SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 997 2025 – N. R.G. 00000401 2024 DEPOSITO MINUTA 20 11 2025 PUBBLICAZIONE 20 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Salerno 2^ Sezione Civile
R.G. 401/2024
La Corte d’Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente;
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere;
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 401/2024 del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l’11.3.24 e notificata in data 15 -3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16 R.G.;
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Eboli al INDIRIZZO;
-Appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall’ domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Bellizzi, alla INDIRIZZO ;
domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dello stesso;
AVV_NOTAIO, ed elettivamente rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente
*
avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata -3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16
l’11.3.24 e notificata in data 15 R.G. (azioni in materia di acque e servitù di scolo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2016, e convenivano in giudizio , deducendo che i rispettivi fondi di loro proprietà, siti nel Comune di Pontecagnano alla INDIRIZZO, venivano danneggiati dallo scarico delle acque provenienti da un impianto serricolo realizzato sul fondo del convenuto. Gli attori esponevano che fosse proprietario di un terreno rustico censito al catasto al foglio 6, particelle nn. 119, 1971, 1972, 1974, 2266, 1271, 1272, 2268, 2261, 2260, 2264, 346, 1205 e 1279, della superficie di circa ettari quattro, destinato a seminativo irriguo; che era proprietario di altro fondo confinante, parimenti a destinazione seminativa, censito al foglio 6, particella n. 99 (ora nn. 1405 e 1406), della superficie di are 72,50. Entrambi i terreni confinavano con il fondo di proprietà di , censito al foglio 6, particelle nn. 2117, 2118, 2119, 2120, 1548, 1549 e 186, della superficie di circa ettari quattro, sul quale risultava realizzato, da epoca risalente, un impianto serricolo. Secondo la prospettazione attorea, la maggior parte delle acque di scolo provenienti da detto impianto veniva convogliata, in parte, sui fondi RAGIONE_SOCIALE stessi attori attraverso un canale che, per un primo tratto, correva lungo il confine tra le proprietà e e, per un secondo tratto, attraversava la proprietà . Tale canale, di loro pertinenza, sarebbe risultato inadeguato, per dimensi oni, a contenere il maggior volume d’acqua derivante dall’impianto serricolo, con conseguenti allagamenti dei terreni anche in occasione di modeste precipitazioni. Gli attori deducevano che lo scarico delle acque, così come realizzato, costituiva un abuso in danno delle loro proprietà e che, nonostante le reiterate diffide e la procedura di mediazione esperita avanti l’RAGIONE_SOCIALE di Pontecagnano, il convenuto non aveva provveduto alla rimozione della condotta contestata. Chiedevano, pertant o, dichiararsi l’abusività dello scarico delle acque provenienti dall’impianto serricolo insistente sul fondo del convenuto, con conseguente condanna di quest’ultimo alla sua eliminazione e al risarcimento dei danni subiti per gli allagamenti verificatisi nei rispettivi fondi, da liquidarsi in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda, eccependo la sua improcedibilità, inammissibilità e infondatezza in fatto, nonché la carenza di interesse
RAGIONE_SOCIALE attori, deducendo che lo stato dei luoghi risaliva a oltre un ventennio. Rappresentava che, con atto di compravendita del 30 luglio 2009, rogato dal notaio , aveva acquistato un fondo rustico in località Pontecagnano Faiano, alla INDIRIZZO, della superficie di ettari 4.14.15 circa, censito al foglio 6, particelle nn. 186, 2117, 2118, 2119, 2120, 1548 e 1549, confinante con i beni e , già detenuto in virtù di contratto di affitto del 21 ottobre 1997 e, in precedenza, dal padre, che nel 1996 aveva realizzato impianti serricoli. Precisava, inoltre, che le acque meteoriche avevano da sempre defluito naturalmente attraverso canali ricadenti sui fondi prima di e poi di e che, nell’ultimo decennio, questi ultimi avevano provveduto a convogliare le acque in un unico canale in cemento, nel quale confluivano anche quelle dei fondi a monte, compreso il proprio, garantendo un regolare deflusso fin dal periodo antecedente al 1996, allorquando il terreno era condotto dal p adre e già dotato di impianti serricoli mobili (‘tunnels’). Il convenuto
deduceva, altresì, che sia il proprio dante causa, sia egli medesimo, avevano provveduto -al fine di contenere il volume delle acque meteoriche provenienti dal fondo -alla realizzazione di stradoni drenanti posti ai lati delle strutture serricole, attraversati da un tubo perforato del diametro di 500 mm, destinato a convogliare le acque nella rete di prima ricezione e, successivamente, nel canale artificiale realizzato dai proprietari dei fondi sottostanti. Esponeva che, negli ultimi anni, aveva apportato modifiche sostanziali al proprio fondo ed al canale di raccolta delle acque provenienti dai terreni a monte, riducendone la sezione mediante l’ intubazione di un tratto con tubazioni di modesta apertura . In particolare, l’attore, dopo aver concentrato il deflusso di tutte le acque pluviali in un unico canale, avrebbe, per effetto di tale intubazione, sensibilmente diminuito la capacità di smaltimento del medesimo. Sosteneva, pertanto, che gli eventuali allagamenti verificatisi nel fondo durante precipitazioni di eccezionale intensità fossero diretta conseguenza delle modifiche da questi apportate al canale ricadente nella propria proprietà. Aggiungeva che le esondazioni lamentate non potevano essere ricondotte alle acque provenienti dall’impianto serricolo del convenuto, bensì alle acque convogliate dal collettore di bonifica insistente sul bacino idrografico sovrastante, di ampia estensione. Tali acque, per effetto della mancata manutenzione del canale pubblico, trasporterebbero materiale terroso ed altri residui, provocando l’intasamento del tratto di condotta interrata real izzata dallo e determinando, seppure in modo episodico, l’al lagamento delle aree marginali al
canale stesso. Il convenuto sosteneva, inoltre, di avere acquisito il diritto di scarico delle acque pluviali del proprio fondo nel canale di scolo sottostante -che aveva sostituito quelli naturali originari -in forza dell’ inerzia ultraventennale RAGIONE_SOCIALE attori, i quali non avevano mai contestato il deflusso delle acque, anche dopo la realizzazione dell’impianto serricolo. Rilevava, a sostegno della propria tesi, che l’art. 913 c.c. non vieta, in via assoluta, l’esecuzione di opere di sistemazione o trasformazione agraria, purché esse non arrechino pregiudizio grave al fondo inferiore rispetto alla situazione preesistente, e che, in ipotesi di aggravamento non invasivo dello scolo , la norma prevede unicamente la corresponsione di un’indennità proporzionata, richiamando a conforto la giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 aprile 2000, n. 5333; Cass., 23 agosto 1997, n. 7934). Osservava, infine, che l’unica eventuale eccedenza d’acqua, verificabile in caso di piogge torrenziali , avrebbe dovuto essere imputata all’ Ente pubblico competente alla manutenzione dei canali di bonifica, cui spetta la gestione delle opere idrauliche che raccolgono le acque meteoriche provenienti dal bacino soprastante il terreno del convenuto. Sulla base di tali deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, per difetto di interesse e per infondatezza in fatto e in diritto, deducendo, in via subordinata, l’avvenuta usucapione della servitù di scolo delle acque pluviali provenienti dal proprio fondo nel canale ricadente nelle proprietà attoree, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge.
Il giudizio è stato istruito mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l’assunzione delle prove testimoniali ammesse. È stata altresì disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio , incaricata di accertare i profili di natura tecnica rilevanti ai fini della decisione. Con note telematiche depositate nel termine assegnato in sostituzione dell’udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni ; quindi, il giudizio veniva riservato per la decisione , con concessione dei termini d i cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .
La sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l’11.3.24 e notificata in data 15-3-24, ha statuito quanto segue: ‘Accoglie la domanda come proposta da e
e, dichiarata l’insussistenza di alcun diritto di servitù di scarico a favore del fondo di ordina al medesimo l’immediata adozione di ogni opportuno o necessario accorgimento al fine di riportare il deflusso delle acque verso i fondi inferiori ai limiti preesistenti all’ampliamento dell’impianto serricolo, e comunque non oltre quanto permesso ai sensi dell’art. 913 CC. Rigetta la domanda di risarcimento
dei danni. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per esborsi ed € 2600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all’AVV_NOTAIO per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico di le spese di CTU come liquidate in separato decreto’ .
Con atto di citazione in appello notificato regolarmente, l’Appellante censura suddetta sentenza, chiedendo: ‘ disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell’ammissibilità del gravame: – In via preliminare – ovvero alla prima udienza – disporre l’immediata sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per le ragioni esposte nell’istanza in precedenza formulata. -Nel merito, riformare integralmente, per tutte le ragioni esposte nei motivi, la sentenza n°1313/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, nel giudizio distinto da NUMERO_DOCUMENTO, respingendo integralmente la domanda di negatoria servitutis di scolo, a favore di proposta dagli appellati e Il tutto previa declaratoria di tempestività e fondatezza dell’eccezione di usucapione della servitù di scolo, maturata a f avore del fondo dell’appellante, così come dedotta nella comparsa di costituzione. -Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori di legge. In via istruttoria, nella ipotesi l’adita Corte lo dov esse ritenere necessario, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ammettere nuova c.t.u. ‘ . Il gravame si basa sui motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. -Nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria -L’appellante deduce la violazione delle norme sopra indicate, lamentando che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori con motivazione meramente assertiva, priva di coerenza logico-giuridica e non sorretta da alcun riscontro probatorio. Il provvedimento gravato, in particolare, non fornirebbe un’esposizione chiara dei crite ri di valutazione seguiti dal primo giudice, risultando contraddittorio rispetto allo stato effettivo dei luoghi e non confrontandosi con le risultanze istruttorie acquisite, sì da integrare un vizio di motivazione apparente e, pertanto, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; Erronea valutazione delle prove ed omissione di considerazione delle risultanze istruttorie -Violazione dell’art. 115 c.p.c. -L’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda RAGIONE_SOCIALE attori basandosi unicamente sulle loro allegazioni, senza dare conto delle deposizioni
testimoniali acquisite né delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ; Violazione e
falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116, 166 e 167 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 913, 1061, 1140 e 1158 c.c. -Erroneo rigetto dell’eccezione di usucapione della servitù di scolo e travisamento delle risultanze tecniche -L’appellante censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto non provata la sussistenza, in suo favore, della servitù di scolo delle acque e dichiarato inammissibile, per tardività, l’eccezione riconvenzionale di usucapione. Sostiene che tale eccezione non costituisse domanda riconvenzionale in senso proprio, ma mera difesa finalizzata a paralizzare la pretesa attorea, e pertanto proponibile anche in sede tardiva, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Deduce, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato la situazione reale dei luoghi, come documentata dalla relazione del c.t.u. e dalle prove orali, le quali hanno accertato, a suo dire, che: -lo scolo delle acque avviene da oltre un ventennio per pendenza naturale; -le modifiche idrauliche dei canali sono state eseguite dagli attori nei fondi ‘serventi’, con sostituzione dei canali naturali con condotte artificiali di minor capacità; -le acque convogliate nel canale sottostante provengono non solo dal fondo dell’appellante, ma anche dalla collina soprastante, da un canale pubblico di irrigazione e da altri terreni limitrofi; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 913 c.c. Erronea interpretazione delle risultanze tecniche e motivazione illogica -L’appellante censura, so tto ulteriore profilo, la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che l’impianto serricolo di sua proprietà avrebbe causato uno sversamento anomalo di acque nei fondi RAGIONE_SOCIALE attori, disattendendo immotivatamente le conclusioni del consulente t ecnico d’ufficio. Quest’ultimo avrebbe accertato che solo una parte delle acque meteoriche provenienti dal fondo dell’appellante confluisca nel canale artificiale dei fondi e , la cui capacità ricettiva sarebbe idonea a garantire il regolare deflusso in caso di eventi meteorici ordinari. Gli eventuali fenomeni di allagamento sarebbero, invece, riconducibili a carenze manutentive e ad alterazioni del tracciato del canale, trasformato in cemento e parzialmente intubato. Ricorrebbe pertanto, la violazione dell’art. 913 c.c. ; L’appellante, inoltre, deduce che la decisione del Tribunale, oltre a disapplicare
il disposto dell’art. 913, comma 3, c.c., a vrebbe omesso di valutare:
se, in presenza delle opere realizzate nei fondi e , la fattispecie dovesse qualificarsi come servitù o come limite legale della proprietà;
se lo scolo delle acque, provenendo da una pluralità di fondi a monte, imponesse l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. .
In conclusione , l’appellante chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado. Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli appellati che nel chiedere il rigetto dell’appello hanno evidenziato: Inammissibilità dell’eccezione di usucapione -Con riferimento al primo motivo d’appello, con il quale l’appellante lamenta che l’eccezione di usucapione non sia stata accolta, l’appellato evidenzia che il Tribunale ha correttamente applicato i principi processuali vigenti.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’eccezione di usucapione rientra tra le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio , che devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestiva, depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.p.c.. Inconfigurabilità dello scolo naturale ai sensi dell’art. 913 c.c. -Quanto al secondo motivo d’appello, con cui si invoca l’applicazione dell’art. 913 c.c., l’appellato evidenzia che la norma richiamata disciplina unicamente il deflusso naturale delle acque tra fondi in rapporto di soprassuolo e sottosuolo, ponendo un limite legale al diritto di proprietà finalizzato a impedire modifiche della conformazione naturale dei terreni. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale disposizione non trova applicazione quando lo scolo derivi da attività antropiche, quali la realizzazione di impianti o opere artificiali. Irrilevanza dell’art. 913, comma 3, c.c. e dell’assimilazione a opere di sistemazione agraria -Non sarebbe da condividersi l’ulteriore argomentazione dell’appellante secondo cui la realizzazione delle serre costituirebbe un intervento di sistemazione agraria rientrante nell’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 913, comma 3, c.c.. Tale disposizione , infatti, consente la modifica del deflusso delle acque solo nel caso di opere minori di trasformazione agraria che non comportino pregiudizio grave per il fondo inferiore. Le serre, per contro, rappresentano opere complesse e strutturalmente impermeabili, idonee ad alterare stabilmente il regime idrico del terreno. Esclusione di qualsiasi legittimazione derivante da altre servitù L’appellato evidenzia, altresì, che l’eventuale presenza di altri canali o servitù nei fondi confinanti non può in alcun modo legittimare l’immissione delle acque
provenienti dal fondo dell’appellante nei fossi di proprietà dell’appellato. Conferma delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio Gli appellati richiamano, infine, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che ha accertato come, dal 1996 ad oggi, le serre dell’appellante siano raddoppiate (da cinque a dieci blocchi), con conseguente incremento della superficie impermeabile e del volume di acque meteoriche convogliate nei fossi sottostanti. Il c.t.u. avrebbe, inoltre, rilevato che le criticità riscontrate nei canali di scolo attraversanti l a proprietà sarebbero imputabili all’aumentato flusso di acque provenienti dal fondo superiore, e non alla mancata manutenzione da parte RAGIONE_SOCIALE attore. al profilo del pericolo grave ed irreparabile. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 dell’udienza pubblica è stata sos
Con ordinanza collegiale del 02.10.2024, Questa Corte ha disposto l’accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno,in relazione -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale tituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2432/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con i motivi di gravame, l’ appellante censura la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, per avere erroneamente: accolto la domanda di negatoria servitutis RAGIONE_SOCIALE appellati; non fatto riferimento né alle dichiarazioni rese dai testi, né a quanto accertato dal c.t.u.; ritenuto non provata, da parte dell’appellante, la sussistenza del diritto di scolo delle acque pluviali in capo ai fondi serventi delle controparti; ritenuto che l’impianto serricolo ricadente nel fondo dell’appellante abbia causato lo sversamento di acqua in quello ‘servente’, di proprietà RAGIONE_SOCIALE appellati, superiore a quello dei precedenti venti anni; omesso di valutare se in presenza di opere nuove realizzate nei fondi e la situazione fosse inquadrabile come servitù oppure come limite legale della proprietà servente; omesso di constatare che lo scolo delle acque che raggiungono il canale nei fondi e provenga da più fondi -da quello di , dalla collina soprastante, dal canale pubblico e dalla strada pubblica -ragione per cui avrebbe dovuto ordi nare l’integrazione del contraddittorio . Il primi tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in relazione alla verifica preliminare ed
assorbente della intempestività della eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù di scolo. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti e dalla stessa narrativa del giudizio di primo grado emerge che si è costituito tardivamente, solo all’udienza di prima comparizione, formulando in tale sede l’eccezione riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di scolo. La Corte osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ eccezione di usucapione -pur potendo essere proposta in funzione meramente difensiva -rientra tra le eccezioni di merito in senso stretto, soggette a decadenza se non sollevate nella comparsa di risposta tempestiva ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.p.c.. Trattandosi di giudizio introdotto nel 2009, la disciplina applicabile ratione temporis imponeva che l’eccezione fosse proposta almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, pena la sua irrilevanza processuale. Non essendo stato rispettato tale termine, il Tribunale ne ha correttamente dichiarato l’inammissibilità, con motivazione conforme a diritto , atteso che il Collegio, all’esito del riesame RAGIONE_SOCIALE atti e delle risultanze istruttorie, condivide integralmente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, sia quanto all’apprezzamento del materiale probatorio. Le doglianze dell’appellante si risolvono, per lo più, in una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori, senza tuttavia evidenziare alcuna lacuna, illogicità manifesta o travisamento probatorio idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. La Corte ritiene pertanto di dover confermare, anche sotto il profilo probatorio, le valutazioni espresse dal primo giudice, reputandole corrette, esaustive e immuni da vizi logici o giuridici ; nè può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui l’eccezione di usucapione costituirebbe mera difesa, proponibile in ogni stato e grado, atteso che la natura acquisitiva dell’istituto presuppone un’espressa allegazione di fatti giuridici (possesso ultraventennale, animus domini, continuità e pubblicità del possesso) la cui deduzione tempestiva è condizione di ammissibilità della relativa eccezione. Sul punto occorre, inoltre, osservare come l’eccezione riconvenzionale di usucapione nel caso di azione negatoria di servitù non costitusca una mera difesa, ma una eccezione riconvenzionale soggetta a precisi termini di decadenza, La tardiva proposizione ne comporta l’inammissibilità , (Cass. ordinanza n. 4536/2025) e la preclusione di proposizione per la prima volta in appello(Cass. n. 9452/2024) Da ciò deriva la mancata dimostrazione della esistenza in favore dell’appellante di un titolo validamente costitutivo della sevitù di scolo, come acquisto a titolo originario o derivato, non ricorrendo neppure l’ipotesi di costituzione
ex lege, per conformità all’art. 913 c.c. Resta pertanto irrilevante il riferimento alla costituzione delle serre nell’anno 1996, ed il mancato aggravamento dello scolo, anche per la realizzazione di opere di supporto ai canali naturali già esistenti, in q uanto l’usucapione non può formare oggetto di verifica nel merito, per cui anche il riferimento al mancato esame dei testimoni in relazione all’epoca e modalità di scolo delle acque piovane è motivo assorbito dall’inammissibilità dell’eccezione riconvnenzi onale di usucapione. Ne consegue che il ragionamento del primo giudice è esente da vizi logici e motivazionali ed i motivi di appello infondati. Sull’applicabilità dell’art. 913 c.c. e sulla natura del deflusso delle acque – 3. Sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio -4. Sulla pretesa configurabilità di un obbligo di adeguamento dei fossi a carico RAGIONE_SOCIALE appellati 5. Su omesse valutazioni del Tribunale in merito a qualificazione della fattispecie e ad integrazione del contraddittorio I motivi ulteriori proposti dall’appellante, pur formalmente distinti, si fondano su presupposti logici e giuridi superati dalla decisione assunta sui motivi già rigettati. L’art. 913 c.c. riguardante lo scolo delle acque è interpretato dalla giurisprudenza come limite legale alla proprietà che obbliga i proprietari di fondi a dislivello a non altterare il deflusso naturale della acque, dovendo il proprietario del fondo sottostante sopportare lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, tuttavia il proprietario del fondo superiore non può aggravare tale scolo attraverso realizzazione di opere umane. Se la modifica è necessaria per la realizzazione di opere di sistemazione agraria è dovuta una indennità al proprietario che subisce il pregiudizio. Per cui l’art. 913 c.c. non preclude in assoluto che possano essere realizzate opere di sistemazione dello scolo naturale, tuttavia le alterazioni prodotte non debbono aggravare ed alterar in maniera apprezzabile la condizione del fondo servente, rendendola più gravosa.( Cass. n. 32648/2021) Nel caso di specie l’art. 913 c.c. non può trovare applicazione in quanto la realizzazione di un impianto serricolo costituisce un’opera umana di alto impatto ambiantale, per la consistenza della infrastrutture necessarie, per cui da essa consegue un sensibile e percepibile modifica del corso naturale delle acque, tant’è che lo stesso appellante riconosce di aver realizzato nel tempo opere si sostegno ed aggiuntive per facilitare lo scolo delle acque. Detta condizione non può dirsi che abbia determinato un impatto di scarso rilievo sulla proprietà sottostante e sul deflusso sui canali naturali esistenti.
La valutazione conseguente è che le modifiche aportate nell’area di interesse abbiano avuto l’effetto di alterare e rendere gravoso lo scarico delle acque per il fondo sottostante, non conciliabile con l’andamento naturale dello scolo stesso. Detto intervento non può farsi rientrare nella mera attività di sistemazione agraria, di manutenzione di piccolo impatto, in quanto come accertato dal ctu le serre nel tempo sono diventate dieci da cinque originarie, con inevitabile incremento corposo della necessità di impermeabilizzazione e della raccolta acque nei fossi sottostanti. Neppure si riscontra dall’esito dell’istruttoria un incremento dello scolo dovuto dalla mancata manutenzione dei canali naturali da parte RAGIONE_SOCIALE appellati. Non emerge inoltre una maggiore incidenza dovuta a fattori concorrenti o escludenti come altri canali di scolo riferibili ad altri fondi, con esclusione della richiesta di integrazione del contraddittorio, non specifica in relazione a fatti rappresentati. L’appello va rigetta to, con condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione del valore indeterminato della controversia.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda o eccezione respinta, ed assorbita, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE appellati
e , delle spese del presente grado di giudizio , liquidate in euro 6.500,00 compenso difensore per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15% ,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, tali dichiaratisi.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de ll’ appellante, in favore dell’erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME