Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28041/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ. DIST. SASSARI n. 113/2020 depositata il 27/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME evocavano NOME COGNOME avanti il Tribunale di Sassari, domandando che, una volta accertata l’interclusione del proprio fondo, fosse costituita una servitù di passaggio sul fondo del convenuto. Nella resistenza di quest’ultimo, il giudice adito accoglieva la domanda.
Su gravame della soccombente, con sentenza n. 113 depositata il 27 marzo 2020, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, rigettava l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado rilevava che il tracciato utilizzato dai COGNOME terminava nel fondo del COGNOME e non in quello di terzi proprietari, né avrebbe potuto reputarsi di ostacolo la presenza di una passerella (non conforme ai requisiti edilizi) per oltrepassare un ruscello. Quanto al percorso, la scelta indicata dal Tribunale (rispetto alle tre possibilità emerse in esito agli accertamenti del C.T.U.) sarebbe stata l’unica praticabile. Con riguardo alla disposta indennità, la metodologia adoperata dal consulente tecnico sarebbe stata corretta ed immune da vizi logici.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, il ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ossia la considerazione che il tracciato prescelto dalla sentenza impugnata terminerebbe non nel fondo del COGNOME ma in quello di terzi, sicché la decisione sarebbe priva di effettiva utilità.
Attraverso la seconda censura, il COGNOME lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. costituito dal verbale di accertamento del 12 dicembre 2018 della Regione Sardegna, in cui si sarebbe sottolineato il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’uso della passerella.
Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1028 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe imposto una servitù di passaggio assai invasiva, ma del tutto inutile, giacché non avrebbe consentito l’accesso dei COGNOME ai propri fondi, tanto meno con mezzi meccanici.
La quarta lagnanza deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il lotto di NOME COGNOME era gravato di una servitù di passo a favore del lotto di NOME, sicché vi sarebbe stata la possibilità di costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo i due lotti originariamente dello stesso proprietario.
Attraverso l’ultimo rilievo, il COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, nel determinare l’indennizzo dovuto al fondo servente, avrebbe commesso degli errori di calcolo, mancando di considerare che il medesimo compenso sarebbe dovuto essere proporzionale al danno cagionato al fondo servente,
comprensivo anche della demolizione di un manufatto posto nei pressi della linea ferroviaria.
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Vanno esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, caratterizzati dalla denunzia del comune vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
6.1. Per un verso, ricorre nella specie l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020).
6.2. Per altro verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
Anche i motivi terzo e quinto, che attingono la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, sono inammissibili.
7.1. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v. Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).
7.2. La Corte d’appello ha svolto un’indagine sufficientemente approfondita, pervenendo a conclusioni più che plausibili, in esito al materiale istruttorio a disposizione.
7.3. Giova in proposito considerare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
7.4. Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità
dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
7.5. In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie, ed in particolare della consulenza tecnica d’ufficio, proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
7.6. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui
all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100 (duemila/100) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda