Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12160 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12160 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24123/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
COGNOME LIBERA, COGNOME FORTUNATO, COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2102/2019 depositata il 22/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Treviso l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di proprietà o di una servitù di uso pubblico in capo al Comune di Giavera del Montello su una strada privata, di cui rivendicava l’appartenenza.
A sua volta, l’Amministrazione comunale sollecitò il riconoscimento dell’intervenuto acquisto del diritto di passaggio o la costituzione di una servitù coattiva, con la coeva declaratoria dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, chiamando altresì in causa NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, che non si costituirono.
In esito all’istruttoria, il giudice adito accertata l’esclusiva proprietà del sedime in capo allo COGNOME -dichiarò, in accoglimento della domanda riconvenzionale, l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore del Comune, con animali, pedoni e veicoli di ogni tipo.
La predetta decisione fu gravata da NOME COGNOME. Si costituì ritualmente il Comune di Giavera del Montello, che svolse appello incidentale, mentre restarono contumaci i COGNOME.
Con sentenza n. 2102 del 22 maggio 2019 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione principale ed, in parziale accoglimento di quella incidentale, dichiarò l’esistenza di una servitù di uso pubblico sul tracciato oggetto di causa.
I giudici di secondo grado sostennero che, sulla scorta della CTU esperita avanti il Tribunale, la servitù di passaggio avrebbe potuto considerarsi apparente, perché il percorso era delimitato ai suoi lati da recinzioni ben infisse al suolo e contornata da terreni aventi quote superiori con scarpate inerbate e circoscritte in parte da una siepe. Tuttavia, diversamente dalle conclusioni del Tribunale, affermarono che la servitù dovesse qualificarsi di uso pubblico. Infatti, la strada avrebbe assolto alla funzione di accesso all’impianto sportivo, già riscontrabile in un frazionamento del 1958, ma anche alla frazione (borgo medievale) posta nei pressi. Pertanto, l’uso pubblico sarebbe stato giustificato dal fatto che il tracciato collegava due strade pubbliche (INDIRIZZO e INDIRIZZO), era utilizzato da una collettività indeterminata di individui ed era dunque idoneo a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù. Inoltre, sempre sulla base dalle risultanze dell’istruzione probatoria, risultava acclarato che tale utilizzo si sarebbe protratto oltre il ventennio, tempo necessario per l’usucapione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi. Resiste con controricorso il Comune di Giavera del Montello.
Il P.G. ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Si tratterebbe della conclusione del consulente tecnico d’ufficio circa l’inidoneità oggettiva del passaggio all’uso preteso dal Comune, ossia l’accesso alla pista di motocross.
1.2. Attraverso la seconda censura, proposta sempre ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., lo COGNOME deduce altresì l’omesso esame di fatti decisivi, costituiti dagli atti e provvedimenti amministrativi del Comune di Giavera del Montello, che avrebbero inequivocabilmente disconosciuto l’esistenza dell’animus possidendi in capo allo stesso Comune.
In particolare, si sarebbe trattato dell’accordo richiesto dall’ente territoriale per il riattamento della stradina e del provvedimento contingibile ed urgente, che avrebbero dimostrato la carenza dell’ animus possidendi .
1.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero mancato di precisare le ragioni del riconoscimento dell’ animus possidendi in capo al Comune e spiegare, correlativamente, perché le difese dello COGNOME sarebbero state reputate infondate.
1.4. Il quarto rilievo assume la violazione degli artt. 1028 c.c. e 42 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento al requisito dell’ utilitas . La Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il fondo dominante era occupato da un impianto, la pista di motocross, mai debitamente autorizzato, per di più realizzato in un’area paesaggisticamente vincolata, di assoluto pregio ambientale. Non sarebbero dunque sussistiti i presupposti di diritto per riconoscere o costituire con sentenza il diritto di servitù oggetto di lite, essendo illegittimo l’utilizzo del fondo dominante.
1.5. La quinta censura attiene alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe accertato l’esistenza di una servitù di uso pubblico, senza considerare che il Comune non aveva mai dedotto, né in primo né in secondo grado, di aver acquisito per usucapione un diritto di servitù di passaggio ad uso pubblico, pronunziando dunque su una domanda non formalmente proposta dalla parte appellata.
1.6. La sesta doglianza s’incentra sull’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituiti dalle dimensioni e dalla larghezza della stradina, del tutto inidonea all’uso pubblico e dunque a fungere da accesso alla pista da motocross.
1.7. Mediante l’ultima lagnanza, sempre in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame di una circostanza decisiva, ossia l’utilizzo contra legem del fondo dominante, che mal si concilierebbe con un fine pubblico da soddisfare.
Per ragioni di priorità logica, vanno previamente esaminati i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, perché attaccano la ratio decidendi utilizzata dalla Corte distrettuale, ossia la ritenuta servitù di uso pubblico della strada, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune.
La quarta censura è inammissibile.
Come costantemente affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (v. tra le tante, Sez. 6 – 3, n. 19989 del 10 agosto 2017; Cass. n. 8247/2024 in motivazione).
Nel caso in esame, la Corte territoriale (v. pag. 23) ha desunto l’idoneità della strada all’uso pubblico dall’istruttoria orale, che ‘ ne ha confermato da tempo (40 anni) il libero accesso pedonale e carraio sia verso il borgo limitrofo che verso il l’impianto sportivo ‘.
La Corte d’Appello ha quindi considerato anche la destinazione della strada all’accesso ‘ al borgo limitrofo ‘ (v. anche pag. 20 sentenza) e quindi appare sterile ogni disquisizione sulla regolarità amministrativa dell’impianto di motocross.
Questa decisiva ratio decidendi non è censurata.
Il quinto rilievo non ha ragion d’essere.
4.1. Lo stesso ricorso riferisce (v. pagg. 6 e 7) che, in primo grado, il convenuto aveva richiesto la costituzione di servitù di passaggio pedonale per usucapione ultraventennale ed, in subordine, la declaratoria di esistenza di servitù di uso pubblico.
La statuizione della decisione impugnata corrisponde dunque a quanto richiesto con le conclusioni riportate nell’epigrafe della stessa sentenza ed ascritte a parte appellata (‘in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’esistenza di servitù di uso pubblico sulla strada di cui in esposto’).
Il riferimento al ventennio è stato correttamente fatto perché è uno degli elementi da considerare nella servitù di uso pubblico per un uso prolungato nel tempo accertato dalla Corte d’Appello in particolare a pagg. 22 e 23 (v. tra le varie Sentenza n. 28632 del 29/11/2017).
Del resto, rientra nelle prerogative del giudice di merito l’interpretazione della domanda e quindi non è censurabile la sentenza laddove interpetrando la domanda riconvenzionale, ha ritenuto che il Comune avesse fondato la servitù di uso pubblico anche sulla durata ultraventennale del transito.
La sesta doglianza è inammissibile.
5.1. L’art. 360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
5.2. In particolare, il motivo di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano reputarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
Orbene, la motivazione della Corte d’appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella concatenazione e nella valutazione degli elementi istruttori.
5.3. Il ricorrente, lungi dall’indicare i requisiti del fatto storico come sopra delineati, denuncia in realtà una pluralità di circostanze,
sicché entrambe le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
5.4. Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la
doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
5.5. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Il settimo motivo di impugnazione è inammissibile, perché -come già esposto nella trattazione del quarto motivo – non coglie la doppia ratio decidendi : la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello incidentale del Comune sul fatto che la strada gravata da servitù di uso pubblico era utilizzata sia per l’accesso all’impianto sportivo sia per l’accesso al borgo limitrofo (pag. 23, righi 3 e 4).
La censura si rivolge al solo accesso alla pista di motocross ed in tal modo non viene contestata l’altra ratio , mentre il ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 17182 del 14 agosto 2020; Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020).
La reiezione dei suddetti motivi assorbe logicamente l’esame delle altre censure, che -come premesso – avevano riguardo al tema dell’acquisto della servitù per usucapione, argomento del tutto marginale rispetto alla valenza di servitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al soddisfacimento di un’esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, consistente in un peso
posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano ” uti cives ” (Sez. 2, n. 28869 del 19 ottobre 2021; Sez. 2, n. 15931 del 13 giugno 2019).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Giavera del Montello, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile il 16 aprile 2024
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME