Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31118 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31118 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11851/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NOME n. 5265/2020 depositata il 26/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il riconoscimento o l’acquisto per usucapione di una servitù di passo, attraverso una trasversale della INDIRIZZO. Per resistere, si costituirono la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che formulò una domanda riconvenzionale per far dichiarare una servitù di uso pubblico. Questa domanda fu accolta dal giudice adito, che invece rigettò le domande dell’attore.
Su gravame principale della RAGIONE_SOCIALE ed incidentale del COGNOME COGNOME, con sentenza n. 5265, depositata il 26 ottobre 2020, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado sostenne che, per un verso, l’attuale chiusura della Villa Poniatowsky non avrebbe fatto perdere al tracciato di accesso (quello in contestazione) le sue caratteristiche e la sua destinazione e che, per altro verso, la mancata impugnazione circa l’esistenza di un uso pubblico avrebbe precluso la possibilità di usucapire la servitù di passo.
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. Hanno depositato controricorso sia la RAGIONE_SOCIALE, per chiedere anch’essa la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (sia pure sotto il profilo dell’asserita nullità della pronunzia), sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per chiedere il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, il ricorrente assume la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., omesso esame dell’appello principale in relazione agli artt. 342, 343, 434, 335, 348 bis e 348 ter c.p.c. Il COGNOME COGNOME afferma di aver interposto appello principale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, eccependo la natura privata della strada e della servitù, riconosciuta ai proprietari frontisti fin dal 1929, nonché l’uso esclusivo da parte degli stessi, grazie all’apposizione di una sbarra di ferro. Il suddetto motivo non sarebbe stato esaminato dalla Corte distrettuale, che avrebbe così mancato di valutare la reale natura della strada alla luce della compravendita del 1929.
Mediante la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione omessa, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od obiettivamente incomprensibile, ovvero per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione agli artt. 1164, 822, 825 e 817 c.c., oltre che 2697 c.c. Nella sentenza impugnata mancherebbe qualsiasi accenno alla prova che, dopo l’esproprio della Villa, sia intervenuto un uso pubblico sulla strada in questione per un sufficiente lasso di tempo tale da costituire una servitù per uso immemorabile.
I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati.
3.1) Nell’epigrafe della sentenza, le conclusioni del COGNOME sono così riportate: ‘ In via principale e in riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n°7214/2015, rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal RAGIONE_SOCIALE e, accertata la natura privata della strada de quo, conseguentemente accertare e dichiarare in favore di NOME COGNOME l’esistenza e/o l’acquisto per usucapione ventennale e/o decennale di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici ‘. Peraltro, nella stessa decisione non v’è traccia di un definito e specifico motivo di gravame, che abbia sollecitato la Corte di merito a pronunziarsi sulla natura privata della strada.
3.2) Invero, l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ” revisio prioris instantiae ” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U., n. 36481 del 23 dicembre 2022; Sez. U., n. 27199 del 16 novembre 2018).
3.3) Orbene, l’atto di appello di cui questa Corte ha preso visione -in realtà non individua chiaramente le prospettate lacune della decisione di primo grado, ma si limita ad una serie di affermazioni assertive, che non investono neppure l’atto del 1929 e che già
avevano trovato smentita nella pronunzia del Tribunale. Ad esse la Corte d’appello ha offerto una, sia pur sintetica, risposta nella parte motiva della sentenza impugnata, con la quale si sostiene perentoriamente ‘ la pretesa di acquisire, a titolo di usucapione, una servitù di transito pedonale e carrabile su un percorso di uso pubblico sconta la fondamentale contraddizione, generata anche dalla mancata impugnazione del capo di sentenza che ha affermato l’esistenza dell’uso pubblico. Se il passaggio era permesso alla generalità, quel percorso non è suscettibile di usucapione per l’uso fattone dall’appellante incidentale al pari di ogni altro interessato ‘.
In altri termini, la Corte distrettuale ha replicato alle affermazioni dell’appellante, sicché una violazione dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile.
3.4) D’altronde, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'” iter ” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020).
Per completezza, va detto che il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, pur senza svolgere alcun ricorso incidentale, contiene una doglianza attinente la ‘radicale nullità e
inesistenza della motivazione della sentenza’. Il contenuto del rilievo è evidentemente inammissibile.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate quelle della RAGIONE_SOCIALE, che ha assunto una posizione sostanzialmente adesiva al ricorso.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione
rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Compensa le spese di lite della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio delle Seconda