Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31062 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25106-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in MARSALA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1318/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06.07.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con atto di citazione del 20.09.2009, NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Marsala la proprietaria del fondo asseritamente servente, NOME COGNOME, per l’ac certamento
dell’esistenza della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del confinante fondo di proprietà del COGNOME. A sostegno della domanda, il COGNOME asseriva che il passaggio sul fondo della convenuta era stato esercitato da tempo immemorabile. Lamentava l’attore che nel febbraio 2008 la COGNOME aveva collocato una catena sul fondo di sua proprietà, impedendogli di continuare ad esercitare il passaggio su detto fondo con vetture, mezzi e macchinari agricoli e di raggiungere il proprio fondo.
1.1. All’esito dell’istruzione, il Tribunale rigettava l’istanza ritenendo infondata la domanda attrice perché non si versava in ipotesi di interclusione assoluta o relativa del fondo.
Avverso detta decisione interponeva appello il COGNOME dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, che accoglieva il gravame ritenendo sussistente l’omissione di motivazione denunciata dall’appellante, per avere il giudice di prime cure totalmente trascurato di esaminare la domanda per come indicato nell’atto di provenienza (donazione), nonché per acquisto del passaggio per usucapione. La Corte d’Appello, tuttavia, disattendeva la costituzione della servitù di passaggio per via negoziale, non essendo la mera menzione della servitù stessa, a favore dell’appezzamento di terreno donato, idonea a costituire il peso sul fondo servente opponibile alla proprietaria di quest’ultimo, in mancanza di prova dell’originario atto c ostitutivo e della relativa trascrizione. Riteneva, invece, sussistente l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù in questione -titolo pure dedotto dall’attore nell’atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto dalle risultanze probatorie dovevano ritenersi soddisfatti tutti i requisiti richiesti (apparenza, visibilità, permanenza e specifica destinazione, uso continuato e pacifico esercitato dal COGNOME animus utendi iure
servitutis ). Trattandosi, poi, di servitù volontaria, non si attribuisce rilievo allo stato di non interclusione del fondo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo proponeva ricorso NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Resisteva NOME COGNOME depositando controricorso.
Con memoria del 30.09.2022 la ricorrente si costituiva a mezzo dei nuovi difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. I n prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di nullità della notifica sollevata dal controricorrente ex art. 330 cod. proc. civ. (v. controricorso p. vi, righi 7-17), secondo il quale la notifica sarebbe nulla in quanto il ricorso non sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto del procedimento di secondo grado. L’ eccezione è infondata, dovendosi dare continuità all’orientamento da questa Corte in virtù del quale è sanabile la notifica qualificabile come nulla (quando l’attività notificatoria svolta non sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto: Cass. Sez. U, sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016). Nel caso in esame, il ricorso è stato consegnato al destinatario, ma in un luogo diverso dal domicilio eletto, di guisa che potendosi al più parlare di nullità, essa è sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimato cui la notificazione stessa era diretta (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018 , Rv. 648261 -02).
Con il primo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e decisivo per il giudizio. Lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe dichiarato l’intervenuta usucapione sulla base di affermazioni generiche ed insufficienti. Avrebbe errato la Corte nel ritenere univoche le deposizioni dei testi, e nel non valutarne con rigore l’attendibilità, senza
indicare in virtù di quale motivazione logico-giuridica le suddette deposizioni siano state ritenute concordi e sufficienti, laddove invece esse hanno evidenziato la non conoscenza dei luoghi, senza nenache indicare con certezza il periodo, l’estensione e le modalità di esercizio del passaggio. Anche la C.T.U. non ha risposto in maniera esauriente e completa alle richieste di chiarimenti.
2 .1. Il motivo è inammissibile. In disparte l’assenza di qualsiasi riferimento ai motivi di ricorso previsti nell’art. 360, comma 1 , cod. proc. civ. (come messo in evidenza nel controricorso, pp. iv-v), la doglianza deduce un vizio di motivazione («omessa e contraddittoria motivazione») che richiama un paradigma censorio non più attuale. In ogni caso, la pretesa contraddittorietà e assenza di motivazione logica nella scelta e valutazione delle risultanze probatorie si risolve in una valutazione di merito, fondata su un’interpretazione, ritenuta implausibile, degli esiti dell’istruttoria non censurabile in sede di legittimità, e che si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte per cui sono riservate al giudice del merito, nel procedimento civile, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. Tali considerazioni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive ( ex plurimis , tra le più recenti: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 -01; Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2019, Rv. 652053 – 01).
2.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Palermo ha valutato le prove testimoniali e la C.T.U. prima di giungere alla conclusione della sussistenza di tutti i requisiti di legge, non limitandosi ad una generica conclusione, ma piuttosto esaminando il compendio probatorio singolarmente e nel suo insieme, alla luce dei presupposti richiesti anche dalla giurisprudenza costante di questa Corte, motivando la raggiunta prova dei requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione (p. 5 della sentenza).
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061, 1158 e 1051 cod. civ. Deduce la ricorrente l’assenza di alcuna stradella, sulla quale peraltro nessuno mai ha esercitato il passaggio, essendosi piuttosto in presenza di uno spiazzo che separa la casa della ricorrente dal locale adibito a forno e deposito definibile piuttosto come cortile, in quanto tale escluso dalla servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1051 cod. civ. Inoltre, insiste la ricorrente, non è stato dimostrato il requisito dell’apparenza della servitù in assenza di opere visibili e permanenti destinate all’eserc izio di detto passaggio.
3.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente prospetta doglianze riconducibili nella violazione di legge, senza però indicare quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con le norme violate. «L’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa
che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 -01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 – 01). La ricorrente lamenta che i requisiti di legge della visibilità, permanenza e specifica destinazione non risulterebbero esistenti (v. ricorso, p. 15, 2° capoverso); laddove, invece, la Corte territoriale ha espressamente affermato che alla luce del compendio probatorio, si ritiene accertato che, ancor prima del decorso del ventennio, detta stradella aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione (v. sentenza impugnata, p. 5, 4° capoverso).
3.2. In definitiva, rilevato che il ricorrente, in seno al presente motivo, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto (contrariamente a quanto affermato in memoria), la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che -come sopra ricordato – non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Il Collegio, pertanto, dichiara il ricorso inammissibile, liquida le spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1. 500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda