comproprietari per 1/3 ciascuna delle stesse, e non perché fosse stata costituita una servitù di passaggio a carico delle particelle 300 e 301 ed a favore delle particelle 196, 197 e 198 per raggiungere da esse la INDIRIZZO.
L’impugnata sentenza ha evidenziato come ostativo alla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. fosse stato il principio nemini res sua servit , in quanto al momento della divisione della particella 57 dalle particelle 196, 197 e 198, non esisteva identità nell’intestazione delle stesse, per essere i comproprietari per ½ delle particelle 196, 197 e 198 nel contempo comproprietari per 1/6 e con altri soggetti della particella 57, adibita a strada, e quindi impossibilitati a costituire su quest’ultima una servitù a favore delle rispettive particelle 196, 197 e 198, e nel contempo ha trovato conferma dell’inesistenza delle servitù di passaggio negli atti di acquisto delle particelle 196, 197 e 198 successivamente conclusi da COGNOME
NOME con NOME e NOME COGNOME il 20.11.2001, e da COGNOME NOME e COGNOME NOME con COGNOME NOME e NOME il 16.12.2003, che a tale servitù non facevano specifico riferimento, e nella circostanza che COGNOME NOME ha poi acquistato i diritti per 1/3 sulla particella 57 (poi 300 e 301) dai comproprietari NOME e NOME COGNOME con atto del AVV_NOTAIO in data 10.11.2005, e poi i diritti per i residui 2/3 dai comproprietari COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME con atto del medesimo AVV_NOTAIO del 24.3.2006, senza che in tali atti si facesse menzione dell’esistenza di servitù gravanti sulla proprietà alienata alla COGNOME a favore dei lotti ricavati dal precedente frazionamento.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 22.10.2019, ed asseritamente notificata il 23.10.2019, ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, spedendolo per la notifica alle altre parti il 20.12.2019, affidandosi a tre motivi, e resistono con separati controricorsi COGNOME NOME da un lato, e COGNOME NOME e COGNOME NOME dall’altro, che hanno invece aderito al ricorso della Rog.
Hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultima previo deposito di procura degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, subentrati all’originario legale, AVV_NOTAIO, deceduto nelle more.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esclusa l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per non avere la ricorrente depositato entro venti giorni dall’ultima notificazione la copia della sentenza che le sarebbe stata notificata a mezzo pec il 23.10.2019, in quanto, benché COGNOME NOME si sia limitata a depositare copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica (vedi allegato 1 al ricorso), il ricorso é stato consegnato all’ufficiale giudiziario con invio delle
notifiche in data 20.12.2019, e quindi prima che decorresse il termine breve di 60 giorni dell’impugnazione dell’art. 325 comma 2° c.p.c. sia dalla data dell’asserita ricezione della notifica della sentenza impugnata (23.10.2019), sia dalla data di pubblicazione della stessa (22.10.2019).
Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare che allorquando, in una situazione di mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, emerga che la notifica del ricorso è avvenuta comunque entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, l’omesso deposito della copia con la relata non determina -sia pure sulla base del solo esame del ricorso al momento del suo deposito, in relazione al quale il deposito della copia autentica con la relata doveva a pena di improcedibilità essere compiuto -alcuna incertezza sull’esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibile notificazione della sentenza (Cass. ord. 27.12.2023 n.36082; Cass. sez. un. 6.7.2022 n. 21349; Cass. ord. 7.6.2021 n.15832; Cass. ord. 22.7.2019 n. 19695; Cass. ord. 30.4.2019 n.11386).
9) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (segnalato alla pagina 13 della comparsa di risposta in primo grado ed alla pagina 3 della comparsa di costituzione in appello), individuato nella clausola dell’art. 2 dell’atto del AVV_NOTAIO del 16.12.2003, col quale COGNOME NOME insieme a COGNOME NOME aveva acquistato la proprietà delle particelle 198 e 199 del foglio 1 del NCT del Comune di Castelnuovo di Porto da COGNOME NOME e NOME, nella quale si indicava ‘ la vendita é fatta e accettata con tutti di detto immobile gli annessi e connessi, usi e diritti, azioni e ragioni…nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come parte venditrice si possiede, nulla escluso od eccettuato’, posto che l’immobile
oggetto di vendita nell’articolo 1 del precedente atto di acquisto dei suoi danti causa, i coniugi COGNOME NOME e NOME, a rogito del AVV_NOTAIO del 21.1.1987, rep. n. 39913, racc. n.8554, era stato indicato come ‘ avente accesso dal vialetto distinto in catasto al foglio 1, particella 57 ‘, per cui sarebbe stato evidente che l’immobile trasferitole era anche comprensivo del vialetto ubicato sulla particella 57 del foglio 1 (poi particelle 300 e 301), adibito a strada per l’accesso alle particelle 198 e 199 dalla INDIRIZZO.
Il primo motivo é inammissibile, anzitutto perché non é vero che la suddetta clausola non sia stata considerata dall’impugnata sentenza, che alla pagina 7 ha espressamente richiamato le clausole contrattuali degli atti del AVV_NOTAIO del 21.1.1987, che si riferivano all’accesso alle particelle poi acquistate da COGNOME NOME e COGNOME NOME, riconducendo però tale accesso per le particelle 198 e 199 al permanere della comproprietà dei coniugi COGNOME NOME e NOME sulla particella 57 (poi particelle 300 e 301) per 1/3, e non alla costituzione di una servitù di passaggio sulla particella 57 a favore dei suddetti fondi poi venduti da COGNOME NOME e NOME a COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 16.12.2003, rep. n.39913, racc. n. 8554, il cui articolo 2 si é sopra testualmente riportato.
Tale articolo non é stato ritenuto decisivo, in quanto contenente una mera formula di stile, come del resto dimostrato dal fatto che la stessa COGNOME nel giudizio di primo grado non aveva invocato tale disposizione per fondare il proprio asserito diritto di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 198 e 199 acquistate, bensì sulla pretesa costituzione di quel diritto per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, o in subordine per costituzione coattiva di servitù a favore di fondi interclusi, e sul fatto che a sua volta COGNOME NOME, per garantirsi il passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301), ha provveduto ad acquistarla
per 1/3 dai comproprietari COGNOME NOME e NOME COGNOME con atto del AVV_NOTAIO in data 10.11.2005, e per i residui 2/3 dai comproprietari COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME con atto del medesimo AVV_NOTAIO del 24.3.2006, il che evidentemente non sarebbe avvenuto se già con gli atti del AVV_NOTAIO del 21.1.1987, fossero state costituite le servitù di passaggio a favore delle particelle frazionate sulla particella 57 (poi 300 e 301).
10) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ. assumendo che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente escluso la costituzione della servitù di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 197 e 198, da lei acquistate insieme a COGNOME NOME da COGNOME NOME e NOME, in quanto in tale atto di acquisto non sarebbe stata espressamente menzionata l’esistenza della strada sulla particella 57, in realtà desumibile dal sopra richiamato articolo 2, dimenticando che l’art. 1062 cod. civ. presuppone solo che due fondi già appartenenti ad un unico proprietario, o agli stessi comproprietari, prima della divisione, vengano a trovarsi in una condizione di fatto apparente di asservimento al momento della divisione, senza bisogno che nell’atto che realizza la divisione venga manifestata una volontà negoziale di asservimento, esclusa solo l’ipotesi in cui sia manifestata espressamente una volontà contraria alla costituzione della servitù.
Il secondo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha fatto discendere il mancato riconoscimento della servitù di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 198 e 199 acquistate in comproprietà con COGNOME NOME da COGNOME NOME dalla mancanza nel loro titolo di acquisto, come nel titolo di
acquisto di COGNOME NOME, di un’espressa menzione dell’esistenza di un accesso dalla strada comune esistente sulla particella 57 (poi 300 e 301), e quindi di una volontà negoziale espressa di trasferimento della servitù in questione, ma dalla circostanza che al momento della vendita fatta da COGNOME NOME e COGNOME NOME a COGNOME NOME e COGNOME NOME delle particelle 197 e 198 con l’atto del AVV_NOTAIO del 16.12.2003, rep. n. 39913, racc. n.8554, tali particelle non erano di proprietà degli stessi comproprietari della particella 57 (poi 300 e 301), che già in precedenza quando la costituzione della servitù stradale era stata solo prevista, era stata divisa dalle particelle 198 e 199.
Le particelle 198 e 199, infatti, erano solo di COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre la particella 57 era oggetto di comproprietà in pari quote, oltre che da parte di essi, anche da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, che non hanno partecipato all’atto del 16.12.2003 COGNOME, per cui mancava il presupposto dell’identità del proprietario dei fondi divisi richiesto dall’art. 1062 cod. civ. e nessuna servitù di passaggio poteva essere costituita convenzionalmente sulla particella 57 con quell’atto.
Al tempo stesso é stato richiamato il principio romanistico nemini res sua servit per indicare che nessun soggetto può costituire una servitù su un fondo di sua proprietà, o comproprietà, a favore di altro fondo di sua proprietà, o comproprietà, essendo caratteristica propria delle servitù di passaggio quella della diversa titolarità del fondo dominante e del fondo servente, per cui anche quando con gli atti del AVV_NOTAIO del 21.1.1987 le particelle 197, 198 e 199 del foglio 1 sono state separate dai comproprietari NOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME dalla particella 57 (poi 300 e 301), rimasta invece di proprietà comune, non si é costituita alcuna servitù di passaggio sulla particella 57 a favore delle particelle 197,
198 e 199, in quanto le coppie di comproprietari di esse erano già comproprietarie della particella 57 destinata alla futura creazione della strada di collegamento alla INDIRIZZO, e non vi era quindi alcuna necessità di costituire su quest’ultima la servitù di passaggio. La mancanza nell’atto di acquisto di COGNOME NOME e COGNOME NOME di menzione dell’esistenza di una strada di collegamento (particella 57 poi 300 e 301) tra le particelle 198 e 199 e la INDIRIZZO, é stata rammentata dalla sentenza impugnata, non per giustificare la mancata applicazione dell’art. 1062 cod. civ., ma per dare conferma della ricostruzione su base documentale compiuta del fatto che gli originari unici comproprietari di tutte le particelle, allorché le avevano divise, previo frazionamento, nelle particelle 197, 198 e 199, attribuendole ciascuna in comproprietà a tre diversi cognati con le rispettive mogli, non avevano inteso costituire sulla particella 57 (poi 300 e 301), che era solo destinata a diventare strada comune, alcuna servitù di passaggio per il raggiungimento della INDIRIZZO, avendo essi mantenuto la comproprietà della particella 57, ed ulteriore conferma di tale ricostruzione é stata correttamente individuata nel fatto che COGNOME NOME per assicurarsi il passaggio dalla sua particella 197 attraverso la particella 57 (poi 300 e 301) alla INDIRIZZO, ha successivamente acquistato i diritti di comproprietà su tale ultima particella dai suoi comproprietari con gli atti del AVV_NOTAIO del 10.11.2005 e del 24.3.2006.
11) Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ., sostenendo che l’impugnata sentenza avrebbe errato nell’interpretazione di quella norma attribuendo rilievo all’elemento soggettivo -psicologico del padre di famiglia, affermando che i comproprietari dell’originaria proprietà comune dopo la separazione delle particelle 197, 198 e 199 (pretesi fondi
dominanti) dalla particella 57, adibita a strada di accesso dalla INDIRIZZO, avrebbero continuato ad utilizzare quest’ultima particella come comproprietari e non come fondo servente, anziché considerare l’oggettiva condizione di asservimento della particella 57 alle particelle 197, 198 e 199 al momento della divisione, che era poi rimasta anche quando in seguito le singole particelle 197, 198 e 199 erano state vendute, la prima a COGNOME NOME, e le altre due a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Anche il terzo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, già esposta nel trattare del precedente motivo. Ed invero l’impugnata sentenza non ha valorizzato l’elemento soggettivo del padre di famiglia, che può avere rilievo sul piano negoziale solo ai fini dell’esclusione e non della costituzione della servitù di passaggio, che piuttosto sorge ex lege quando all’atto della divisione di due fondi aventi in precedenza un unico proprietario, o gli stessi comproprietari, risulti apparente in base ad opere visibili e permanenti, l’esistenza di una condizione di fatto di asservimento di un fondo all’altro. La Corte d’Appello ha piuttosto valorizzato il fatto che al momento della divisione della particella 57 (poi 300 e 301) dalle particelle 197, 198 e 199 con gli atti del AVV_NOTAIO del 21.1.1987, essendo la particella 57, destinata a diventare in futuro strada di collegamento dei fondi frazionati con la INDIRIZZO, rimasta in proprietà comune alle coppie di comproprietari delle particelle 197, 198 e 199, non può essersi costituita alcuna servitù in favore di esse sulla particella 57, della quale tali coppie già godevano quali comproprietarie, tanto più che neppure risulta che già all’epoca della divisione della proprietà comune esistessero opere visibili e permanenti che rendessero palese l’asservimento.
In base al principio della soccombenza COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, che hanno aderito al ricorso della prima, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali del
giudizio di legittimità di COGNOME NOME liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, AVV_NOTAIO, mentre nulla va disposto per le spese relativamente all’intimato COGNOME NOME.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in solido al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese e €2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario AVV_NOTAIO.
Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024