ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00002583 2026 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 01 04 2026
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti del procedimento promosso da:
e
, con l’AVV_NOTAIO;
Parti ricorrenti contro
e
, con l’AVV_NOTAIO NOME;
Parti resistenti
e contro
, non costituita e verso la quale la domanda è stata rinunciata all’udienza del 25.3.2026;
Parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parti ricorrenti affermano di essere titolari di una servitù di passaggio a favore del loro fondo sito a Mirano in INDIRIZZO e a carico del fondo di parti resistenti, sito ai civici 8 e 10.
Ai due fondi si accede tramite cancello carraio, a fianco del quale è sito un accesso pedonale.
Si dolgono del fatto che a partire da metà luglio 2025 non sia più possibile aprire e chiudere il cancello carraio da remoto, essendo stato disattivato il collegamento all’energia elettrica.
Chiedono, quindi, posto che i ricorrenti sono possessori, da oltre un anno, del diritto reale di servitù di passaggio carrabile e pedonale sul fondo di proprietà dei resistenti sito a Mirano in INDIRIZZO, con esercizio mediante l’accesso dal cancello carraio principale elettrificato e il tracciato storico di collegamento all’abitazione e considerato che la condotta dei resistenti (disattivazione dell’elettrificazione del cancello risalente a luglio 2025) costituisce illegittima molestia -o comunque grave turbativa e/o spoglio parziale -nell’esercizio del possesso della suddetta servitù di passaggio, ‘ di ripristinare l’elettrificazione e/o di consentirne il ripristino per avere la piena funzionalità del cancello carraio principale come da sempre avvenuta, con obbligo di mantenerlo in condizioni di ordinario funzionamento e la cessazione di qualsiasi comportamento diretto a impedire o rendere più gravoso l’uso della servitù di passaggio nel suo tracciato originario, inclusa ogni attività volta a costringere i ricorrenti a utilizzare il nuovo percorso ‘.
Si sono costituiti quattro dei cinque resistenti.
In particolare, non si è costituita la resistente sig.ra , nei confronti della quale i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda all’udienza del 25.3.2026, tenuto presente delle difficoltà di notifica verso la signora medesima, residente in Regno Unito.
Parti resistenti costituite hanno chiesto il rigetto del rimedio.
Si considerino le varie questioni controverse.
In primo luogo, parti resistenti, attraverso il loro difensore, hanno eccepito, all’udienza del 25.3.2026, che ‘ trattasi di uno stabile con più comproprietari dove ognuno ha un potere decisionale diverso, si contesta che la madre decida per tutti e quindi ritiene essenziale un’integrazione del contraddittorio ai fini del decidere ‘.
E’ agevole, però, far notare che:
-gli stessi resistenti costituiti hanno riferito, in comparsa di costituzione, che ‘ L’elettrificazione, operata da controparte senza alcuna autorizzazione, è stata rimossa dal D.L. Arch. per sicurezza di cantiere e non sussiste alcun
diritto di ripristino, essendo semmai pieno diritto dei resistenti il riconosciuto ripristino dell’apertura manuale illecitamente manomessa da controparte ‘ e che si tratti di ‘ abusivo allaccio al contatore della Sig.ra : della sig.ra
non vi è menzione e comunque non viene affatto riferito come la signora non costituita possa opporre una maggioranza ai signori costituiti, in termini di millesimi;
-l’azione possessoria è un’azione che concerne eventuali atti illeciti di determinate persone e sono gli stessi resistenti che ammettono il loro concorso morale e/o materiale alla disattivazione del collegamento elettrico;
-in ogni caso ed in via assorbente, si tratta cancello in uso, pacificamente anche ai resistenti, e parti ricorrenti non hanno chiesto la demolizione, ma solo il ripristino della c.d. elettrificazione, che abusivamente o meno, sussisteva dal 2023 al 2025 (v. tra le tantissime Cass. Cass. civile, sez. II, 11 novembre 2005, n. 22833: ‘ In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio ‘).
Parti resistenti hanno, poi, contestato la nullità del ricorso in quanto sarebbe, l’azione, assolutamente indeterminata, vaga e contraddittoria.
In realtà, come visto sopra, parti ricorrenti hanno ragionato di molestia e siccome il concetto di molestia spesso non è agevole da distinguere da quello di spoglio parziale hanno pure contemplato tale ipotesi.
In ogni caso, parti ricorrenti hanno precisato, laddove occorresse, all’udienza, che in via principale viene svolta domanda di manutenzione ed in subordine quella di spoglio.
Si noti che sono gli stessi resistenti, sia pure insistendo nell’asserita indeterminatezza della domanda, a riferire che ‘ le due azioni ben possono essere proposte simultaneamente ‘.
I resistenti eccepiscono, poi, che difetterebbe la c.d. realitas ovvero un utilitas per il fondo servente, trattandosi, l’elettrificazione, di una comodità personale.
Vengono citate sentenze n. 1551/2009 e 12189/2017 della Suprema Corte.
In realtà, il primo precedente riguarda la questione della servitù di parcheggio: la questione non afferisce al caso di specie; oramai la stessa Suprema Corte ammette, a talune condizioni, una servitù di parcheggio, in considerazione del titolo e dell’elasticità del tipo (v. p.e. Cass. n. 7591/2019).
Quanto al secondo precedente, lo stesso riguarda un caso sensibilmente diverso visto che nella specie si vanta una determinata situazione possessoria pre-esistente mentre nel caso deciso dalla Corte si pretende una situazione non allegata come pre-esistente. Ciò è ancor più vero se si considera che Cass. n. 12189/2017 cita Cass. n. 14179/2011 il quale arresto sancisce che spetta al Giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante) avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi (Cass. nn. 15977/2001, 15796/2002, 21613/2004).
Venendo al merito vero e proprio, si ritiene che sussistano i presupposti dell’azione di manutenzione.
Gli stessi resistenti riferiscono che a giugno 2023 è stata svolta da loro (inclusa la sig.ra ) domanda di mediazione conclusasi con verbale negativo d’incontro del 19.7.2023 (v. doc. 21 e 22 res.).
Tale domanda riguardava, tra l’altro, anche l’asseritamente indebita elettrificazione del cancello.
E’ evidente che si tratta di possesso e non di mera tolleranza, vista la conflittualità, e come a luglio 2025 sia trascorso più di un anno senza interruzioni, non valendo, a tal fine, le lettere di diffida (v. tra le tante Cass. n. 20611/2017).
E’, parimenti, sussistente la molestia, visto che la disattivazione tende a rendere meno comodo l’esercizio del possesso.
D’altronde, ‘ in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un’apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente ‘ (Cass. n. 15517/2017).
Circa l’elemento psicologico, il compimento di un comportamento sussumibile nel concetto di molestia è financo ammesso dai resistenti costituiti.
Quanto al fatto che i resistenti ritengono di aver agito secondo diritto, l’eccezione feci sed jure feci è sondabile solo se diretta a far valutare lo jus possessionis e non lo jus possidendi (Cass. n. 4547/2023).
Parti resistenti riferiscono che sarebbero disponibili ad aprire un nuovo passaggio, ma la circostanza è irrilevante, vista la ratio della tutela possessoria volta a perseguire ed evitare la ragion fattasi.
Il vero nucleo della controversia, quindi, è contemperare l’esigenza dei ricorrenti ed in particolare della signora (nata il DATA_NASCITA) con quella della signora (nata l’DATA_NASCITA).
La signora riferisce, anche in considerazione dell’età, di come sia difficile per lei scendere dalla vettura per entrare ed uscire, tenuto conto anche degli agenti atmosferici (v. pure verbale d’udienza del 25.3.2026).
La signora deduce di come sia oramai vincolata ad una carrozzina.
Per tale motivo, la signora, con il consenso o tolleranza degli altri resistenti, ha fatto erigere un ascensore nel lato ovest.
Tuttavia, la sig.ra riferisce di ancora necessitare della scala che porta al cancello pedonale a lato del cancello carraio.
Come si evince dalle foto dimesse, con il cancello carraio aperto, la signora che dovrebbe percorrere le scale con il c.d. scoiattolo (un dispositivo cingolato che trasporta la sedia a rotelle), non potrebbe fare le manovre necessarie per portarsi al livello del passo carrabile.
Si riportano alcune foto agli atti (la prima di parti ricorrenti e la seconda dimessa da parti resistenti):
Ad avviso di questo Giudice, si tratta di operare semplici precauzioni a tutela delle reciproche posizioni.
Innanzi tutto, il cancello deve rimanere sempre chiuso per evitare occasioni di conflitto e considerato che, per ragioni di sicurezza, è molto opportuno che il cancello svolga la funzione di chiusura che gli è naturale.
In secondo luogo, se si vuole tutelare veramente la signora e non strumentalizzare la sua situazione, occorre prendere atto che: è sicuro per la signora usare l’ascensore e non inerpicarsi con lo scoiattolo sulle scale; qualora fosse vero che nella zona in questione vi siano spesso cali o spegnimenti di energia (v. verbale d’udienza), è esigibile che la signora o chi per lei si adoperi affinché l’ascensore funzioni anche in tale ipotesi (si pensi cosa potrebbe succedere se l’ascensore si bloccasse con lei all’interno); qualora fosse assolutamente necessario usare lo scoiattolo, sarebbe necessario che la signora sia accompagnata (si pensi alle conseguenze tragiche nel caso in cui la signora cadesse nel vuoto in caso di malfunzionamenti dell’apparecchio); laddove fosse necessario un intervento salvavita urgente non si vedono valide alternative all’ambulanza, ma, in tal caso, gli addetti potranno risolvere agevolmente ogni problema logistico.
Insomma, la situazione è rimediabile semplicemente autorizzando chi accompagna la signora con lo scoiattolo a procedere a chiudere il cancello con una catena di colore rosso (se ne trovano a pochi euro online ), collocata in modo visibile per chi sopravviene in automobile, per il tempo strettamente necessario per scendere o salire
il gradino che separa il livello del passo carraio da quello del passo pedonale (c’è una curva ad L ed è impensabile che la carrozzina venga girata quando ancora non è scesa al livello del passo pedonale) e non prima. Dal canto suo, chi procede con automezzi è onerato a prestare attenzione a che non vi sia la catena e non vi siano in corso manovre con la carrozzina in prossimità del gradino in questione, prima di attivare il cancello.
Parti resistenti fanno riferimento, pure, alla circostanza che parti ricorrenti si sarebbero allacciati abusivamente al contatore della sig.ra
Si è detto che si tratta di situazione oramai consolidata da più di un anno (comunque parti resistenti non svolgono domanda riconvenzionale) e, comunque, l’aspetto risarcitorio/restitutorio ha carattere recessivo di fronte all’urgenza del rimedio esperito, fermo che non emerge alcun elemento di giudizio per valutare l’aggravamento di spesa in proporzione all’uso in concreto fatto del cancello, anche considerato che si tratti di uso promiscuo.
Quanto al fatto che i titoli contrattuali, risalenti già agli anni ’80, non contemplassero l’elettrificazione, è pure vero che non la vietano.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 5.200,01 -€ 26.000,00, adeguato alla concreta non elevata difficoltà del caso, fasi di studio, introduzione e decisione.
Ogni altra questione, anche istruttoria, rimane assorbita.
P.Q.M.
Visti articolo 1170 c.c. e 703 ss. c.p.c.;
definitivamente pronunciando, nel procedimento R.G. n. 2583/2026:
-ordina ai resistenti di ripristinare l’elettrificazione e/o di consentirne il ripristino per avere la piena funzionalità del cancello carraio principale, con obbligo di mantenerlo in condizioni di ordinario funzionamento, con la cessazione di qualsiasi comportamento diretto a impedire o rendere più gravoso l’uso della servitù di passaggio nel suo tracciato originario. Autorizza, all’uopo, chi accompagna la signora con lo scoiattolo a procedere a
chiudere il cancello con una catena di colore rosso, collocata in modo visibile per chi sopravviene in automobile, per il tempo strettamente necessario per scendere o salire il gradino che separa il livello del passo carraio da quello del passo pedonale, e non prima. Chi procede con automezzi è tenuto a prestare attenzione a che non vi sia la catena e non siano in corso manovre con la carrozzina in prossimità del gradino in questione, prima di attivare il cancello. Il cancello carraio deve essere immediatamente chiuso subito dopo il passaggio e rimanere aperto per il tempo strettamente necessario per il passaggio;
-condanna parti resistenti costituite a rimborsare a parti ricorrenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.397,00, oltre il 15% per esborsi ed accessori come per legge, ed in € 348,70 per esborsi documentati.
-dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa. Venezia, 1.4.2026.
Il Giudice NOME COGNOME