SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1687 2025 – N. R.G. 00001071 2023 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa di rinvio n.: N. R.G. 1071/2023 r.g. vertente fra:
(cf:
), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
(cf:
),
(cf:
)
e
(cf:
con il patrocinio
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(cf:
),
(cf:
),
(cf:
,
(cf:
,
(cf:
), contumaci;
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
INTIMATI
*
Oggi 01/10/2025 , alle ore 12:35, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’
,
nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, sono comparsi:
Per parte appellante, l’Avv. COGNOME
Per parte appellate, l’Avv. COGNOME
Entrambi i difensori si riportano alle conclusioni congiunte.
I difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1071/2023 promossa da:
(cf:
), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
C.F.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
TABLE
EN
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
TABLE
INTIMATI
a seguito
dell’ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze:
-in riforma della sentenza n. 2087/2016 della Corte d’Appello di Firenze e in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. sezionale 626/2023 -registro generale n. 10829/2017, pubblicata in data 24 febbraio 2023, previe le declaratorie del caso, accertare e costituire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1051 C.C. la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà del Sig. posto nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Mammiano Basso, INDIRIZZO, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al C.T. del Comune di San Marcello Piteglio (PT), in foglio 51 mappale 461 a carico del fondo in comproprietà dei convenuti, Sigg.ri e degli altri comproprietari, Sigg.ri , , , , e o loro aventi causa, posto nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Mammiano INDIRIZZO, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri RAGIONE_SOCIALE di Pistoia di trascrivere la pronuncianda sentenza;
al fine di rendere più agevole la manovra di accesso carrabile dalla via INDIRIZZO (INDIRIZZO alla strada campestre identificata al C.F. del Comune di San Marcello Piteglio (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, disporre che il Sig.
rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo Sig. e la INDIRIZZO (INDIRIZZO
con compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio e di quello di cassazione’;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5763/2023, ha, in accoglimento del ricorso presentato da cassato la sentenza n. 2087/2016 pubblicata il 15.12.2016, con la quale la Corte d’Appello di Firenze aveva, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Pistoia 294/2013 pubblicata il 20.3.2013, respinto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passo su terreno dei convenuti e in favore del fondo del ubicato in San Marcello Piteglio, INDIRIZZO INDIRIZZO identificato al C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144.
In particolare, la S.C.,
1.1 accogliendo i primi due motivi del ricorso, ha censurato la decisione d’appello per avere reputato non intercluso il fondo di sul rilievo che esisteva una possibilità d’accesso alla via pubblica, senza tener conto che tale via d’accesso era, per conformazione dei luoghi e la presenza di scale, inidonea a consentire un accesso adeguato a chiunque (a es., a una carrozzella); e senza scrutinare l’eccezione sollevata in merito all’impossibilità urbanistica di costruire rampe o altri manufatti similari;
1.2 accogliendo il terzo motivo, ha censurato la sentenza d’appello per non avere esaminato l’eccezione riconvenzionale avente a oggetto l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
È stato dunque disposto il rinvio per il riesame dell’intera vicenda e per provvedere sulle spese, anche del giudizio di legittimità.
vedere confermata la sentenza di primo grado, che aveva costituito la servitù coattiva.
3. e si sono costituiti per resistere, chiedendo accertarsi l’inesistenza di qualsiasi servitù sul loro fondo,
ricadente su p.lla 564.
,
citati, non si sono costituiti e vengono qui dichiarati contumaci.
All’udienza di prima comparizione dinanzi all’Istruttore, le parti costituite hanno dichiarato di volersi conciliare e di voler dunque ottenere una sentenza che recepisse conclusioni congiunte, poi rassegnate nei termini di cui in epigrafe.
La causa viene dunque decisa oggi a seguito di discussione orale dinanzi al collegio, come da retroestesa parte di verbale.
*
Merita dapprima brevemente precisare che, avendo il presente giudizio di rinvio natura propria (scaturendo da cassazione per violazione di legge), è improprio chiedere, come le parti fanno nelle conclusioni trascritte, la riforma della sentenza d’appello; di una sentenza, cioè, che, essendo stata cassata, non esiste più.
La soluzione che le parti costituite hanno concordato è assolutamente recepibile, dal momento che essa si pone nel solco della pronuncia di legittimità, la quale, per quanto interessi, ha escluso che il fondo dominante possa considerarsi tout court non intercluso e ha, in sostanza, rimesso interamente in gioco l’intero merito della causa.
Proprio perché, una volta recepito il principio affermato dalla S.C. (il quale, come noto, copre anche i fatti che l’enunciazione del principio presuppone), il fondo è da considerarsi, ai presenti fini, intercluso e necessitante della costituzione di una servitù coattiva, la decisione va presa anche se i contumaci non hanno prestato consenso in merito; perché, per l’appunto, la costituzione della servitù nei termini indicati coincide con la decisione che si dovrebbe comunque prendere alla luce degli elementi di prova desumibili dai documenti e dalla c.t.u.-
Le spese processuali di tutti i gradi, che spetta al giudice del rinvio regolare, sono da compensare, vista la richiesta delle parti; e i costi di c.t.u. restano imputati per metà all’attore e per metà ai convenuti.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5763/2023 pubblicata il 24.2.2023, definitivamente
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1051 c.c., la servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo di proprietà di posto nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località INDIRIZZO, INDIRIZZO esattamente identificato al C.F. di detto Comune in foglio 51, mappale 144 e al C.T. del Comune di San Marcello Piteglio (PT), in foglio 51 mappale 461, a carico del fondo in comproprietà dei convenuti
,
, , e o loro aventi causa, posto nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località INDIRIZZO, esattamente identificato al C.F. di detto Comune in Foglio 51, mappale 564, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia di trascrivere la presente sentenza con suo esonero di responsabilità al riguardo;
dispone che al fine di rendere più agevole la manovra di accesso carrabile dalla INDIRIZZO (INDIRIZZO) alla strada campestre identificata al C.F. del Comune di San Marcello Piteglio (PT) dal mappale 564, foglio 51, di proprietà di parte convenuta, rimuova a sue cure e spese la porzione di muretto posto sul confine tra la particella n. 396 facente parte del complesso immobiliare di proprietà del medesimo e la INDIRIZZO (INDIRIZZO;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti i gradi, ponendo definitivamente a carico di attore e convenuti, in ragione di metà ciascuno, i costi di c.t.u.-
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.