Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11678 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28246/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Carbonara di NolaINDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 573/2015, resa dalla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione, pubblicata il 25/8/2020, notificata il 28/8/2020 a mezzo PEC;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2004, NOME, premesso di essere comproprietaria con i germani NOMENOME e NOME di un immobile adibito a civile abitazione sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, e della porzione di un passetto pensile per la lunghezza adiacente alle camere confinanti col cortile, nonché titolare, unitamente ai germani, del diritto di passaggio sul restante passetto adiacente alla proprietà di NOME COGNOME, idoneo a consentire l’accesso ai lastrici solari di sua proprietà e ad attingere l’ acqua dalla cisterna posizionata sotto il piano di calpestio del cortile sottostante, convenne in giudizio quest’ultimo, lamentando che questi aveva improvvisamente e arbitrariamente chiuso l’accesso al passetto pensile con una porta in legno e chiedendo che venisse accertata la l’ esistenza della servitù sul passetto in loro favore e la condanna del convenuto alla rimozione della porta di legno o alla consegna delle relative chiavi, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Nola, nella resistenza del convenuto, che aveva deAVV_NOTAIOo l’intervenuta prescrizione per non uso ultraventennale del vantato diritto e la carenza di causa, accolse, con sentenza n. 2832/2014, depositata il 27 novembre 2014, la domanda proposta da NOME, rigettando, invece, quella risarcitoria.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME NOME, si concluse, nella resistenza di NOME, con la sentenza n. 2916/2020, pubblicata il 25 agosto 2020, con la quale la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello, rigettò la
domanda di accertamento dell’esistenza del diritto di servitù di passaggio sul passetto adiacente alla proprietà COGNOME, di cui all’atto pubblico del 2 gennaio 1905, per essersi il relativo diritto estinto per prescrizione per non uso ventennale.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello omesso di rilevare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei germani della ricorrente COGNOME NOME (COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME), comproprietari con la prima del diritto di proprietà sul fondo dominante , posto che l’estinzione del relativo diritto derivante dall’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di prescrizione proposta dall’originario convenuto e accolta dalla Corte d’Appello, in uno con la richiesta condanna del convenuto alla rimozione della porta installata a chiusura dell’accesso al passetto pensile e/o alla consegna delle relative chiavi, deve poter vedere in giudizio tutti i contitolari della servitù stessa, restando altrimenti qualsiasi pronuncia sul punto inutiliter data perché inopponibile ai contitolari stessi non evocati in giudizio.
1.2 Il motivo è infondato.
Infatti, in caso di appartenenza pro indiviso a più condomini del preteso fondo dominante, le azioni confessoria e negatoria servitutis non danno luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale tra i
comproprietari rispettivamente del fondo dominante e di quello servente, come invece si verifica nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più condomini (Cass., Sez. 2, 22/5/1995, n. 5612; Cass., Sez. 2, 14/12/1978, n. 5959; Cass., Sez. 2, 10/11/1976, n. 4142; Cass., Sez. 2, 10/1/1968, n. 54), in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell’obbligo negativo (c.d. pati della servitù dei comproprietari del fondo servente) e tale obbligo può essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario (attore o convenuto) che abbia in concreto affermato o negato l’esistenza della servitù (Cass., Sez. 2, 14/12/1978, n. 5959; Cass., Sez. 2, 10/11/1976, n. 4142; Cass., Sez. 2, 6/5/1971, n. 1287), a meno che dette azioni non siano dirette anche alla modificazione della cosa comune mediante la demolizione di manufatti realizzati in violazione del diritto di servitù (Cass., Sez. 2, 12/03/2020, n. 7040; Cass., Sez. 2, 07/06/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 2/3/1996, n. 1632). Quando, infatti, la relativa domanda sia accompagnata da altra istanza da essa dipendente, diretta ad incidere sui fondi in ordine ai quali sia stata accertata o negata la servitù e sui rapporti giuridici connessi, si profila la necessità del litisconsorzio tra tutti i comproprietari nei confronti dei quali la pretesa si presenta come inscindibile, giacché il singolo comproprietario convenuto non può essere tenuto alla modificazione o alla eliminazione pro quota della cosa comune o di diritti ed obblighi connessi con la medesima (Cass., Sez. 2, 06/05/1971, n. 1287), determinando altrimenti la mancata integrazione del contraddittorio l’ineseguibilità della sentenza, che sarebbe, perciò, inutiliter data (Cass., Sez. 2, 07/06/2002, n. 8261).
