Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31063 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 26/10/2023
SERVITU’
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12612/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO con indicazione di indirizzo pec EMAIL;; -ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliati, in Roma, INDIRIZZO; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1103/2021 (pubblicata l’8 ottobre 2021);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Questa Corte, decidendo con ordinanza n. 29225/2019, sul ricorso proposto da COGNOME NOME e NOME contro NOME COGNOME e NOME COGNOME, lo accoglieva (cassando con rinvio la sentenza impugnata) rilevando, per quanto specificamente ora interessa, che: ‘ 3.2. Se, come consta dalle trascrizioni in ricorso, l’acquisto per usucapione è stato riferito dal tribunale alla servitù quale emergente dal rogito per notar COGNOME del 1923 (cui il giudice del merito avrebbe collegato anche le deposizioni testimoniali al fine di stabilirne la portata) e l’atto, come riferito anche nella relazione del c.t.u. e relativo allegato – planimetria 19/2 -, escludeva dal percorso della servitù la zona oggi occupata dal muretto con cancelletto, effettivamente i giudici del merito erano tenuti ad esaminare la questione dell’estensione della servitù quale dedotta esplicitamente all’interno dei motivi d’appello dagli odierni ricorrenti. 3.3. La sentenza, viceversa, al di là della sua contraddittorietà intrinseca (v. sub 3.4), non tratta il tema dell’estensione, e dello stesso oggetto, della riconosciuta servitù. 3.4. Dovendo il ricorso accogliersi per quanto innanzi, resta assorbito ogni altro profilo relativo a errori diversi in cui sarebbe caduta la corte territoriale (si v. in particolare la contraddizione tra la corretta ricostruzione del dubbio posto dagli appellanti circa il percorso asservito e l’asserzione per cui la servitù, insistente eventualmente su altra striscia, si eserciterebbe
“attraverso un cancelletto di cui alle foto 2 della c.t.u.”, in tesi collocato su zona non asservita), posto che il rinnovato esame ne rende superflua la valutazione; il riesame delle questioni consentirà ai giudici del rinvio anche di chiarire in qual modo, ove su zona asservita, la collocazione di un muretto con cancelletto possa trovare titolo in una servitù, invece, di passaggio sulla zona stessa (e non su zona contermine).
A seguito di riassunzione da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, cui resistevano i citati NOME COGNOME e NOME COGNOME, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio con la sentenza n. 1103/2021, ha così pronunciato: – ha respito la ‘negatoria servitutis’ proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, oggetto di causa; – in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio formulata dalle parti riassumenti, ha dichiarato che sull’immobile distinto in catasto terreni del Comune di Cameri (NO), foglio 63, mappale 353, di proprietà dei citati NOME COGNOME e NOME COGNOME, gravava servitù di passaggio pedonale che si sviluppava dal passo carraio posto su INDIRIZZO del suddetto Comune attraverso il percorso che dall’androne del portone carraio suddetto conduceva al muro sud del fabbricato e, lungo questo e per una larghezza di mt 1,40 dal filo del fabbricato, conduceva al cancelletto pedonale posto sulla linea di confine che dava accesso alla proprietà dei riassumenti distinta al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 63, mappale 540, a favore del quale la servitù in questione risultava costituita per accesso e recesso dai luoghi; – ha ordinato al competente Conservatore dei RR.II la conseguente trascrizione e regolato le complessive spese giudiziali.
Ha rilevato la Corte piemontese che – in sede di rinvio – avrebbe potuto conoscere, per quanto devolutole dal giudice di legittimità con la suddetta sentenza di accoglimento del precedente ricorso, sia della domanda di negazione della servitù che di quella riconvenzionale di costituzione di servitù con riferimento alle questioni concernenti non solo l’estensione e l’oggetto, ma anche il titolo costitutivo della servitù, avendo posto riguardo la sentenza di cassazione non solo alla eventuale costituzione della servitù per usucapione, ma anche al (precedente) asservimento dei terreni, intervenuto tramite il titolo negoziale rappresentato dal rogito notarile di divisione degli immobili.
Sulla base dell’esame delle vicende negoziali e degli accorpamenti sopravvenuti ed originati dal rogito divisionale del 1923 il giudice di rinvio ha rilevato come fosse emerso che il terreno gravato da servitù era proprio quello dei coniugi COGNOME
COGNOME (di cui al solo mappale 353) ed a favore dell’immobile dei COGNOME
COGNOME (di cui al solo mappale 540), per quanto desumibile anche dalle risultanze dell’esperita c.t.u. Da quest’ultima si era, in particolare, potuto evincere che la servitù contrattuale si sviluppava ‘precisamente davanti e lungo il lato dei locali 2.3.4 per una larghezza di mt. 4 dalla linea di gronda’ (in pratica, lungo il muro del caseggiato degli originari attori in negatoria che affacciava sulla corte interna, cui si accedeva attraverso il portone carraio da INDIRIZZO e lungo la linea di confine, per una larghezza di mt. 4, dei quali 40 cm erano ricompresi nello specchio del cancelletto pedonale della larghezza complessiva di mt. 1,40, di cui un metro si sviluppava sotto la linea di gronda del muro del caseggiato e che era esterno alla servitù negoziale).
Ha aggiunto, infine, la Corte di rinvio che non si sarebbe potuta porre alcuna questione di estinzione della (limitata a 40 cm) servitù contrattuale giacché, ai sensi dell’art. 1073 c.c., non ne era stata mai eccepita la prescrizione.
Avverso la sentenza adottata dalla Corte di appello di Torino in sede di rinvio (la n. 1103/2021) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistito con un congiunto controricorso da NOME e dagli eredi di COGNOME NOME, come indicati in epigrafe.
I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendosi un ‘error in procedendo’, per aver il giudice di rinvio omesso di rispondere a quanto richiesto nella sentenza rescindente, con correlata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1058, 1231, 1063, 1064, 1068, 1362 e 2697 c.c.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che il giudice di rinvio non aveva chiarito in qual modo -posto che l’acquisto per usucapione della servitù era stato individuato nella sua collocazione ed estensione dal giudice di primo grado, quale emergente dal rogito COGNOME del 1923 -la collocazione su zona non asservita di un cancelletto potesse trovare titolo in una servitù, invece, di passaggio costituita sulla zona stessa e non su zona confinante, come erroneamente, ritenuto dalla Corte di rinvio. In sostanza, quest’ultima aveva considerato legittimo che i convenuti, dopo aver costruito sul loro confine, nel tratto di mt.
4 dalla linea di gronda gravato da servitù in loro favore, un box ed un muro di recinzione che impediva loro di transitare dal mappale 353 (di proprietà di essi ricorrenti) al mappale 540 (di proprietà RAGIONE_SOCIALE), nel 1993 avessero aperto un varco sotto gronda, trasferendo tale servitù negoziale sul tratto di corte della larghezza di mt. 1,00 sotto la linea di gronda, non soggetto a servitù, come risultante dalla planimetria 19/2 acclusa alla relazione del c.t.u., per pretesa usucapione.
Con la seconda censura i ricorrenti hanno lamentato -in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, nonché la violazione degli artt. 1061, 1063, 1064, 1065, 1140, 1058, 1362 e 2697 c.c., sul presupposto che la Corte di rinvio sia venuta meno al proprio potere-dovere di esaminare i documenti da loro prodotti, benché gli stessi ne avessero fatto specifica istanza e costituissero oggetto dei motivi di appello.
Con la terza doglianza i ricorrenti hanno dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione agli artt. 1362 e 1158 c.c., con riferimento all’erronea interpretazione dei rogiti COGNOME e COGNOME, con particolare riguardo alla clausola che escludeva dal passaggio la striscia di terra sotto la gronda della larghezza di mt. Uno, con violazione del citato art. 1158 c.c. in punto ‘locus et tempus’ del passaggio e della prova del relativo possesso, in relazione alla conseguente pretesa usucapione.
Occorre, innanzitutto, disattendere l’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti circa l’assunto difetto di specificità del ricorso, invece adeguatamente
rispondente ai requisiti prescritti di cui al comma 1 dell’art. 366 c.p.c., oltre a riportare sufficientemente il pertinente contenuto dei documenti ritenuti rilevanti.
Ciò posto, rileva il collegio che il primo motivo non è fondato.
E’ necessario evidenziare che la sentenza della Cassazione con rinvio n. 29225/2019 non aveva enunciato alcun principio di diritto (con riferimento a possibili violazioni riconducibili a motivi proposti ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), ma si era limitata a statuire che l’impugnata sentenza non aveva trattato il tema
dell’estensione, e dello stesso oggetto, della riconosciuta servitù.
E a tanto ha provveduto la sentenza emanata in sede di rinvio (v. pag. 7) oggetto del presente ricorso, donde l’insussistenza di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. – chiarendo come -rimanendosi nell’ambito dei limiti propri del giudizio di rinvio si rendeva necessario procedere proprio all’esame dell’estensione e dell’oggetto della servitù con riferimento anche alle zone asservite. Per effetto di tale complessiva valutazione devolutale dalla citata sentenza di legittimità, la Corte di appello è pervenuta al rigetto dell’azione negatoria proposta dagli odierni ricorrenti.
Il secondo e terzo motivo si possono esaminare insieme perché connessi.
Anch’essi sono destituiti di fondamento perché la Corte ha esaminato, in sede di rinvio, tutta la documentazione idonea allo scopo e valorizzato tutti gli altri esiti probatori, valutando adeguatamente (e, quindi, insindacabilmente nella presente sede di legittimità) la situazione dei luoghi per quanto emergente dai titoli e sulla base degli accertamenti del c.t.u., giungendo alla conclusione -e senza omettere circostanze
decisive (interpretando correttamente anche i titoli rilevanti) che l’esistenza della servitù dedotta in giudizio fosse stata provata perché acquistata a titolo di usucapione (non essendo incidente allo scopo il posizionamento degli indicati cancelletti), dando atto che la stessa, per una parte minima (riferibile all’ampiezza di 40 cm) del suo passaggio, fosse stata già oggetto di servitù contrattuale (in base al rogito del 1923).
Pertanto, la Corte di rinvio ha, comunque, ritenuto che sia stata provata l’esistenza della servitù per suo intervenuto acquisto per usucapione, oltre che in base a quello contrattuale (anche se per un limitato tratto del passaggio), titoli entrambi dedotti in giudizio, giungendo all’accoglimento della domanda riconvenzionale di COGNOME di accertamento della servitù stessa, procedendo -in conformità a quanto statuito nella sentenza di cassazione con rinvio -a determinarne completamente l’oggetto e la sua estensione, in base ad una valutazione di merito completa e coerente nel suo svolgimento logico-fattuale-giuridico.
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Da ultimo, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in