SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 996 2025 – N. R.G. 00001173 2023 DEPOSITO MINUTA 20 11 2025 PUBBLICAZIONE 20 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Salerno 2^ Sezione Civile
R.G. 1173/2023
La Corte d’Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente;
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere;
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1173/2023 del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 1796 del 15 settembre 2023 non notificata, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 135/2013 R.G.;
TRA
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO , unitamente ai quali elegge domicilio digitale al suddetto recapito p.e.c. e domicilio fisico in Salerno alla INDIRIZZO ;
-Appellante –
CONTRO
e rappresentati e difesi in primo grado dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Nocera Inferiore alla INDIRIZZO, nonché ex lege al recapito p.e.c. indicato;
*
avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1796 del 15 settembre 2023 non notificata, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 135/2013 R.G. (azioni in materia di diritti reali, possesso, trascrizione).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l’intestata Corte di Appello di Salerno , l’ appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1796 del 15 settembre 2023 non notificata, resa dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 135/2013 R.G., con la quale così è stato deciso: ‘Accoglie le domande di parte attrice e per l’effetto: a) Condanna il sig. a trasformare le due finestre e la luce irregolare in luci, come specificato in parte motiva. b) Condanna il sig. a rimuovere la parte esterna della canna fumaria, come specificato in parte motiva. 2) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice. 3) Condanna il sig. al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 480,00 per spese vive ed € 5.000,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generali 15%, nonchè c.p.a. ed i.v.a. se dovute, con attribuzione all’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo’ .
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 gennaio 2013, i coniugi e
onvenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, esponendo di essere comproprietari di un immobile sito in Nocera Inferiore alla INDIRIZZO, facente parte del complesso condominiale denominato ‘INDIRIZZO‘, edificato in aderenza al fabbricato sito al INDIRIZZO, nel qu ale è ubicato l’appartamento di proprietà del convenuto.
Gli attori lamentavano che, in occasione di lavori di ristrutturazione effettuati presso l’unità immobiliare di fossero state realizzate tre aperture finestrate in violazione delle distanze legali previste per le vedute, con conseguente costituzione, contra legem , di una servitù (di fatto) di veduta a carico del loro immobile, nonché l’installazione di una canna fumaria parimenti posta in violazione delle distanze previste dalla normativa vigente. Chiedevano pertanto l’eliminazione delle opere ass eritamente illegittime e il ripristino dello stato dei luoghi, con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’azione possessoria di manutenzione per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 1170 c.c.,
essendo decorso oltre un anno dalla presunta turbativa. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande attrici, deducendo, quanto alla servitù di veduta, l’intervenuto acquisto per usucapione, e spiegava domanda riconvenzionale volta all’accertamento d el relativo diritto. Eccepiva, altresì, la nullità parziale dell’atto introduttivo ex artt. 163 e 164 c.p.c., nella parte concernente la realizzazione della canna fumaria, per carenza di specificità e per insussistenza di violazioni in tema di distanze. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande attoree, l’accoglimento della riconvenzionale e la condanna RAGIONE_SOCIALE attori ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con vittoria di spese. Nel corso del giudizio, la difesa del convenuto -con specifico riferimento alla servitù di veduta e di affaccio oggetto della domanda riconvenzionale -ha dedotto che la propria ricostruzione dei fatti fosse supportata da elementi documentali e tecnici, volti a dimostrare l’esistenza di una servitù esercitata, sin dall’origi ne, mediante l’utilizzo di un terrazzo insistente sull’immobile di proprietà del medesimo.
Espletata prova per testi, nonché disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del 26 aprile 2019, la parte convenuta ha eccepito l’intervenuta alienazione a terzi dell’immobile oggetto di causa da parte RAGIONE_SOCIALE attori, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e chiedendo, pertanto, che fosse dichiarata l’ina mmissibilità delle domande originariamente proposte, con conferma delle conclusioni già rassegnate.
Gli attori, odierni appellati, si sono opposti all’eccezione sollevata, affermando di conservare un interesse alla definizione della controversia, in ragione della possibilità di esercitare una futura azione risarcitoria.
Il Giudice di primo grado, preso atto delle richieste e considerato il carico di ruolo, ha disposto il rinvio dell’udienza all’8 novembre 2019 per la prosecuzione del giudizio. All’udienza del 8 novembre 2019, le parti, nel confermare le rispettive conclusioni già formulate, hanno insistito per la decisione della causa. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza nr. 1796 del 15 settembre 2023 non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 135/2013 R.G., il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, ha statuito quanto segue: ‘ Accoglie le domande di parte attrice e per l’effetto: a) Condanna il sig. a trasformare le due finestre e la luce irregolare in luci, come specificato in parte motiva. b) Condanna il sig. a rimuovere la parte esterna della canna fumaria, come specificato in parte motiva. 2) Rigetta
le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice. 3) Condanna il sig. al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 480,00 per spese vive ed € 5.000,00 per competenze professionali oltre rimborso spese generali 15%, nonchè c.p.a. ed i.v.a. se dovute, con attribuzione all’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo ‘ . Con la proposizione del gravame, l’Appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio: ‘ IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE sospendere, ai sensi dell’art. 283 del codice di procedura civile, anche inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ovvero fissare udienza di discussione nella quale, in contraddittorio tra le parti, pronunciare la chiesta sospensione dell’esecuzione; NEL MERITO – alla luce delle considerazioni svolte in diritto quanto al profilo della sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e pe r l’effetto dichiarare inammissibile la domanda originariamente formulata con l’atto di citazione ai sensi dell’art. 949 del codice civile e volta ad ottenere la rimozione delle opere che controparte assume illegittime; – alla luce delle considerazioni svolte in diritto quanto alla sopravvenuta carenza in capo agli attori dell’interesse ad agire ai sensi dell’artt. 100 c.p.c., annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare inammissibili tutte le domande formulate dagli stessi in co rso di causa; ANCORA NEL MERITO annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l’effetto rigettare la domanda di accertamento di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra illustrate nel merito; IN VIA ISTRUTTORIA, OVE RITENUTO NECESSARIO AI FINI DELLA DECISIONE DEL MERITO disposta la rinnovazione della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 196 c.p.c., integrare il quesito posto al consulente d’ufficio con le seguenti specificazioni, già espressamente formulate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositate in primo grado: (a) accertare, tenendo conto della già esistente servitù di veduta ed affaccio dal terrazzo del Sig. la scarsa ril evanza delle modifiche apportate dall’appellante alla sua proprietà rispetto al diritto RAGIONE_SOCIALE appellati di usufruire pienamente dei loro cespiti (art. 1067 del codice civile); (b) accertare, tenendo conto dell’inesistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE appellati di sopraelevare l’immobile che era di loro proprietà e la conseguente irrilevanza dell’occupazione della colonna d’aria ad esso sovrastante, la regolarità della canna fumaria installata dall’appellante rispetto al limite imposto dall’art. 890 del codice civile ( tenere la distanza necessaria a ‘preservare il fondo vicino da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza’). Con vittoria di spese e competenze di causa oltre alla condanna dell’attrice per lite temeraria secondo equità e giustizia ‘ .
Il gravame si basa sui motivi di impugnazione di seguito sintetizzati.
– sulla non rilevata sopravvenuta carenza di
legittimazione attiva e sulla non rilevata sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile -L’ appellante sostiene che, come già eccepito nel giudizio di primo grado, in particolare alle udienze del 26 aprile 2019 e dell’8 novembre 2019, gli attori avrebbero perso, nel corso del processo, sia la legittimazione attiva sia l’interesse alla definizione nel merito della controversia, in ragione del l’intervenuta alienazione a terzi dell’immobile oggetto di causa. Secondo l’ appellante, tale evento avrebbe determinato la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi per la valida prosecuzione del giudizio, con particolare riferimento alla legitimatio ad causam e all’interesse ad agire, quest’ultimo richiesto dall’art. 100 c.p.c. in ogni fase del processo. In conseguenza di ciò, l’ appellante avrebbe chiesto, già dinanzi al Tribunale, che le domande attoree fossero dichiarate inammissibili. L’ appellante evidenzia, infine, che la sentenza di primo grado non si sarebbe pronunciata sulla questione, omettendo ogni valutazione espressa in ordine alla sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse ad agire, così come alle eccezioni sul punto regolarmente formulate nel corso del giudizio.
S ull’omessa pronuncia in merito al difetto di legitimatio ad causam -L’ appellante, proseguendo nella ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio, richiama la nozione di ‘legitimatio ad causam’ , intesa come la necessità che il diritto affermato nella domanda venga dedotto come proprio da chi propone la domanda e nei confronti del soggetto contro il quale essa è proposta, ovvero della titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva fatta valere nel giudizio, quale elemento costitutivo essenziale della domanda. Alla luce di tali premesse, l’ appellante deduce che, in virtù delle circostanze sopravvenute in fatto, alla data della pronuncia impugnata nessuno dei due attori originari sarebbe stato più titolare della legitimatio ad causam in relazione all’azione negatoria pr omossa, e pertanto non sarebbero risultati più legittimati a chiedere la rimozione delle opere contestate, non essendo più titolari di alcun diritto reale sull’immobile asseritamente inciso dalle presunte servitù .
L’ appellante lamenta, inoltre, che sulla questione in esame -ovvero sulla sopravvenuta carenza della legitimatio ad causam e dell’interesse ad agire la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione, nemmeno sotto forma di obiter dictum , con conseguente nullità per omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente sollevata e rilevante ai fini della decisione. S ull’omessa pronuncia in merito al difetto di interesse ad agire L’ appellante sostiene, inoltre, che, anche qualora si volesse ammettere, per mera ipotesi, la permanenza di una
qualche legittimazione attiva in capo al , la decisione impugnata dovrebbe comunque rilevare, in termini altrettanto assorbenti, la carenza in capo a quest’ultimo dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., interesse che, come delineat o dalla giurisprudenza di legittimità, consiste nella necessità per la parte di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non potrebbe essere conseguito in assenza dell’intervento del giudice. L’accertamento di tale requisito che, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere fin dalla proposizione della domanda e permanere sino alla decisione -è da compiersi, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., in via preliminare rispetto all’esame del merito della causa. Inoltre , l’ a ppellante lamenta l’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, osservando che la decisione impugnata non svolgerebbe alcuna valutazione in merito alla sussistenza del requisito dell’interesse ad agire in capo alla parte attrice, con conseguent e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione su un’eccezione di rito correttamente proposta.
ERROR IN IUDICANDO – NEL MERITO – INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO DAGLI APPELLATI -L’ appellante
deduce, altresì, che, a prescindere dalle eccezioni di rito già formulate, la decisione di primo grado risulterebbe viziata anche sotto il profilo del merito, per avere il Tribunale incautamente aderito, senza un’adeguata valutazione critica, all e conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio, la cui relazione ad avviso dell’ appellante -presenterebbe carenze istruttorie e valutative rilevanti. Secondo l’Appellante, il CTU avrebbe ecceduto i limiti del proprio incarico, esprimendosi su profili giuridici che esulerebbero dalle competenze tecniche affidategli, in particolare in o rdine all’esistenza e all’ampiezza del diritto di veduta esercitato dal terrazzo dell’immobile dell’ a ppellante sul fondo all’epoca di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, nonché alla legittimità della canna fumaria installata sul medesimo immobile.
In merito al primo profilo, l’ appellante sostiene che il CTU, sollecitato ad accertare la sussistenza di un preesistente diritto di veduta esercitato dal terrazzo, avrebbe impropriamente spostato l’attenzione sulle ‘finestrelle’ oggetto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE attori, trascurando la diversa prospettiva da cui sarebbe stata formulata la domanda riconvenzionale. Il consulente, inoltre, si sarebbe espresso su elementi normativi e interpretativi, affermando, tra l’altro, che ‘il diritto di veduta dalla terrazza non implica l’estensione dello stesso lungo tutta la facciata’ , senza tener conto -secondo la prospettazione dell’Appellante -della documentazione prodotta, che attesterebbe l’esercizio del diritto di veduta dal terrazzo medesimo.
Quanto al secondo profilo, relativo alla canna fumaria, il CTU avrebbe apoditticamente affermato l”illegittimità’ dell’opera, senza tener conto ad avviso dell’ appellante -dell’inesistenza, in capo agli attori, di un diritto di sopraelevazione preesistente o leso, né dei titoli edilizi eventualmente rilasciati o delle caratteristiche costruttive dell’impianto.
L’ appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare i rilievi tecnici formulati dal consulente di parte convenuta.
Alla luce di quanto esposto, l’Appellante conclude nel senso della necessità di riformare la sentenza impugnata, previa eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, e di rigettare integralmente le domande attoree.
Sulla servitù di veduta ed affaccio cui è da sempre assoggettato l’immobile precedentemente di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori -L’ appellante insiste nel ribadire la totale infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande formulate dagli appellati nel giudizio di primo grado; a fondamento della propria posizione, richiama le caratteristiche strutturali e storiche dell’immobile di sua proprietà, sostenendo che lo stesso avrebbe mantenuto nel tempo le medesime peculiarità architettoniche sin dalla sua edificazione, risalente agli inizi del secolo scorso.
L’ appellante deduce infine che la sentenza impugnata risulterebbe viziata: per omessa motivazione, nella parte in cui non verrebbe esaminato il complesso della documentazione e delle eccezioni formulate a sostegno della servitù; per travisamento della domanda riconvenzionale e delle risultanze istruttorie; per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui si riterrebbe che la domanda riguardasse le finestre (anziché il terrazzo) e che la servitù fosse ‘non provata’, in contrasto con la documentazione prodotta in atti.
Sulla realizzazione della canna fumaria -L’ appellante deduce che la domanda formulata dagli appellati in primo grado sarebbe completamente infondata nel merito, poiché, nella realizzazione della canna fumaria oggetto di causa, egli avrebbe puntualmente osservato i limiti imposti dall’art. 890 c.c.. L’ appellante afferma che la decisione impugnata risulterebbe affetta da una sostanziale assenza di motivazione sulle questioni relative alla regolarità della canna fumaria e sulla corretta applicazione dell’art. 890 c.c., con conseguente erroneità della pronuncia di primo grado. Con comparsa di costituzione e risposta, regolarmente notificata alla controparte, si sono costituiti in giudizio e istando
‘ Preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità ex art. 348ter cpc, subordinatamente, nel merito, per il rigetto dell’appello, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza e con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario ‘ . Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall’Appellato .
Inammissibilità per difetto dei requisiti ex art. 342 cpc Gli appellati,
e deducono preliminarmente l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, la totale infondatezza, in fatto e in diritto, dell’ impugnativa proposta dall’ appellante. Essi eccepiscono, altresì, l’inutilizzabilità e l’inammissibilità di tutte le produzioni documentali non depositate nel giudizio di primo grado, nonché di tutte le istanze che -a loro dire -costituirebbero domande nuove. Gli appellati sostengono che l’impugnazione proposta dall’Appellante dovrebbe ritenersi inammissibile poiché non risponderebbe ai criteri prescritti dall’art. 342 c.p.c. .
Infondatezza dell’atto di appello nel merito -Le parti appellate osservano che la sentenza n. 1796/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata tra il 14 e il 15 settembre 2023, risulterebbe immune da vizi logici e motivazionali e, per tale ragione, andrebbe confermata in ogni sua parte, con conseguente rigetto dell’impugnazione.
In risposta alle contestazioni avversarie, e ritengono opportuno ricostruire i passaggi significativi della vicenda. In particolare, essi sottolineano che, al momento dell’instaurazione del primo grado, entrambi erano comproprietari dell’immobile che si affermava interessato dall’apertura illegittima delle tre finestre e dalla realizzazione della canna fumaria. La documentazione versata nel giudizio originario -si precisa -attesterebbe: -la legittimazione attiva del Sig. in forza del rogito trascritto l’8.6.1996; -quella della Sig.ra in base all’atto trascritto il 19.6.2015, la cui ‘Provenienza’ farebbe espresso riferimento ai diritti di comproprietà in suo favore. Secondo i resistenti, il Sig. , proprietario di quota nel 1996, acquisiva l’intera proprietà nel febbraio 2013, comprensiva della quota della rivendendola poi con rogito del Notaio (rep. 152477, racc. 38441), trascritto il 19.6.2015. Essi sostengono che, alla data della citazione (gennaio 2013), i due fossero pienamente legittimati ad intraprendere l’azione. La successiva alienazione del bene -si aggiunge -non avrebbe inciso sulla legittimazione processuale, poiché nello stesso atto di trasferimento, all’art. 2, lett. F, pag. 8, le parti avevano convenuto espressamente che il giudizio in corso sarebbe proseguito a cura di
, attribuendogli ogni onere ed utilità derivante dall’esito della causa. Sulla scorta di tali premesse, i controricorrenti ritengono priva di pregio l’eccezione dell’ appellante.
Quanto alle doglianze rivolte alla consulenza tecnica, le parti vittoriose in primo grado evidenziano come il CTU abbia puntualmente replicato a tutte le osservazioni del CTP di sia con riguardo alla preesistenza delle aperture, sia alla canna fumaria, sia al presunto diritto di veduta. Per tali ragioni, le istanze istruttorie formulate da -si prosegue -dovrebbero essere rigettate, oltre che perché prive di fondamento, anche perché proposte in modo irrituale.
Quanto alla censura relativa alla condanna alle spese, i resistenti osservano che tale statuizione sarebbe pienamente conforme ai criteri legali, essendo state applicate le tabelle ministeriali a fronte dell’accoglimento della domanda attorea e del rigetto di quella convenuta.
In definitiva, le parti appellate concludono affermando che, anche sotto il profilo del merito, l’impugnazione dell’Appellante risulterebbe del tutto infondata, sì da imporre la conferma integrale della decisione di primo grado.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 18.01.2024, la trattazione orale dell’udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 22.02.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con ordinanza collegiale del 29.02.2024, q uesta Corte ha disposto l’accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1796/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, sul solo presupposto del pericolo grave ed irreparabile. Con provvedimento del 05.03.2024, è stata fissata l’udienza del 27/02/2025 dinanzi al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle Parti dei termini perentori di cui all’art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.01.2025, la trattazione orale dell’udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 27.02.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 19.02.2025, è stato disposto il rinvio di ufficio dell’udienza al 23/10/2025. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale dell’udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza,
con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2446/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l’ appellante censura la sentenza n. 1796 del 15 settembre 2023 del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, per avere erroneamente accolto la domanda originariamente formulata con l’atto di citazione ai sensi dell’art. 949 del codice civile, volta ad ottenere la rimozione delle opere assunte dalla controparte quali illegittime, e, nello specifico, deduce: la carenza di legittimazione e di interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE originari attori, per intervenuta alienazione dell’immobile nelle more del giudizio di primo grado; l’erroneità della ricostruzione tecnica operata dal CTU e la conseguente erroneità delle statuizioni concernenti le finestre e la canna fumaria; la preesistenza di una servitù di veduta esercitata dal proprio terrazzo, che avrebbe escluso la configurabilità di qualsiasi illegittimità nelle aperture realizzate; il contrasto delle conclusioni peritali con gli artt. 890, 901, 902, 907 e 1067 c.c.; l’erroneità della regolazione delle spese.
Si rende necessario esaminare le eccezioni preliminari di rito sollevate dagli appellati, che devono essere vagliate in via prioritaria, in quanto attinenti ai presupposti di ammissibilità del gravame, per poi procedere all’esame del merito della domanda. Va disattesa l’eccezione sollevata dagli appellati circa l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. . L’atto di appello, pur articolato in forma estesa, contiene la chiara indicazione dei capi impugnati, lo sviluppo dei motivi specifici di censura, nonché l’indicazione delle norme violate e la motivazione delle richieste istruttorie; la sua attenta lettura consente di evincere con chiarezza le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che peraltro anche le parti appellate dimostrano di aver ben compreso e che ha specificamente confutato. Nello specifico, l’atto di appello: individua i capi della sentenza impugnati (finestre, canna fumaria, CTU, legittimazione, spese); contesta analiticamente la ricostruzione tecnica svolta in primo grado; propone diversa ricostruzione fattuale e giuridica; indica specificamente le norme di diritto civile e processuale che si assumono violate. Ne consegue che l’appello soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 342 c.p.c. SULL’OMESSA PRONUNCIA IN MERITO AL DIFETTO DI LEGITIMATIO AD CAUSAM ‘ -L’ appellante ha dedotto la carenza sopravvenuta di legittimazione attiva di
e
assumendo che, avendo essi alienato l’immobile nel
corso del giudizio di primo grado (atto di compravendita trascritto il 19.6.2015), avrebbero perso la titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio e, conseguentemente, la qualità di parti necessarie del processo.
Il motivo non è fondato.
È pacifico che alla data della citazione introduttiva (gennaio 2013) il fosse comproprietario del bene (rogito 8.6.1996), mentre la comproprietà della Sig.ra è attestata dal titolo richiamato nella ‘Provenienza’ dell’atto trascritto il 19.6.2015.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la legittimazione ad agire si valuta esclusivamente al momento dell’introduzione della causa. Poiché l’azione è stata promossa per tutelare la consistenza materiale dell’immobile (luci, vedute, sporti), la legittimazione attiva originaria sussisteva integralmente . L’art. 111, primo comma, c.p.c. dispone: ‘Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie’ . La disposizione riflette il principio della perpetuatio legitimationis , volto a garantire la stabilità soggettiva del processo. Ne consegue che: il trasferimento dell’immobile non determina estinzione della legittimazione attiva; gli originari attori permangono parti legittimate sino alla decisione. Il terzo acquirente può eventualmente intervenire volontariamente, ma non è parte necessaria. L’alienante conserva titolo ad agire, anche solo per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali maturate prima del trasferimento.
Peraltro, l ‘atto di vendita del 2015 riporta che ‘le parti convengono che il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sarà proseguito dal sig. e che sarà esclusivamente a suo favore o carico qualunque somma o obbligazione derivante dall’esito del giudizio’ , realizzando, in tal modo, un trasferimento convenzionale del vantaggio economico della lite all’alienante ed un accollamento convenzionale del rischio processuale: in tal senso, la prosecuzione del giudizio da parte di era – anche – espressamente pattuita dalle parti contrattuali, ed, in ogni caso, non era sufficiente a vulnerare l’originaria legittimazione ad agire di entrambi gli odierni appellati . Infatti, dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti di causa, non è configurabile, in capo ai e né un difetto originario di legittimazione, né un difetto sopravvenuto (perché coperto dall’art. 111 c.p.c.), né sussiste un onere di sostituzione del soggetto attore, atteso che il subentro nel giudizio del successore a titolo particolare (nella fattispecie, gli acquirenti dell’immobile) non si è verificato, e quand’anche fosse avvenuto,
non avrebbe determinato automaticamente l’estromissione dei soggetti originari (i proprietari originari) dal processo.
Vero è che il Tribunale non si sia pronunciato sull’eccezione di carenza di legitimatio ad causam sollevata dal convenuto, ma tale omissione non determina alcun vizio della sentenza impugnata, atteso che -come già chiarito -l’eccezione era priva di fonda mento. Infatti, quando la questione non esaminata dal giudice di primo grado risulti manifestamente infondata, l’omessa pronuncia non incide sulla validità della sentenza, potendo il giudice d’appello procedere direttamente al suo esame e rigettarla nel me rito.
Ne consegue il rigetto del motivo, difettando il presupposto sostanziale da cui la denunciata omissione dovrebbe trarre conseguenze. SULL’OMESSA PRONUNCIA IN MERITO
AL DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE ‘ -l’appellante ha dedotto carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE appellati. Anche questo motivo di censura non risulta meritevole di accoglimento.
Il requisito dell’interesse ad agire richiede: un’utilità giuridicamente apprezzabile; attuale e non meramente ipotetica; ricollegata alla rimozione della situazione pregiudizievole denunciata. Nel caso di specie le opere contestate (finestre e canna fumaria) erano già state realizzate prima della vendita, l’incidenza potenzialmente pregiudizievole si era già prodotta, gli effetti patrimoniali connessi alla domanda giudiziale erano stati attribuiti contrattualmente a . L’utilità dell’azione giudizi aria è, dunque, attuale (patrimoniale), giuridicamente rilevante, e pattiziamente attribuita al venditore. Da ciò discende che il requisito dell’interesse , in capo ad entrambi gli appellati, non è, quindi, venuto meno. L’appellante, ancora, ha sostenuto che, a seguito della vendita dell’immobile nel 2015, l’azione attorea sarebbe divenuta improcedibile per venir meno del rapporto sostanziale.
La censura non è fondata.
Le domande attoree erano dirette ad ottenere la trasformazione delle finestre in luci ex art. 901 c.c.; ottenere la rimozione della canna fumaria sporgente. Si tratta di domande aventi contenuto reale, dirette alla tutela delle condizioni del fondo servente, ed il cui effetto giuridico si collega anche a situazioni pregresse . Il trasferimento dell’immobile avviene quando la lesione è già verificata, e la domanda non perde consistenza, atteso che il pregiudizio è maturato e si riflette sul bene, ma anche sul la sfera patrimoniale dell’alienante.
Nel caso di specie il convenuto nel giudizio di primo grado non può invocare come causa di improcedibilità un sopravvenuto atto volontario (la vendita) compiuto dalla controparte, e la vendita non priva gli appellati e dell’utilità patrimoniale della sentenza, per cui nessun profilo di improcedibilità ricorre.
Anche con riferimento a tale profilo, pur dovendosi riconoscere che il Tribunale non si è espresso sull’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal convenuto, la relativa omissione non determina alcun vizio della sentenza impugnata. Come già evidenziato, infatti, l’eccezione era priva di fondamento; sicché, quando la questione non esaminata risulti manifestamente infondata, l’omessa pronuncia non incide sulla validità della decisione, potendo il giudice d’appello procedere direttamente al suo s crutinio e rigettarla nel merito. Ne deriva il rigetto del motivo, mancando il presupposto sostanziale dal quale la denunciata omissione potrebbe trarre conseguenze invalidanti.
ERROR IN IUDICANDO – NEL MERITO – INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO DAGLI APPELLATI -Sulla servitù di veduta ed affaccio cui è da sempre assoggettato l’immobile precedentemente di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori -II.2. Sulla realizzazione della canna fumaria’ I motivi di gravame sub II, concernenti rispettivamente la dedotta preesistenza di una servitù di veduta ed affaccio e la pretesa legittimità della canna fumaria sotto il profilo del rispetto delle distanze legali, vanno esaminati singolarmente.
La consulenza tecnica d’ufficio acquisita nel giudizio di primo grado, risulta fondata su: sopralluogo diretto; comparazione tra stato ante e post-ristrutturazione; rilevazioni metriche; documentazione fotografica; risposta espressa ai quesiti; esame delle osservazioni dei CTP. In particolare, il CTU ha accertato la presenza, lungo il muro perimetrale dell’immobile dell’appellante, di tre aperture (due di maggiori dimensioni e una di dimensioni più contenute) affaccianti verso la proprietà RAGIONE_SOCIALE originari attori; concluso che le due aperture originariamente esistenti (identificate come ‘A’ e ‘B’) presentavano, ante -ristrutturazione, caratteristiche di ‘luci’, idonee unicamente all’areazione e illuminazione, e che solo successivamente ai lavori esse sarebbero state trasformate in finestre veri e proprie; qualificato la terza apertura (identificata come ‘C1’) come ‘luce irregolare’ ai sensi dell’art. 902 c.c.; ritenuto la canna fumaria esterna priva di legittimazione, in quanto collocata in sporgenza sulla colonna d’aria sovrastante il fondo RAGIONE_SOCIALE attori e potenzialmente produttiva
di stillicidio; escluso la violazione di distanze tra edifici, atteso che gli immobili risultano edificati in aderenza e che le opere di ristrutturazione non hanno modificato l’impianto originario; proposto, in conclusione, la trasformazione delle aperture in luci e la rimozione del tratto esterno della canna fumaria, con ricollocazione interna.
L’appellante ha contestato la correttezza delle valutazioni peritali sostenendo che: la consulenza avrebbe omesso l’analisi della terrazza sovrastante, da cui sarebbe stato esercitato un diritto di veduta preesistente e idoneo a escludere qualsiasi illegittimità delle nuove aperture; le aperture ‘A’ e ‘B’ avrebbero avuto, anche prima dei lavori, dimensioni tali da consentire la veduta; il CTU avrebbe ecceduto i limiti del quesito occupandosi della regolarità edilizia e non della legittimità civilistica; la canna fumaria non avrebbe potuto essere ritenuta illegittima, non sussistendo un interesse RAGIONE_SOCIALE attori ad opporvisi, né un diritto a sopraelevare; la relazione sarebbe carente nell’accertamento della conformità dell’opera ai limiti imposti dall’art. 890 c.c.
Il CTU ha esaminato le osservazioni critiche dei CTP, confermando l’impostazione originaria, ad eccezione di alcune precisazioni circa la posizione delle finestre rispetto al pavimento interno e l’altezza del parapetto della terrazza.
Inoltre, il CTU ha affermato che il ‘diritto di veduta dalla terrazza non implica l’estensione lungo tutta la facciata’ . In merito alle aperture A1, B1 e C1, il CTU ha accertato che le aperture originarie (‘A’ e ‘B’) avevano caratteristiche di luci, idonee ad areazione e illuminazione, e solo dopo i lavori sono state amplia te fino a consentire l’affaccio, mentre la terza apertura (‘C1’) costituisce una luce irregolare ai sensi dell’art. 902 c.c. . Le contestazioni dell’appellante incentrate sulle dimensioni ante-ristrutturazione e sulla preesistenza di un diritto di veduta esercitato dal terrazzo -risultano, tuttavia, fondate in relazione alla valutazione dell ‘ apprezzabile incremento della veduta, con aggravamento del peso per il fondo servente. Detto aspetto rientra nella valutazione apprezzabile dal giudice desumibile dalla valutazione complessiva e comparata delle emergenze processuali, potendosi il giudice discostare dalle conclusioni cui perviene il consulente di ufficio, con adeguata motivazione in proposito. Infatti, la dedotta servitù di veduta: è stata provata nella sua preesistenza all’epoca ante ristrutturazione in relazione alla terrazza, come rappresentata nelle foto di cui alla pag. 5 della consulenza, ove si evince che la conformazione della terrazza, nel lato riferito alla collocazione delle finestre consente l’affaccio verso la proprietà RAGIONE_SOCIALE appellanti ; con la
realizzazione delle due finestre in loco delle luci antecedenti, e della terza nel nuovo locale non si è creato un incremento sostanziale della facoltà di veduta verso il fondo servente, considerato che il maggior affaccio deriva dalla terrazza, per cui le finestre per come collocate non determinano una incidenza maggiore o dannosa per gli appellati. Infatti, secondo la giurisprudenza della cassazione l’aggravamento della servitù di veduta non è automatico ma va valutato caso per caso, verificando se l’inn ovazione comporta al proprietario un maggior peso insistente sulla fruizione del fondo servente. La valutazione è da farsi in relazione al bilanciamento delle posizioni, in relazione all’attuale e futuro pregiudizio per il fondo servente. Pertanto, le modifiche che sostanzialmente non alterano la portata della veduta esistente già diretta verso il fondo servente , in relazione anche all’area di esercizio della veduta, che nel caso di specie è riferita alla stessa facciata, non determinano un aggravamento della servitù, incontestata la situazione preesistente di affaccio dalla terrazza, come rappresentata nelle foto. Dunque appare non tecnicamente sostenuta l’affermazione che la veduta dalla terrazza non necessariamente si estende alla facciata in prosecuzione, aspetto in astratto vero, ma che va valutato con la situazione reale dei luoghi. Per cui il motivo di appello è fondato e la sentenza va riformata sul punto. (Cass. civile sez . II ordinanza n. 24380/2021) In merito alla canna fumaria, il CTU ha rilevato che: la tubazione esterna in acciaio inox sporge verso il fondo la proiezione della stessa invade la colonna d’aria soprastante il fondo vicino; la conformazione può generare fenomeni di stillicidio. Questi elementi sono coerenti con la qualificazione della struttura come servitù di sporto non consentita. Le argomentazioni dell’appellante basate sugli artt. 840 e 907 c.c. non mutano il quadro: l’art. 840 c.c. tutela lo spazio aereo solo in presenza di un effettivo interesse ad escludere attività altrui; tale interesse, nella specie, deriva dal rispetto dei limiti legali di protezione del fondo vicino; la canna fumaria, sporgendo verso il fondo altrui, incide direttamente sui parametri di solidità, sicurezza e salubrità (art. 890 c.c.). La CTU ha concluso per la necessità di rimozione del tratto esterno e ricollocazione interna, soluzione tecnicamente corretta e proporzionata. Il motivo è infondato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello proposto da deve essere accolto parzialmente, in relazione alla legittimità delle finestre realizzate.
Le spese considerato l’esito complessivo della controversia e la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, incluso il costo della ctu..
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza nr. 1796 del 15 settembre 2023, resa, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 135/2013 R.G., dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita, così provvede:
Accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto in riforma della sentenza n. 1796/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore rigetta la domanda di azione negatoria della servitù di veduta, e conferma la restante condanna alla rimozione della canna fumaria.
Compensa le spese tra le parti per entrambi i gradi.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte de ll’ appellante, in favore dell’erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di proce dura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME