Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32638 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23055/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende -ricorrenti – contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
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avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1953/2019 depositata il 14/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandarono al Tribunale di Vicenza la costituzione di servitù coattiva di passaggio da fondo intercluso, per consentire l’accesso di autocarri e quindi l’utilizzazione industriale o artigianale prevista da un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. I convenuti chiesero il rigetto (alcuni di loro, domandarono in subordine l’indennizzo). Il Tribunale accolse la domanda, mentre la Corte di appello di Venezia (con sentenza n. 1953/2019) ha riformato integralmente la decisione, rigettando le domande degli attori.
Ricorrono in cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con due motivi.
Resiste una delle parti convenute (RAGIONE_SOCIALE con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui resiste la parte ricorrente con controricorso.
Le altre parti sono rimaste intimate.
Il consigliere delegato ha proposto di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione.
Sono pervenute memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Del collegio fa legittimamente parte il Consigliere Dr. NOME COGNOME che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: « Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex
art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa » .
2. – Il primo motivo critica la sentenza perché nella valutazione dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio non ha fatto riferimento alla situazione concreta ed attuale dei fondi al momento della pronuncia della sentenza, bensì a quella che potrà risultare a seguito dell’attuazione del nuovo piano particolareggiato, adottato nel corso del giudizio di appello, che prevede la costruzione di una nuova strada che collegherà il fondo degli attori alla strada pubblica. Si deduce violazione degli artt. 1051 co. 1 (passaggio coattivo) e 1055 (cessazione della interclusione c.c.).
In particolare, si fa valere che l’art. 1051 c.c. impiega il verbo al tempo presente « non ha uscita » e quindi impone di considerare sussistente in capo al proprietario di un fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo sul fondo vicino ogni qualvolta e fino a quando il fondo intercluso non goda effettivamente e concretamente di uno sbocco sulla pubblica via. Si aggiunge che dinanzi alla giustizia amministrativa pende un ricorso per l’annullamento del piano particolareggiato e che sono state adottate valutazioni erronee (cioè, che nessuna opera di trasformazione del fondo potrà essere intrapresa se non nel quadro della complessiva trasformazione dell’area prevista dal piano particolareggiato, che la
concessione del permesso di costruire l’edificio a cui sono interessati gli attori non potrà che prevedere quel tipo di accesso che è previsto nel nuovo piano particolareggiato).
– Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di indicare le ragioni che l’hanno portata a discostarsi, o comunque non recepire, le conclusioni fornite dal perito d’ufficio nella c.t.u. di primo grado.
– Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello argomenta a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata: «in ogni modo, l’attuale possibilità di transito (che, secondo le misurazioni del c.t.u. riportate a pagina 15 della relazione 11.5.2010, vede un restringimento a meno di 2 metri in corrispondenza di un edificio accessorio adibito a garage che sorge sul retro dell’abitazione) potrebbe essere allargata in modo più che sufficiente per il transito dei mezzi destinati alla coltivazione del fondo mediante l’abbattimento del detto accessorio, con spesa e sacrificio per la proprietà Cogo minime, in modo tale da rendere, stante la possibilità di un accesso diretto alla via pubblica attraverso i fondi Cogo, del tutto ingiustificata l’imposizione di una servitù i fondi confinanti».
Tale argomentazione delinea una ragione sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata in modo autonomo rispetto alle parti impugnate dai motivi di ricorso. Essa non è stata attinta da uno specifico motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretao da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva formazione del giudicato – inerente al progredire delle istanze e al restringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitivo il capo di sentenza
de quo, sulla base della ragione non colpita dall’impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 5102/2024, 9752/2017).
– Rimane così logicamente assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui si era denunciata l’omessa pronuncia sul (oppure, in via subordinata, il mancato accoglimento del) primo motivo di appello.
– Il ricorso principale è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. (l’esito del giudizio è in linea con la proposta: cfr. art. 380 bis cpc).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.