SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 227 2026 – N. R.G. 00002368 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: NNUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO 2368/2023 r.g. vertente fra:
(cf:
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO;
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
) e
(cf:
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO;
C.F.
C.F.
C.F.
PARTE APPELLATA
*
Oggi 14/01/2026 , alle ore 12:14 , dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP NOME COGNOME, nei locali del INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono comparsi: Per parte appellante, l’AVV_NOTAIO Per parte appellate, l’AVV_NOTAIO
È presente anche la parte appellante personalmente
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
LA FUNZIONARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(cf:
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO;
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
) e
(cf:
n il pat
RTO
C.F.
C.F.
C.F.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 3126/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30.10.2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria istanza disattesa, accertati i fatti esposti: ‘in tesi accertare e dichiarare che i , residente in Sesto F.no, INDIRIZZO del , anch’essa residente in INDIRIZZO del sigg.ri , c.f. INDIRIZZO c INDIRIZZO, non hanno alcun diritto di passo carrabile sulla proprietà dell’attore, ovvero sui seguenti immobili, posti in Sesto FINDIRIZZOno, INDIRIZZO e precisamente: abitazione da terra a tetto composta da due piani fuori terra e da due vani adibiti ad uso autorimessa posti nel tergo dell’edificio, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 27 con accesso carrabile dal INDIRIZZO di detta INDIRIZZO. Confini; INDIRIZZO, proprietà proprietà salvo se altri. Al Catasto Fabbricati di detto Comune, quanto sopra è censito in giusto conto ed è rappresentato nel foglio 44: – particella 563, INDIRIZZO, piano T-1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale Euro 369,27; C.F. C.F.
particella 716, subalterno 1, INDIRIZZO piano T, categoria C/6, lasse 3, mq 10, rendita catastale Euro 35,12 – particella 716, subalterno 2, INDIRIZZO, piano T-1, categoria C/6, classe 3, mq 17, rendita catastale Euro 59,70 o quella diversa identificazione catastale nel frattempo aggiornata.
E conseguentemente accertare e dichiarare l’inesistenza ex art. 949 c.c. del diritto di passo carrabile dei convenuti sulla proprietà dell’attore e ordinare la cessazione di ogni turbativa o molestia; condannare i convenuti al risarcimento dei danni per le illegittime intrusioni, turbative e molestie, da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre Iva e cpa come per legge’.
Per la parte appellata:
CONCLUDE affinché Codesta Corte voglia respingere l’appello ponendo a carico dell’appellante anche le spese del presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3126/2023 pubblicata il 30.10.2023, ha così deciso:
-rigetta l’actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e le domande volte alla condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa e molestia ed al risarcimento dei danni proposte da nei confronti di e ;
accoglie la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dai convenuti avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza della servitù di passo pedonale e carrabile a favore dell’unità immobiliare di proprietà dei convenuti, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Sesto Fiorentino (FI), nel foglio di mappa 44, particella 562 ed a carico del vialetto laterale e del resede tergale di proprietà dell’attore, rappresentati alla particella 563 del foglio di mappa 44 del medesimo Catasto in quanto costituita ai sensi dell’art. 1058 c.c. in forza dell’atto di compravendita per AVV_NOTAIO 29.7.1958 (rep. 914/317); e, per l’effetto
-condanna l’attore a lasciare libero il passaggio sopra descritto ed in particolare a non sostare sul vialetto laterale oggetto di causa con veicoli che ostruiscano il passaggio anche veicolare ed a rimuovere le masserizie accumulate a ridosso del cancello in legno apposto tra il suo resede tergale e quello di proprietà dei convenuti;
-rigetta la domanda di condanna dell’attore alla rimozione del cancello in legno realizzato tra il suo resede e quello di proprietà dei convenuti ex art. 1079 c.c. ;
-accoglie l’ulteriore domanda svolta dai convenuti per la condanna dell’attore a corrispondere ai convenuti la somma di € 100,00 per ogni giorno di eventuale mancata o ritardata esecuzione della predetta pronuncia di condanna alla cessazione delle turbative sopra menzionate ai sensi dell’art. 614 -bis c.p.c.;
-condanna l’attore a rimborsare in favore dei convenuti le spese di lite che vengono liquidate in € 5.000,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
1.1 Nello COGNOME aveva esperito negatoria servitutis contro e
Aveva dedotto d’essere proprietario, per contratto del 14.12.2010 (rogito Notaia di un’abitazione terra -tetto sita in Sesto Fiorentino (INDIRIZZO), INDIRIZZO, oltre che di due vani adibiti ad uso autorimessa posti nella parte tergale del medesimo edificio e con accesso carrabile dal civico INDIRIZZO.
Solo per mantenere rapporti di buon vicinato aveva talora permesso il passaggio pedonale sul suo resede in favore dell’immobile confinante, posto al INDIRIZZO, di proprietà dei convenuti; i quali, inopinatamente, pretendevano d’avere diritto di servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia, per il passo carrabile su quell’area.
Siccome, dunque, essi non avevano alcun diritto, si imponeva l’azione giudiziale.
1.2 e costituitisi, avevano resistito alla domanda e avevano proposto in riconvenzione confessoria servitutis .
Aveva dedotto che la loro unità immobiliare era affiancata e aderente rispetto a quella dell’attore, dotata, come quella di quest’ultimo, di vani adibiti ad uso autorimessa posti nella parte tergale e catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Sesto Fiorentino (FI), nel foglio di mappa 44, particella 562.
Per raggiungere la loro autorimessa, dunque, godevano di servitù avente titolo:
(-) nel contratto di acquisto del del 22.1.1966 (rogito AVV_NOTAIO , nel quale si dava atto del predetto diritto di passo a favore del bene acquistato e gravante sulla particella 563, attualmente di proprietà del
(-) corrispondentemente, nel titolo di provenienza dell’attore, sia nel testo del rogito, in cui si dava atto che l’acquisto veniva fatto con tutte le servitù attive e passive, sia in tutte e tre le planimetrie delle unità immobiliari trasferite, controfirmate anche dallo stesso attore ed allegate allo stesso rogito sotto le lettere ‘A’, ‘B’ e ‘C’, nelle quali sul resede oggetto di causa risultava annotata l’espressa dicitura ‘servitù di passaggio a favore della prop.
-;
(-) infine dall’originario titolo di provenienza dei danti causa dell’attore, e ovvero l’atto per AVV_NOTAIO del 29.7.1958, regolarmente trascritto in data 9.8.1958 e con cui il dante causa, nel suddividere l’intero terreno di sua proprietà in due porzioni, indicate come particella 526 porzione b), e particella 526 porzione c), rispettivamente corrispondenti, a seguito di edificazione, alle particelle 562, di proprietà dei convenuti a seguito di frazionamento, e 563, attualmente di proprietà dell’attore, dava espressamente atto che al fine di accedere alla parte sud del terreno rappresentato dalla particella 526 porzione b) veniva stabilita a favore dello stesso ed a carico della limitrofa particella 526 porzione c) una servitù di passaggio costituita da una striscia di terreno larga 3 m. e lunga 37 m.
La servitù, avevano proseguito i convenuti, era stata esercitata da sempre senza alcun ostacolo e solo di recente aveva iniziato a frapporre ostacoli al passaggio.
1.3 Il Tribunale, dopo istruttoria anche orale, ha recepito, in sostanza, la posizione dei convenuti, riconoscendo loro la servitù per contratto.
1.3.a In particolare, la servitù, secondo il primo giudice, era stata costituita con contratto di compravendita del 29.7.1958, trascritto il 9.8.1958, col quale aveva trasferito, fra l’altro,
1.3.a.i il terreno fabbricabile rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino alla particella 526 porzione b) ad e rispettivamente padre e figlio;
1.3.a.ii il limitrofo appezzamento di terreno fabbricativo rappresentato alla particella 526 porzione c) del medesimo Catasto Terreni ad e
Sia nel testo del rogito, sia in quello della nota di trascrizione, si stabiliva che, per accedere al primo terreno, ‘ viene stabilita a favore dell’appezzamento medesimo, part. 526 porzione b, ed a carico del limitrofo appezzamento di terreno, part. 526 porz. c una servitù di passo costituita da una striscia di terreno larga metri 3 e lunga metri 37, come meglio risulta dalla planimetria che, firmata dalle parti, si allega al presente atto sotto lettera ‘B’ ove la striscia soggetta a servitù è distinta con la dic itura:’Prop.sigg.
nei
–
Porzione di terreno relativo alla
servitù di passo a favore dei sigg.
ribadita una seconda volta nel medesimo atto.
e
, con previsione
1.3.b Il primo terreno ( supra , § 1.3.a.i), ove era stata costruita una casa, era poi stato donato da per la quota di un mezzo, all’altro figlio, con contratto del 22.1.1966, trascritto il 3.2.1966, che espressamente menzionava la servitù (carrabile).
1.3.c Il secondo terreno ( supra , § 1.3.a.ii) era invece pervenuto al COGNOME coi seguenti passaggi:
1.3.c.i e avevano acquistato da per contratto del 17.7.1963, trascritto il 27.7.1963, la sua quota di un terzo, divenendo interamente proprietari;
1.3.c.ii l’intero compendio era dunque passato a e per via ereditaria, ossia:
(-) per successione legittima del padre deceduto il 12.7.1995, come da denuncia di successione trascritta il 26.8.2008, nonché
(-) per successione legittima della madre deceduta il 1.12.2009, come da denuncia di successione trascritta il 14.9.2010.
1.3.c.iii Infine, e (nipoti in linea collaterale di
, avevano venduto il bene a col contratto del 14.12.2010, che era corredato da tre planimetrie, espressamente citate e richiamate nell’atto, ove in corrispondenza del v ialetto laterale che parte dalla via pubblica in direzione della parte tergale dell’abitazione e dei vani adibiti ad autorimessa, risultava annotata la dicitura ‘ servitù di passo a favore della prop. RAGIONE_SOCIALE ‘.
Era invece irrilevante che, in fase precedente al giudizio, il legale dei convenuti avesse indicato l’origine della servitù nella destinazione del padre di famiglia, anche tenuto conto che si tratta di un diritto autodeterminato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l’appellante contesta la legittimazione attiva (o la titolarità della relativa posizione sostanziale) della rispetto all’azione confessoria, rimarcando che, mentre v’è prova che sia proprietario per la quota di un mezzo de l fondo
asseritamente dominante, non è dimostrato che la lo sia della residua quota.
2.2 Indi, l’appellante contesta che la domanda riconvenzionale era, in particolare sulla servitù carrabile, generica e indeterminata.
L’unica domanda ammissibile, dunque, era quella di passo pedonale, posto che quella di passo carrabile è una servitù distinta.
In conseguenza, il Tribunale avrebbe, al più, potuto dichiarare l’esistenza di una servitù pedonale, non anche carrabile.
2.3 COGNOME, poi, torna a far notare che, prima dell’avvio della causa, il legale dei convenuti aveva sostenuto che la servitù era sorta per destinazione del padre di famiglia, posizione che aveva natura confessoria dell’inesistenza di una servitù negoziale.
2.4 Il quarto motivo entra nel merito stretto della vicenda, contestando sotto vari profili la decisione del Tribunale, secondo partizione che sarà illustrata e ripresa al momento opportuno ( infra , § 9.2).
2.5 L’ultimo motivo attiene alle spese, le quali si dovrebbero in ogni caso compensare in considerazione del fatto che la parte convenuta aveva inizialmente fondato la sua domanda confessoria sulla destinazione del padre di famiglia, anziché sulla fonte negoziale.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
L’Istruttore, dopo un rinvio concesso all’udienza di prima comparizione, affinché le parti, dopo l’interlocuzione in udienza, tentassero fra sé la conciliazione, ha fatto precisare le conclusioni, trascritte in epigrafe, all’udienza del 7.5.2025, rinviand o la causa, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza collegiale del 14.1.2026, con concessione di termine per il deposito delle note conclusionali.
La causa, come da retroesteso verbale, è stata oggi discussa in udienza.
L’appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Dapprima occorre dare brevemente atto della situazione dei luoghi in relazione all’oggetto del contendere, che è sufficientemente rappresentata dai documenti prodotti dalle parti.
La foto a lato rappresenta il cancello (con segnale di passo carrabile), che immette nel vialetto oggetto della pretesa servitù, che passa accanto all’immobile di adiacente, a destra, c’è la casa dei convenuti.
Il vialetto, giunto in fondo, volta a destra ad angolo retto e si sviluppa sul retro dei fabbricati.
La planimetria a lato, col medesimo orientamento della foto, dà una visione di insieme e, in particolare, rappresenta in giallo i fabbricati di e in celeste quelli di parte appellata; mentre, in verde tratteggiato, il vialetto che sul retro è usato dagli appellati per raggiungere la loro autorimessa.
6. Il primo motivo è infondato.
L’appellante contesta la legittimazione attiva (o la titolarità attiva) della ispetto alla confessoria servitutis svolta in riconvenzione, in quanto si ha solo prova che il fondo dominante sia di proprietà, per metà, di
6.1 Tuttavia, non pare superata dal motivo l’affermazione del Tribunale, spesa per disattendere la medesima eccezione in prime cure, secondo la quale, poiché l’azione confessoria non richiede una prova rigorosa della proprietà, si doveva considerare che era stato lo stesso attore che, dirigendo la sua azione reale negatoria anche contro la le aveva riconosciuto con ciò la qualità di (com)proprietaria del fondo servente.
6.2 Sotto distinto profilo, trascura l’appellante che con la comparsa di costituzione di primo grado, la che -conformemente, del resto, all’atto di citazione avversario s’era affermata comproprietaria, aveva depositato un quadro riepilogativo dei passaggi di proprietà (doc. 11 bis , espressamente illustrato e richiamato nell’atto, pag. 4), nel quale si dava atto che la sua quota di comproprietà sulla particella 526 (fondo dominante) le derivava dalla successione del marito fratello di (per essere entrambi figli di , deceduto nel 1984: fatti questi sui quali nessuna contestazione ha mai sollevato l’appellante.
6.3 Infine, il Tribunale ha anche messo in luce che la (com)proprietà in capo alla deriva:
(-) dal contratto di acquisto del COGNOME, ove, fra i confini dell’immobile comprato, figura anche ‘proprietà ;
(-) dalle tre planimetrie allegato a quell’atto, ove la servitù sul vialetto laterale è riferito ‘ a favore della prop.
6.4 In definitiva, tenuto conto dei canoni probatorî meno rigorosi che vigono per l’azione confessoria rispetto a quella di rivendicazione, e, in particolare, della legittimità di ricorrere a presunzioni (Cass. sez. 2^ civ. 18.11.2013 n. 25809 rv 628362; Cass. sez. 2^ civ. ord. 31.5.2021 n. 15116 rv 661363-01), si può dire ampiamente raggiunta la prova della contitolarità del fondo dominante in capo alla deponendo in tal senso lo stesso sostanziale riconoscimento del COGNOME nell’individuarla quale legittimata passiva dell’azione negatoria, nonché, soprattutto, gli altri elementi indiziarî, coerenti e inequivoci.
7. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Denuncia COGNOME che la domanda riconvenzionale era generica e non menzionava la servitù di passo carrabile, sicché non c’era domanda sulla chiesta servitù di passo carrabile, ma solo su quella pedonale.
In realtà, la domanda contenuta nella comparsa di costituzione di primo grado era chiaramente intesa a ottenere il riconoscimento di una servitù di passo anche carrabile, come si evince da una lettura complessiva dell’atto, nel quale, in particolare, i con venuti si dolevano, in particolare, che « Da qualche tempo l’attore ha iniziato a frapporre ostacoli al passaggio dei mezzi (auto e scooter) dei convenuti In particolare: – lascia molto spesso una sua vettura parcheggiata nel vialetto laterale in modo tale che sia ostruito il transito
(vedi foto, doc. n. 2); – ha apposto un cancello in legno (foto, doc. n. 3), seppure non chiuso a chiave, ad ostruire il passaggio fra il suo resede e quello degli odierni comparenti nel punto indicato con un tratteggio di colore rosa nella planimetria doc. n. 1; – ha ammassato, a ridosso di detto cancello, una grande quantità di materiali che pure ostacolano il passaggio (vedansi le tre foto raccolte a formare il doc. n. 4). » (pag. 2).
Come se non bastasse, le conclusioni, fra l’altro, contenevano anche la richiesta di ordinare al COGNOME « – a non intralciare in altro modo il passaggio dei veicoli diretti al resede dei convenuti; » (pag. 7).
Non solo chiunque, con tali inequivocabili riferimenti al passo con veicoli, avrebbe potuto comprendere che si stava pretendendo una servitù di passo anche carrabile; ma, per di più, l’ha sicuramente compreso bene il COGNOME, che, nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., ha avuto cura di difendersi proprio dalla pretesa di una servitù carrabile: « 3.- In ogni caso, nel sopra citato contratto 29.7.1958, si parla unicamente di servitù di passo, ma non di passo carrabile. E com’è noto ‘il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù del tutto distinte ed autonome sicché dall’esistenza della prima non può desumersi anche quella della seconda’ (Cass. 26.2.2019 n. 5603). In altre parole, in ipotesi, il Tribunale dovrà in ogni caso accertare la insussistenza di una servitù di passaggio carrabile. » (pag. 1).
La domanda giudiziale si interpreta non già in base agli artt. 1362 e segg. c.c., ma in base alla individuazione delle concrete questioni sulle quali le parti si sono scontrate; e, in particolare, sul significato oggettivo che la controparte ha potuto cogliere per sviluppare una difesa (cfr Cass. sez. 3^ civ. 9.12.2014 n. 25853; Cass. sez. 3^ civ. ord. 4.11.2020 n. 24480; App. FI, III, sentenza n. 2121/2023 pubblicata il 18.10.2023).
Nel caso in esame, non poterebbe esservi prova più forte della determinatezza della domanda riconvenzionale e, in particolare, dell’avere a oggetto anche una servitù di passo carrabile, della replica contenuta nella 1^ memoria dell’attore, che, per l’appun to, avendo compreso che quella era la pretesa dei convenuti, fu in grado di proporre una difesa di merito corrispondente, fondata sul rilievo che il titolo negoziale non prevedeva una servitù di quel tipo.
8. Anche il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
La tesi di fondo dell’appellante trae fondamento dalla corrispondenza intercorsa fra legali immediatamente prima della causa.
In particolare, il 12.5.2021 il legale di e scrisse una lettera di posta elettronica a quello del (doc. 4 attore), nella quale specificava che il diritto di servitù « sarebbe sorto per destinazione del padre di famiglia essendo in passato tutta l’area appartenuta ad un unico proprietario ».
A dire dell’appellante, « si tratta di affermazione confessoria che smentisce nettamente il contenuto della comparsa di risposta, nella quale i convenuti rivendicano, ora invece, la costituzione di un diritto di passo di origine contrattuale. » (appello, pag. 7, sottolineatura della parte).
Al contrario:
8.1 Non può certo trattarsi di una confessione stragiudiziale, perché proviene da soggetto privo della capacità di confessare ai sensi dell’art. 2731 c.c. –
Neppure le asserzioni contenute negli atti giudiziali possono valere come confessione, se l’atto che le contiene non sia firmato anche dalla parte personalmente, ma dal solo procuratore munito di procura alle liti (cfr, fra tante, Cass. sez. 1^ civ. 1.12.2016 n. 24539 rv 642806-02); a fortiori dovendosi escludere che la capacità possa averla un avvocato, in fase stragiudiziale, munito di un mandato che, per quanto consti, era verbale.
8.2 La confessione consiste, ai sensi dell’art. 2730 c.c., nella dichiarazione della verità di fatti sfavorevoli a chi la rende.
Affermare che la servitù aveva titolo nella destinazione del padre di famiglia, non afferma la verità di alcun fatto , men che meno sfavorevole; né implica, sul piano logico, l’espressa esclusione di poter vantare titoli diversi.
Il contesto, del resto, essendo quello di una interlocuzione antecedente alla lite, fa chiaramente comprendere che qualsiasi tesi giuridica esposta non era funzionale alla definitiva presa di posizione sull’oggetto della controversia.
8.3 La dichiarazione, peraltro, non può neppure essere considerata -al di fuori di una prova legale -elemento lato sensu confessorio e sfavorevole ai convenuti, in quanto la servitù, in quanto diritto reale, è un diritto autodeterminato e la modifica della fonte (negoziale, per destinazione, per usucapione) è ammessa persino in sede processuale, non costituendo domanda nuova.
Il quarto motivo , che attiene al merito stretto, non può essere accolto.
9.1 In primo luogo, il collegio constata che il mezzo, ancorché formalmente inteso a negare qualsiasi diritto di passo, si sviluppa, in concreto, con argomenti che riguardano pressoché esclusivamente la servitù di passo carrabile.
Va quindi considerato, se non coperto da giudicato interno, comunque senz’altro convalidato l’accertamento di una servitù quanto meno pedonale: a tal fine, in difetto di critiche puntuali, la Corte fa propria la motivazione del primo giudice, che, come si è avuto modo di riportare in precedenza ( supra , § 1.3), ha puntualmente ricostruito, in base all’esame degli atti di causa, che con la compravendita del 29.7.1958, regolarmente trascritta, aveva trasferito una parte del suo fondo ad e e altra parte limitrofa ad e costituendo, con apposita clausola (trascritta al precedente § 1.3.a.ii), una servitù a carico del secondo terreno in favore del primo.
La servitù è sempre stata trasferita nei successivi atti traslativi dei rispettivi fondi, trascritti; sino a giungere, nei termini pure in dettaglio già elencati ( supra , §§ 1.3.b e 1.3.c), alle odierne parti.
Come se non bastasse, il ha sottoscritto la planimetria, unita al suo contratto di compravendita e in esso espressamente menzionata, nella quale è chiaramente indicata, con apposita didascalia, che sul vialetto de quo sussiste servitù a favore di e (doc. 10 convenuti).
9.2 La servitù carrabile è contraddetta dall’appellante in base ai seguenti argomenti:
9.2.a la clausola del contratto del 1958 fa riferimento genericamente a una servitù di passaggio, senza ulteriori specificazioni, sicché, al contrario di quanto ha immotivatamente fatto il primo giudice, si dovrebbe escludere, secondo una interpretazione restrittiva (suggerita dall’art. 1065 c.c.), la servitù carrabile, diritto diverso da quello di passo pedonale;
9.2.b il Tribunale ha fondato la qualificazione della servitù sulla presunta natura fabbricativa dei terreni e sull’asserita progettazione degli edifici nel 1958, ma tali circostanze non erano mai dedotte dai convenuti nelle loro difese, se non, tardivamente, nella comparsa conclusionale, così che la decisione violava l’art. 112 c.p.c.;
nessun progetto edilizio sussisteva nel 1958, sì da poter avallare la tesi che la servitù era stata costituita per il passo carrabile; né, a tal fine, può valere riferirsi alla larghezza del tracciato (tre metri), men che meno la situazione attuale dei luoghi;
9.2.d anzi, la conformazione a L del vialetto rende di fatto impossibile passare con veicoli nel punto di curva; tema questo trattato in dettaglio all’udienza del 7.5.2025, col conforto di documenti che rappresentano che l’Istruttore ha reputato inammissibili, perché nuovi (su questo, l’appellante, in comparsa conclusionale, pagg. 11 -12, chiede al collegio di utilizzare i documenti, perché non sarebbero nuovi; e chiede, se del caso, c.t.u.).
9.3 Gli appellati obiettano che:
9.3.a aveva chiesto inizialmente l’affermazione dell’inesistenza di qualsiasi servitù, sicché la richiesta di escludere solo quella carrabile, avanzata nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era tardiva;
9.3.b La servitù era opponibile, perché risultava trascritto l’atto che l’aveva cerata (compravendita del 1958) e quelli successivi.
9.3.c L’interpretazione della clausola effettuata dal primo giudice è corretta, sia per le dimensioni del vialetto, in relazione all’utilità che potevano garantire al fondo dominante (posto che l’accesso pedonale avveniva in altro modo), sia perché nel corso de l tempo la servitù era stata sempre esercitata come anche carrabile (testimoni, pagamento da parte di
di tassa per il passo carrabile, fotografie).
9.4 Va confermata la decisione del Tribunale.
9.4.a Le prime due eccezioni degli appellati sono manifestamente da disattendere.
La prima ( supra , § 9.3.a) non ha ragion d’essere: sia perché nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. non tanto ha modificato la domanda negatoria, quanto si è difeso, in via gradata, da quella confessoria (riconvenzionale); sia perché tra la pretesa di assoluta libertà del proprio fondo e la pretesa subordinata che esso sia gravato da una servitù solo pedonale e non anche carrabile intercorre un rapporto di continenza, nel senso che non si tratta di pretese diverse, ma la seconda è un minus della prima.
La seconda ( supra , § 9.3.b) è del tutto irrilevante, perché nessuno in causa, men che meno i mezzi di gravame, ha mai sollevato questione sulla opponibilità dei vari atti traslativi, tutti peraltro trascritti.
9.4.b È invece nel merito stretto che deve preferirsi la tesi degli appellati.
Il Tribunale ha ritenuto che l’interpretazione del contratto del 1958 che ha costituito la servitù induce a concludere che essa è stata creata non solo per il passo pedonale, ma anche per quello carrabile, in tal senso deponendo la circostanza che « al momento della costituzione della servitù di passo in questione le unità immobiliari oggetto di causa erano terreni fabbricativi in relazione ai quali era in fase di progettazione la realizzazione di due edifici abitativi nuovi ed autonomi, tanto che le parti hanno espressamente dichiarato di avere completa conoscenza delle relative disposizioni del Piano Regolatore del Comune di Sesto Fiorentino (FI), ivi comprese quelle relative alle ubicazioni predisposte per le erigende costruzioni (pag. 5 doc. 11 del fascicolo dei convenuti). Pertanto, risulta verosimile ritenere che la servitù costituita nel momento del trasferimento dei diversi terreni fabbricativi in origine di proprietà del medesimo dante causa, e su cui era prevista la realizzazione di edifici autonomi, fosse una servitù anche carrabile, specie tenuto conto che dalla descrizione della stessa espressamente contenuta nel titolo emerge che la porzione di terreno considerata ha dimensioni nient’affatto esigue, del tutto compatibili con un transito non meramente pedonale, e che dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie in atti la parte tergale dell’ immobile di proprietà dei convenuti è raggiungibile dalla pubblica via solo attraverso il vialetto laterale di proprietà dell’attore e con accesso dal INDIRIZZO (docc. 1, 6 e 8-11 del fascicolo dei convenuti). » (appello, pag. 17).
9.4.b.i Non è innanzitutto vero che la natura fabbricativa del terreno e i progetti degli edifici nel 1958 siano circostanze mai dedotte e che dunque, il giudice, fondando il suo convincimento su di esse, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. –
Nella comparsa di costituzione di primo grado, il contratto del 1958, che individua i terreni venduti come fabbricativi, è stato ampiamente addotto a specifica dimostrazione del diritto oggetto di confessoria; e s’è fatto chiaro riferimento alla circostanz a che su quei lotti sono state poi costruiti i fabbricati esistenti (pag. 4: « veniva costituita una servitù di passaggio a favore della confinante particella 526 b (successivamente divenuta 562) su cui poi è stata costruita la casa degli attuali convenuti. »).
I fatti , intesi quale natura edificatoria dei terreni e loro alienazione in vista dell’edificazione, sono stati senz’altro allegati e ben poteva, dunque, il Tribunale farvi riferimento.
È sì vero che una più ampia illustrazione di quei profili s’è avuta poi con la comparsa conclusionale (da pag. 9), ma, per l’appunto, si tratta solo di un approfondimento di fatti che erano ben presenti al contraddittorio, in quanto incentrato da subito sulla situazione che nel 1958 aveva portato alla vendita, previa loro separazione, dei due lotti edificabili in vista della futura edificazione; sì che l’eccezione di novità contenuta nella memoria di replica dell’attore in prime cure e poi reiterata col mot ivo d’appello è infondata, al pari dell’eccezione ex art. 112 c.p.c.-
9.4.b.ii L’appellante, poi, travisa la motivazione del primo giudice sulla potenzialità edificatoria, nel senso che non tanto rileva, per interpretare il contratto del 1958, l’esistenza già a quella data di un ben preciso progetto edificatorio, quanto, per l’appunt o, la potenzialità edificatoria e l’intento dei compratori di acquistare il lotto per edificarvi.
Il fondo dominante era edificabile quando lo vendette ad e nel 1958, perché così il bene è descritto nel rogito, senza che mai alcuno abbia sollevato dubbi in proposito; quando, poi, ne donò la quota di un mezzo al figlio col contratto del 22.1.1966, ivi si trovava già una casa di due piani, come pure si legge nel relativo atto.
È dunque della massima evidenza che il terreno edificabile fu comprato nel 1958 proprio in quanto tale, ossia proprio per poterne sfruttarne quella potenzialità, che fu messa a frutto realizzando l’odierno fabbricato.
Il contesto in cui fu stipulata la compravendita del 1958, pertanto, è stato esattamente ricostruito dal Tribunale sulla base di elementi oggettivi concordanti e, nella loro coerente sintesi, inequivocabili.
Ben a ragione, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la servitù costituita nel 1958 fosse a servizio non certo del terreno nello stato di fatto inedificato in cui si trovava allora, bensì in vista della futura costruzione, che la principale qualità del bene, in quanto fabbricabile, assicurava ai compratori.
L’ubicazione del resede (che ospita veicoli) oggi di e si trova, per l’appunto, sul retro dell’edificio ed esso è collegato allo sbocco sulla strada per INDIRIZZO: quest’ultimo, cioè, ha una sua propria oggettiva utilità per il fondo dominante, in quanto permette l’accesso al resede utile per il ricovero di veicoli; non già per l’accesso pedonale alla casa, che avviene dall’ingresso principale.
La evidente funzione del vialetto che fu gravato di servitù depone senza dubbio, secondo una interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.), per un passo carrabile che già i contrenti del 1958 avevano senz’altro presente: l’acquirente voleva assicurarsi la possibilità di accedere al resede tergale anche con mezzi per adibirlo a tal fine e il venditore riconobbe tale esigenza costituendo la servitù sull’altro suo terreno, che contestualmente cedeva a terzi.
9.4.b.iii Trascura poi l’appellante che esistono varie prove che sino almeno a epoca immediatamente precedente alla lite (ossia prima che iniziasse a contestargli il diritto), ha usato il vialetto per passarvi con l’auto o altri mezzi.
Egli ha prodotto ricevute di pagamento risalenti almeno sino al 1996 di pagamento della tassa per il passo carrabile (suo doc. 17).
Inoltre, ha depositato una pratica di condono edilizio ex L. 47/1985 con fotografie (le ultime due) che mostrano il resede retrostante occupato da una vettura FIAT 126 (suo doc. 13).
I testi e (udienza 17.10.2022) hanno ampiamente riferito che sin dai primi anni ’60 lo zio passava sul vialetto con la sua prima automobile: la loro capacità fu contestata, ex art. 246 c.p.c., in prime cure dal (perché essi, in quanto suoi venditori, sono potenzialmente responsabili verso di lui ove la servitù fosse riconosciuta) e il Tribunale, nella sentenza (pag. 18), ha lasciato impregiudicata la eccezione, reputandola assorbita, senza che gli appel lanti l’abbiano espressamente riproposta, a tal fine apparendo insufficiente la breve deduzione che chiude l’appello (pag. 12), la quale è formulata semmai per metterne in discussione la attendibilità, il che si può senz’altro escludere, visto che essi han no deposto in favore dei convenuti, fornendo elementi che suffragano il passo con veicoli e, dunque, facendo dichiarazioni che, nella prospettazione di sarebbero addirittura contra se .
Peraltro, non c’è reale bisogno di utilizzare le deposizioni, che si possono qui, dunque, escludere, per avere la prova, ampiamente desumibile dall’altro materiale acquisito (fotografie e tassa per passo carrabile), che sul vialetto si passava con veicoli per accedere al resede retrostante: non si paga ogni anno la tassa per il passo carrabile, se si passa solo a piedi, né l’autovettura che figura nella fotografia citata può essere giunta al resede tergale passando altrove.
Orbene, il comportamento serbato dalle parti nel corso del tempo, al contrario di quanto reputa l’appellante, è rilevante nel caso di specie; non, beninteso, perché sia il possesso che sostanzia la servitù (che, invece, ha la sua fonte nel contratto), ma perché, secondo le ordinarie regole ermeneutiche dei negozi giuridici (art. 1362 co. 2^ c.c.), le condotte dei contrenti dopo la stipulazione dell’atto sono ovviamente rilevanti, dovendosi presumere, salvo prova contraria, che esse siano corrispondenti all’ assetto giuridico creato con il contratto (cfr Cass. sez. 2^ civ. 11.6.2018 n. 15046 rv 649070-02).
È dunque degno di nota, per interpretare la clausola del contratto del 1958, che il vialetto sia stato in concreto usato per molti anni per il passo veicolare.
9.4.b.iv L’appellante critica il Tribunale anche per avere dato rilievo alle dimensioni del vialetto; le quali, peraltro, dovrebbero semmai deporre in senso contrario alla tesi della servitù di passo carrabile.
Neppure sotto questo profilo, che si riallaccia a quello dell’ utilitas già accennato in precedenza ( supra , § 9.4.b.ii), ove si è dato risalto alla funzione del passo rispetto alle potenzialità del terreno venduto nel 1958, può convenirsi.
9.4. b.iv.1 Il Tribunale ha correttamente considerato rilevanti le dimensioni di tracciato della servitù, individuate nel contratto del 1958 ( striscia di terreno larga metri 3 e lunga metri 37, come meglio risulta dalla planimetria ), perché, per l’appunto, esse contribuiscono a individuare l’utilità che la costituita servitù voleva assicurare al fondo dominante; poiché l’utilità prediale è l’essenza della servitù, correttamente si può e deve valorizzare quale essa sia in concreto, al fine di interpretare il contratto per identificare il tipo di servitù.
Ed è appena il caso di osservare che le dimensioni sono inequivocabilmente funzionali a un passo carrabile e non a un mero passo pedonale.
La notevole lunghezza, per l’appunto, è funzionale a permettere l’accesso alla porzione tergale, dove la prioritaria necessità del fondo dominante non è quella di collegarsi alla casa, bensì al resede, idoneo a ospitare anche mezzi; o, comunque, a depositarvi materiale che possa poi essere portato con mezzi.
La larghezza di tre metri, a sua volta, è davvero fuori scala per il solo passo pedonale, mentre è senz’altro indicativa di un passo con automezzi, dal momento che si tratta di una larghezza compatibile con la maggior parte dei veicoli.
9.4. b.iv.2 Spostando la disamina non tanto sul tracciato in sé, ma, in particolare, sulla curva ad angolo retto propria della forma a L, la difesa appellante, all’udienza del 7.5.2025 dinanzi all’Istruttore, ha chiesto l’acquisizione di documenti depositati d’iniziat iva nel fascicolo telematico il 6.5.2025, osservando: « illustra la sua produzione in data 6.5.25, della quale fornisce anche copia cartacea, intesa anche a dimostrare che su un tracciato di 3 metri di larghezza a forma di ‘L’ un autoveicolo degli anni ’50 non avrebbe potuto fare la svolta a destra a 90 gradi. ».
I documenti prodotti erano: la stessa planimetria che si è intercalata in precedenza (supra, § 6.1), ove è stata disegnata in aggiunta una sagoma di autovettura, nonché una indicazione tecnica sull’angolo di manovra in scala, per mostrarne l’impossibilità di svolta nell’angolo; la stessa con la figura di un autocarro; nonché una immagine, non si sa da dove estratta, sui dati di una FIAT TARGA_VEICOLO in produzione sino al 1969.
L’Istruttore, opponendosi anche l’appellato, ha dichiarato non utilizzabili i documenti, perché nuovi.
La parte appellante, nella comparsa conclusionale, insiste con l’affermare che non si tratta di documenti nuovi, perché in sostanza costituiti da una planimetria già a suo tempo depositata.
La decisione istruttoria va confermata; in ogni caso, i documenti non rilevano.
Il documento relativo ai dati tecnici di una FIAT 1100 è senz’altro nuovo, a tacere della sua scarsa forza dimostrativa (se non altro perché non è nota la paternità del documento e la sua provenienza).
Le due planimetrie non sono nuove se si espungano gli interventi che su di esse sono stati compiuti: ma, in tali limiti, la produzione sarebbe superflua e priva di qualsiasi valore probatorio ulteriore rispetto a quello che la originaria produzione già assicurava.
Esse, per contro, sono da considerarsi documenti nuovi, appunto perché, all’esito delle manipolazioni operate dalla parte, assumono una diversa valenza probatoria, che è poi la ragione per la quale esse sono state prodotte: ma, allora, si tratta di documenti producibili già in prime cure e ora tardivi.
Resta da dire che le due planimetrie rielaborate, alla fine, si risolvono comunque in niente più se non in un supporto a una deduzione tecnica di parte, al pari, in qualche modo, di una perizia di parte: ma se anche le si voglia esaminare sotto tale veste, è ovvio che il primo e invalicabile limite è d’essere prive di forza dimostrativa, perché, dinanzi alla contestazione della controparte, nessun elemento obiettivo garantisce che i dati tecnici (larghezza di svolta, relativa riduzione in scala) siano corretti.
Ed è infine vero che la parte sollecita anche una c.t.u., che la Corte, tuttavia, non ritiene di poter svolgere, poiché non ve ne è necessità, se non per supplire -inammissibilmente -a una inerzia di parte.
9.4. b.iv.3 Peraltro, si è già dato atto che, persino senza tener conto dei testimoni, vi sono prove inequivocabili di un passo carrabile esercitato lungo gli anni, costituite dai versamenti del l per il passo carrabile e da foto risalenti anche nel tempo che mostrano autovetture nella porzione retrostante dei fabbricati ( supra , § 9.4.b.iii).
Ipotizzare che pagasse la tassa per il passo carrabile, senza in realtà passare sul vialetto con veicoli è, francamente, impossibile, tanto che l’appellante, per quanto consti, neppure lo fa; a fortiori non smentibile è la foto già citata.
Ne discende che il materiale passaggio con veicoli è possibile, essendo stato effettuato per anni: conclusione questa che non può certo essere messa in discussione da argomenti tecnici unilaterali della parte, rappresentati dalle planimetrie rielaborate, privi di qualsiasi convalida e neppure oggetto del contraddittorio in prime cure.
9.4.b.v Si torna dunque a confermare e ribadire che la clausola del contratto del 1958, rettamente interpretata, alla luce della situazione di fatto esistente (potenzialità edificatoria dei terreni venduti a tal fine), al comportamento dei contraenti successivo e al criterio esegetico di buona fede, conferma che fu costituita una servitù di passo anche (e soprattutto) carrabile, per assicurare al fondo la possibilità di accedere con mezzi al resede tergale una volta che le potenzialità edificatorie fossero state c oncretizzate (come fu nell’arco di poco tempo, ossia prima della donazione del 1966), e che la mancata specificazione dei contraenti, lungi dall’indurre incertezza sul contenuto della clausola, sta a significare che si volevano ricomprendere entrambe le se rvitù, senza cioè alcuna esclusione dell’una o dell’altra; e ben a ragione il Tribunale ha rammentato: « A conferma della correttezza di una tale interpretazione, in un caso simile in cui si trattava di un passaggio su una strada in una zona in via di urbanizzazione, con specifico riferimento all’identificazione dei bisogni del fondo dominante, la Suprema Cor te ha chiarito che ‘qualora l’atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo’, anche tenuto conto della destinazione dei fondi (Cass. n. 11661/2018). » (sent., pag. 18).
Le modalità di uso della servitù che integrano l’utilità del fondo dominante sono essenziali (in contrapposizione a quelle estrinseche, meramente accessorie: cfr Cass. sez. 2^ civ. ord. 30.7.2019 n. 20549 rv 654982-01) e, dunque, hanno valore centrale nella identificazione della servitù stessa.
Nel presente caso, gli elementi che si sono passati in rassegna conclamano che i contraenti del 1958, nell’asservire una striscia di terreno lunga 37 metri e larga 3 che, dipartendosi dalla via pubblica, portava sul retro dei fabbricati e dava accesso al resede oggi di volessero concordemente far sì che, in vista della futura edificazione (che, se anche non ancora esattamente progettata, era possibile e costituiva il dato saliente dell’acquisto sotto il profilo economico), ivi si potesse passare non già solo a piedi, ma anche
con veicoli; come, in concreto, è poi avvenuto davvero, sin quando, almeno, ha iniziato a ostacolare materialmente il passaggio, proclamando la libertà del suo fondo.
L’utilità che connotava la servitù, dunque, era anche e soprattutto il passaggio veicolare, sicché, senza che permangano incertezze, la servitù fu costituita come servitù di passo carrabile.
10. Il quinto motivo , sulle spese, è infondato.
Sostiene l’appellante che le stesse ragioni che sorreggono il terzo motivo (ossia che inizialmente la servitù fosse stata rivendicata per destinazione del padre di famiglia), dovrebbero, in ogni caso, avere un riflesso sulla regolazione degli oneri process uali: « Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del comportamento di parte convenuta prima della introduzione del processo, fornendo la prova dei propri diritti, che avrebbe potuto consentire all’attore anche una eventuale diversa valutazione circa l’introduzione del giudizio. » (appello, pag. 7).
Per contro, spettava a prima di esercitare l’azione negatoria, verificare in autonomia quegli stessi atti pubblici trascritti in base ai quali il Tribunale ha poi rigettato la sua domanda, accogliendo la riconvenzionale; a maggior ragione in una materia, come quella dei diritti autodeterminati, dove la fonte del diritto reale non è di per sé sola decisiva, così che l’esclusione della destinazione del padre di famiglia non esauriva il novero delle possibilità.
Per di più, la iniziale prospettazione (peraltro in fase anteriore al giudizio) di una servitù costituita per destinazione, non era poi una prospettazione del tutto fuorviante, come COGNOME presuppone; dal momento che essa si ricollegava, alla fin fine, sull’ esistenza di un originario unico proprietario dei due fondi, che li aveva spezzati in due, così come ha fatto il con l’atto del 1958. La posizione assunta dalla difesa in quel frangente, dunque, pur se sotto una veste giuridica diversa, faceva comunque riferimento proprio alla stessa vicenda sulla quale si è poi precisata la tesi opposta in sede giudiziale.
Infine, l’onere delle spese non si regola sulla maggiore o minore giustificazione delle posizioni assunte dalle parti, ossia, in sostanza, sulla loro colpa, bensì sul criterio oggettivo di soccombenza, che è piena per il
11. Anche le spese del grado sono a carico dell’appellante.
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, esclusa la fase 3, non chiesta; e ridotta invece il chiesto aumento del 30% per la difesa della seconda posizione, in quanto oggetto di un distinto onere difensivo (primo motivo sulla posizione particolare della .
Per il valore di causa, avuto riguardo ai criteri dell’art. 15 c.p.c., si deve considerare che la p.lla 563 ove ricade la porzione asservita ha una rendita catastale di € 369,27 (dall’atto di acquisto di , per un valore, ove la servitù occupasse l’intera p.lla, di € 18.463,50; non è esattamente indicata l’estensione della p.lla 563, ma si sa che la striscia di terreno di metri 3 x 27 ha un’area di mq 111, il che induce ragionevolmente a escludere che il valore di causa possa essere ridotto al di sotto dello scaglione (ossia al di sotto di € 5.200,01).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.911,00 fase 4, € 1.189,80 quale aumento del 30%, in tutto € 5.155,80, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
rigetta l’appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. 3126/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 30.10.2023, che conferma;
condanna COGNOME a rimborsare a le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.155,80 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
dà atto che ricorrono nei confronti dell’appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 14 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.