Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20836 -2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giuste procure in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Piano di Sorrento (Na) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2539/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 30/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti; rilevato che:
con atto di citazione del 31 marzo 2007 i germani NOME e NOME COGNOME, proprietari di unità immobiliari nel fabbricato alla INDIRIZZO, convennero in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentire dichiarare di loro esclusiva proprietà l’area cortilizia, in catasto alla p.lla 483/9 del foglio 6, circostante il fabbricato condominiale, compresa la rampa di accesso al garage di proprietà dei convenuti, nonché i muretti di delimitazione delle aiuole; lamentarono pure che i convenuti avessero apposto un paletto al centro del viale di loro proprietà sul vantavano, in virtù di atto di divisione con la loro sorella NOME del 1/5/1985, servitù di passaggio per raggiungere un retrostante terreno; chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al rilascio di detta porzione di cortile, alla rimozione delle cellule fotoelettriche, al risarcimento dei conseguenti danni, al ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione del paletto sul viale di accesso al terreno e alla rimozione dei veicoli parcheggiati sul fondo servente;
il Tribunale di Torre Annunziata rigettò la domanda proposta dai COGNOME COGNOME con sentenza 1180/2016, confermata successivamente dalla Corte d’a ppello di Napoli, con la sentenza 2539/21;
avverso questa sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’ art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME e NOME
NOME, quale erede di NOME COGNOME, hanno lamentato la violazione degli art. 1063, 1065 e 1067 c.c. per avere la Corte d’appello reso una motivazione insufficiente e contraddittoria in merito all’insussistenza della lamentata diminuzione dell’esercizio della servitù;
con il secondo motivo, hanno denunciato la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere la Corte territoriale, riesaminando la questione della natura della servitù come stabilita dalla precedente sentenza n. 425/2021, violato il titolo -che prevedeva una larghezza del viale di mt 2 -ritenendo non costituisca aggravio l’apposizione del paletto ; considerato che:
-il Collegio ritiene opportuna l’esame, nella medesima udienza, del presente ricorso con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 425/2021, già rinviato a nuovo ruolo a tale scopo;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella medesima udienza del ricorso iscritto al n. 7659/2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione