Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25898 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3812/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2261/2023 depositata il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME citarono NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Rovigo, per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, esercitata su un fondo di Ceregnano, appartenente alla convenuta.
Costituita la convenuta , all’esito dell’istruttoria l’adito giudice accoglieva la domanda.
Proponeva appello la soccombente ed appello incidentale i COGNOME e la COGNOME. Con sentenza n. 2261 del 16 novembre 2023, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato entrambi i gravami.
La Corte distrettuale ha osservato che, nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni ’80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio erano stati confermati dai testi escussi. Ha escluso, altresì, la sussistenza della tolleranza, invocata dall’appellante, considerata la lunghissima durata del transito (dal 1964) ‘ e comunque non risultando dagli atti circostanze o altre emergenze idonee a fornire tale prova ‘.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Hanno proposto tempestivo controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’ impugnata sentenza, a suo dire, non avrebbe fatto buon governo e corretta applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo all’apparenza e all’ utilitas della pretesa servitù di passaggio, ed in particolare avrebbe completamente omesso l’indagine sull’esistenza di quel quid pluris rispetto alla semplice presenza del tracciato, volto a riscontrare l’univoca destinazione del tracciato medesimo all’esercizio della pretesa servitù.
Con il secondo subordinato mezzo, la COGNOME si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2651 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato l’area di sedime ed i mappali di proprietà della stessa COGNOME interessati dalla pretesa servitù di passaggio, anche ai fini della necessaria corrispondenza tra i mappali interessati e quelli oggetto della trascrizione della sentenza costitutiva del diritto.
Il terzo motivo, sempre in via subordinata, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che il riconoscimento dell’indennità di asservimento prevista dall’art. 1032 c.c. sia precluso in assenza di domanda giudiziale da proporre nel corso del primo grado di giudizio.
Il primo motivo è fondato ed assorbe logicamente i rimanenti.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in
modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (tra le varie, Sez. 2, n. 6665 del 13 marzo 2024; Sez. 2, n. 29555 del 25 ottobre 2023; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021; Cass. n. 7004/2017).
Nel caso in esame, la Corte d’appello si è limitata ad affermare: ‘ Nella specie, l’esistenza di un percorso idoneo, poi asfaltato dalla metà degli anni 80, con il preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente dal 1964, e la continuità dell’esercizio sono stati confermati dai testi escussi. Conseguentemente, le circostanze menzionate dall’appellante principale, ma successive alla maturata usucapione sono irrilevanti ‘.
Come è evidente, la sentenza impugnata ha soltanto considerato il tracciato naturalistico di un percorso, ma non ha accertato che quel percorso fosse obiettivamente e specificamente destinato all’ esercizio di una servitù, così da rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e da rendere manifesto che non si trattasse di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, atteso il carattere discontinuo della medesima servitù.
Così motivando, la Corte di merito si è discostata dall’orientamento di questa Corte sulla apparenza della servitù e pertanto la sentenza impugnata va cassata per nuovo esame.
Accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma l’11 settembre 2024.