Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18291/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME e COGNOME, elett.te domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 575/2021 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari di una villetta a schiera, munita sul lato meridionale di porticato con antistante terreno in Comune di Montano Lucino, convenivano nel 2011 innanzi al Tribunale di Como COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari della confinante villetta a schiera, anch’essa munita di porticato (in prosecuzione rispetto a quello degli attori) e di un terreno antistante sullo stesso lato, separati dalla proprietà attorea tramite una ringhiera lavorata alta 85 cm nell’area dei porticati, e tramite una rete di recinzione sul confine dei terreni di pertinenza delle villette a schiera, per sentirli condannare, per quanto ancora rileva, alla rimozione della vetrata fumé addossata alla ringhiera divisoria dei porticati, apposta dai convenuti in violazione dell’art. 907 cod. civ., ed al conseguente risarcimento dei danni.
Tale domanda veniva rigettata dal Tribunale adito con la sentenza n.886/2013, poi confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 623/2014 e, successivamente, cassata con rinvio da questa Corte con l’ordinanza n.26263/2018, che aveva riconosciuto la violazione degli articoli 900 e 907 cod. civ. ed il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per avere respinto la domanda di rimozione della vetrata, assimilando la stessa ad un muro di cinta, che se inferiore a tre metri, in base all’art. 878 cod. civ. non era soggetto alla normativa sulle distanze tra costruzioni, mentre essendo diversa la nozione di costruzione ai sensi dell’art. 907 cod. civ., non poteva escludersi che un muro di cinta, o un altro manufatto non qualificabile come costruzione ai fini della normativa sulle distanze tra costruzioni, potesse recare impedimento ad una veduta, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare l’esistenza o meno di aperture degli attori sul fondo dei convenuti qualificabili come vedute, e nel contempo verificare oggettivamente se la vetrata contestata comportasse un ostacolo all’esercizio della facoltà di inspicere e prospicere in alienum .
Riassunta la causa dagli originari attori, con la sentenza n. 575/2021, del 15/22.2.2021, la Corte d’Appello di Milano rilevava che l’immobile dei COGNOME–COGNOME godeva dal porticato di una servitù di veduta sul fondo confinante attraverso la ringhiera alta 85 cm che divideva i porticati, che preesisteva alla divisione dell’originaria unica proprietà del complesso, e consentiva ad una persona di altezza normale di vedere frontalmente e di affacciarsi con una visione frontale, obliqua e laterale. Il giudice di rinvio riconduceva la veduta ad una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia dall’originario costruttore dei villini a schiera del complesso condominiale, ed affermava altresì che i due pannelli di vetrata smerigliata, installati in aderenza alla suddetta ringhiera di confine tra le due proprietà, pur consentendo parzialmente il passaggio di luce ed aria, per il materiale non completamente trasparente impiegato, precludevano la visuale diretta e obliqua, nonché qualsivoglia affaccio.
Pertanto il giudice di rinvio dichiarava l’illegittimità dei pannelli di vetrata smerigliati e condannava i convenuti in riassunzione a provvedere alla loro rimozione per violazione della distanza di tre metri dal confine prescritta dall’art. 907 cod. civ., respingendo invece la domanda di risarcimento dei danni conseguenziali perché analoghe vetrate erano state collocate sul lato opposto del porticato per dividere la proprietà degli attori, evidentemente consenzienti, da quella degli altri vicini.
Sulla base del fatto che gli originari attori erano risultati parzialmente vittoriosi, il giudice di rinvio compensava per metà le spese processuali, e condannava gli originari convenuti al pagamento della residua metà delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a tre doglianze, e COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 2.12.2025, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli articoli 900 e 907 cod. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 1) c.p.c., per avere il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la ringhiera divisoria di 85 cm posta ab origine tra i due porticati in area urbana desse luogo ad una servitù di veduta costituita per destinazione del padre di famiglia, tutelabile ai sensi dell’art. 907 cod. civ., in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva che una ringhiera posta a separazione tra due fondi urbani potesse dare luogo ad una veduta, trattandosi di un’opera avente una funzione essenzialmente divisoria, anche quando consentiva di inspicere e prospicere in alienum.
Col secondo motivo, in via gradata, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 394 c.p.c. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4), ed eventualmente n. 3) c.p.c., in quanto il giudice di rinvio avrebbe pronunciato extra o ultra petita su delle questioni fondamentali dell’azione petitoria. Segnatamente, la Corte distrettuale aveva individuato lo strumento attraverso il quale esercitare la veduta nella ringhiera di separazione dei porticati, sostenendo che gli attori avessero acquistato una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia, sulla base di circostanze mai dedotte o allegate dagli originari attori.
Col terzo motivo, in via gradata, i ricorrenti si dolgono della falsa applicazione degli articoli 1350, 2725, comma 2° e 1062 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere il giudice di
rinvio ammesso la prova testimoniale, tesa a dimostrare non la rinuncia ad un diritto reale già costituito, bensì un fatto impeditivo della sua legittima costituzione. Difatti, il giudice di rinvio avrebbe erroneamente rilevato che ogni fatto attinente all’esistenza di una servitù doveva essere provato per iscritto, senza considerare che, trattandosi di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia e mancando qualsiasi titolo convenzionale, l’atto di destinazione poteva essere smentito con ogni mezzo e, quindi, anche con riferimento alla condotta ed alle volontà dei titolari delle reciproche e presunte servitù di veduta.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dai controricorrenti, per avere i ricorrenti richiamato, nella rubrica del primo motivo, l’inconferente art. 360 comma primo n. 1) c.p.c., che si riferisce ai motivi attinenti alla giurisdizione. Dall’esame delle argomentazioni spese nel ricorso per illustrare il primo motivo si evince inequivocamente che si é trattato di un mero errore materiale (come peraltro indicato dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.), in quanto si intendeva fare riferimento all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed alla violazione di legge degli articoli 900 e conseguentemente 907 cod. civ., per avere il giudice di rinvio erroneamente sussunto la fattispecie esaminata nella nozione di servitù di veduta come delineata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Nel merito il primo motivo di ricorso, così come rilevato dalla Procura Generale, é fondato.
Anzitutto va evidenziato che l’ordinanza di questa Corte n. 26263/2018, che ha determinato il rinvio del giudizio alla Corte d’Appello di Milano, ha riconosciuto sì la violazione degli articoli 900 e 907 cod. civ., ma anche il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per avere respinto la domanda di rimozione della vetrata assimilando la stessa ad un muro di cinta, che se inferiore a tre metri, in base all’art. 878 cod. civ. non era soggetto alla normativa sulle distanze tra costruzioni, mentre essendo
diversa la nozione di costruzione ai sensi dell’art. 907 cod. civ., non poteva escludersi che un muro di cinta, o un altro manufatto non qualificabile come costruzione ai fini della normativa sulle distanze tra costruzioni, potesse recare impedimento ad una veduta. La citata ordinanza di questa Corte ha quindi espressamente disposto che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare l’esistenza o meno di aperture degli attori sul fondo dei convenuti qualificabili come vedute, e nel contempo verificare oggettivamente se la vetrata contestata comportasse un ostacolo all’esercizio della facoltà di inspicere e prospicere in alienum, non disponendo un mero rinvio prosecutorio.
Ne deriva che non era già stata accertata la sussistenza della veduta degli originari attori rispetto alla quale si era lamentata la violazione dell’art. 907 cod. civ., e del resto il giudice di rinvio ha correttamente ritenuto di dovere anzitutto accertare la sussistenza o meno della veduta per la quale era stata invocata la tutela, ma a tale scopo ha utilizzato un’errata nozione di servitù di veduta.
Premesso che la funzione di confine tra i porticati delle parti della ringhiera in questione era stata allegata fin da principio dagli stessi attori, per cui non può essere considerata nuova l’allegazione della sua funzione divisoria, per giurisprudenza consolidata di questa Corte non può dar luogo all’esercizio di una veduta una ringhiera posta a separazione fra due fondi urbani, trattandosi di un’opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di ” inspicere et prospicere in alienum ” (in tal senso, Cass. 4.4.2018 n. 8226; Cass. n. 3109 del 1995), ed in quanto anche l’eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca, ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell’altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù (Cass. 9.5.2014 n. 10181; Cass. 14.1.2010 n. 474; Cass. 27.5.1994 n. 5186; vedi nello stesso senso quando sul confine sia posto un muro divisorio Cass.
25.1.2000 n. 820; Cass. 7.7.1994 n. 6407; Cass. 27.5.1994 n. 5186; Cass. 11.2.1985 n. 11332).
L’impugnata sentenza, in assenza di una convenzione costitutiva del diritto reale minore, non conformandosi ai suddetti consolidati principi, ha adottato una nozione di servitù di veduta, asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia, non conforme all’art. 900 cod. civ. come interpretato da questa Corte, perché ha ritenuto che la semplice presenza, prima della divisione delle proprietà delle parti sulle villette a schiera provenienti da un unico costruttore, di una ringhiera metallica lavorata alta 85 cm, che insieme a due pilastri in cemento armato divideva i porticati contigui e di pari livello delle villette, partendo dallo zoccolo di fondazione dei pilastri, delimitando il confine fra le due proprietà e consentendo di vedere frontalmente e di affacciarsi con una visione frontale, obliqua e laterale, desse luogo ad una servitù di veduta. In realtà il manufatto esistente (la ringhiera), destinato a delimitare il confine tra due spazi posti alla stessa altezza, era inidoneo a fare apparire la servitù gravante su un porticato a vantaggio dell’altro, potendo essere esercitate le facoltà dell’ inspectio e della prospectio da entrambi i lati della ringhiera, senza possibilità di individuare un fondo dominante ed un fondo servente e senza che si potesse ipotizzare la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, difettando l’apparente ed univoca destinazione dell’opera all’esercizio della servitù.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché una volta applicata la corretta nozione di veduta, e negato che gli originari attori potessero vantare una servitù di veduta dal porticato esercitata tramite la ringhiera di confine, risulta superfluo verificare se i due pannelli in vetro smerigliato, che i convenuti hanno addossato alla suddetta ringhiera di confine dei porticati, abbiano violato la distanza di tre metri imposta dall’art. 907 cod. civ., la sentenza impugnata, così come richiesto dai ricorrenti, va cassata senza rinvio in relazione all’accoglimento del primo
motivo di ricorso, ed ai sensi dell’art. 384 comma 2° c.p.c. la causa va decisa nel merito, rigettando anche l’originaria domanda di COGNOME NOME e COGNOME NOME di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rimozione dei due pannelli di vetro smerigliato addossati alla ringhiera di confine tra i porticati delle villette a schiera delle parti.
Dall’accoglimento di tale motivo deriva l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, proposti solo in via gradata per l’ipotesi in cui non fosse stato accolto il primo motivo.
Per effetto della decisione di merito adottata in questa sede, di rigetto della domanda di rimozione della vetrata per violazione dell’art. 907 cod. civ., e del già avvenuto rigetto nei gradi precedenti delle altre domande originariamente avanzate dagli attori, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono ritenersi totalmente soccombenti, e vanno quindi condannati in solido al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso nei valori minimi, le spese processuali si liquidano, applicando il DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, per il giudizio di primo grado in €1.986,00 per compensi, per il giudizio di appello in € 1.654,00 per compensi, per il primo giudizio di cassazione in € 1.313,00 per compensi, per il giudizio di rinvio in € 1.654,00 per compensi e per il presente giudizio in € per compensi ed € 200,00 per spese, il tutto oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e decidendo il merito, rigetta la domanda di COGNOME NOME e COGNOME NOME di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rimozione dei due pannelli di vetro smerigliato addossati alla ringhiera di confine tra i porticati delle villette a schiera delle parti. Condanna in solido
COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME delle spese processuali dell’intero giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in €1.986,00 per compensi, per il giudizio di appello in € 1.654,00 per compensi, per il primo giudizio di cassazione in €1.313,00 per compensi, per il giudizio di rinvio in € 1.654,00 per compensi, e per il presente giudizio in € 2.500,00 per compensi ed €200,00 per spese, il tutto oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
NOME COGNOME