E tale situazione non può che profilarsi, in caso di esercizio dell’ actio confessoria allorché la richiesta demolizione sia funzionale al ripristino dell’accertata servitù e vada ad incidere, dunque, su opere realizzate sul fondo servente, situazione questa che postula il litisconsorzio esclusivamente nei confronti di coloro che verrebbero investiti dall’esecuzione dell’ordine di demolizione in quanto impattante sui loro diritti dominicali e, dunque, dei soli comproprietari del fondo ritenuto servente (Cass., Sez. 2, 10/5/2004, n. 8843), ma non anche di quelli del fondo dominante, la cui posizione dominicale non subirebbe, invece, alcun mutamento.
Deve allora escludersi che tale situazione si sia verificata nel caso in esame, nel quale i comproprietari non evocati in giudizio erano soltanto i titolari del fondo dominante, non interessato dalle opere di ripristino, mentre il proprietario del fondo servente era il convenuto COGNOME che -è bene sottolinearlo -non aveva neppure proposto una domanda riconvenzionale, ma solo un’eccezione di estinzione del diritto di servitù di passaggio, come risulta dalla sentenza (pag. 9) e dallo stesso ricorso (pag. 15).
Ne consegue, dunque, l’infondatezza della pretesa.
2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1027, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello affermato che, pur essendo stata la servitù sul passetto costituita fin dal 1905, il non uso della stessa da parte dell’attrice potesse risalire al 1980, in quanto il bene non era più adiacente alla proprietà del convenuto, come invece deAVV_NOTAIOo nella domanda, ma era stato fin da allora incluso all’interno dell’appartamento di quest’ultimo, accessibile attraverso una porta munita di serratura, e trasformato in un andito, sicché sarebbe stato irragionevole
pensare che il proprietario potesse permettere a terzi di transitare liberamente nella propria abitazione. Ad avviso della ricorrente, i giudici avevano errato sia nel ritenere che il diritto di passaggio non potesse consistere nell’accesso generalizzato di terzi estranei all’interno di un appartamento altrui, in quanto la legge non prevede alcuna limitazione all’oggetto del fondo servente se non quella del rispetto dell’atto costitutivo del diritto ovvero del suo possesso, sia nell’avere tratto da tale erroneo fatto la conclusione del non uso del diritto, così violando l’art. 2729 cod. civ. che impone i requisiti della gravità e precisione della presunzione, sia nell’aver fatto derivare la presunzione da un’errata valutazione in luogo di un fatto noto, come previsto dall’art. 2727 cod. civ..
2.2 La censura è infondata per più ordini di ragioni.
La stessa non si confronta col principio secondo cui i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata devono avere il carattere della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530): essa infatti non attinge la ratio decidendi emergente dalla motivazione della sentenza, la quale non ha affatto detto che l’oggetto della servitù di passaggio non può consistere nel transito attraverso un appartamento di proprietà privata, ma che l’impossibilità di accedere ad un’abitazione altrui, chiusa da una porta munita di serratura, costituiva anch’essa motivo per presumere il non uso della servitù stessa.
Ed è proprio sulla prova presuntiva che si evidenzia, inoltre, il secondo errore nella prospettazione della doglianza.
In tema di prova presuntiva, infatti, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà
storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (vedi Cass., Sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass., Sez. L, 6/8/2003, n. 11906; Cass., Sez. 5, 29/7/2009, n.17574), con la conseguenza che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (vedi Cass., Sez. 6 – 1, 26/02/2020, n. 5279 del; Cass., Sez. L, 21/10/2023, n.15737).
Ciò comporta che, per un verso, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., non può che supporre un’attività argomentativa che si estrinsechi nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione, nel ricorso, che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso dei paradigmi della gravità, della precisione o della concordanza, esulando, invece, dal concetto di
falsa applicazione la critica che si concreti o nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali fondanti il ragionamento presuntivo o nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica (vedi Cass., Sez. 6 – 1, 26/02/2020, n. 5279 del; Cass., Sez. L, 21/10/2023, n.15737), e, per altro verso, che il controllo operato in sede di legittimità attiene alla verifica della corretta ascrivibilità della fattispecie concreta alla fattispecie astratta prevista dall’art. 2729 cod. civ., indipendentemente dall’astratta proclamazione operata dal giudice di merito (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054), ma non si estende alla ricostruzione della quaestio facti , percorribile, nella vigenza del nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., solo qualora si denunci l’omesso esame di un fatto principale o secondario avente carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054 (in questi termini Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054).
Appare allora evidente come le argomentazioni contenute nel ricorso non abbiano rispettato i suddetti parametri, essendosi la doglianza incentrata sulla erronea considerazione secondo cui i giudici di merito avrebbero ritenuto non configurabile una servitù di passaggio che attraversasse l’interno di un appartamento, senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma, in contrasto col principio secondo cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, senza che rilevi la prospettazione di un’ipotesi di convincimento diverso da quello da lui espresso, in assenza della emersione dell’assoluta illogicità
e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass., Sez. 1, 25/9/2023, n. 27266; Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass., Sez. L, 5/8/2021, n. 22366).
Va infine osservato come anche la valutazione dello stato dei luoghi, operata dalla Corte d’Appello alla stregua dei fatti e delle prove acquisite al processo, oggetto, a sua volta, di critiche, è rimessa all’esame del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ciò comportando, come anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass., Sez. 2, 05/04/2022, n. 11054), un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
3.1 Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito dichiarato l’estinzione per prescrizione per non uso ventennale della servitù, trascurando le prove di parte attrice, ritenute inadeguate e insufficienti, e facendo esclusivo riferimento ai testi di parte convenuta, così invertendo l’onere della prova, in quanto avevano fatto gravare sull ‘ attrice NOME l’onere di dimostrare l’eccezione di prescrizione ed estinzione della servitù per non uso ventennale ex art. 1073 cod. civ., benché questa fosse stata formulata dal convenuto NOME COGNOME.
3.2 La censura è infondata.
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., infatti, si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare, come avvenuto, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte
onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
Orbene, contrariamente a quanto asserito nella censura, i giudici di merito hanno valutato tutte le prove acquisite, reputando inattendibile la testimone citata dalla parte attrice e traendo argomenti di prova presuntiva a sostegno dell’eccezione di prescrizione – dai rilievi del c.t.u., prescindendo dalla deposizione dei testi, come era del resto in suo potere, posto che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).
Alla stregua di quanto detto, la censura è dunque infondata anche sotto questo profilo, in quanto, ancorché formulata in termini di violazione di legge, sollecita in realtà una revisione della valutazione delle prove che è inibita al giudice di legittimità.
4.1 Col quarto motivo, infine, si lamenta l’omesso accertamento dell’esercizio del diritto di servitù di passaggio sul passetto adiacente la proprietà COGNOME fino a tutto il 2003, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., avendo i giudici di merito omesso di valutare la documentazione in atti, quali le missive intercorse tra la ricorrente e la coniuge di COGNOME NOME con le quali si lamentava l’avvenuta sostituzione della serratura nel
2003, le dichiarazioni testimoniali, specie quelle rese dalla teste COGNOME, e la mancata presentazione di NOME COGNOME a rendere interrogatorio formale, e, dunque, il fatto che la ricorrente, comproprietaria del fondo dominante, avesse esercitato la servitù di passaggio quantomeno fino a tutto il 2023, oltre ad avere reso una motivazione illogica e perplessa specie con riguardo all’assunta presenza di una seconda porta in legno non emersa da nessuna delle prove acquisite.
4.2 Il quarto motivo è infondato.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6 – 3, 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983).
Difatti, deve intendersi per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto deAVV_NOTAIOo in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), mentre non sono ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525).
Pertanto, non può dirsi ‘fatto’, nel senso sopra delineato, il contenuto delle singole prove acquisite al processo, ivi comprese le missive intercorse tra le parti o loro congiunti, di cui peraltro non è stata evidenziata la decisività (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29954), ossia la loro idoneità a determinare, con carattere di certezza e non di mera possibilità o probabilità, una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice di merito (Cass., Sez. L, 14/2/2013, n. 3668; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).
Nel caso di specie si censura la valutazione delle risultanze processuali, prerogativa del giudice di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del