Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7503 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20411/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (FAX NUMERO_TELEFONO), presso lo studio
Servitù
dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Controricorrenti –
Nonché contro
COGNOME NOME, NOME CELESTINO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 855/2019, depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 febbraio 2024.
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 14/03/2011, i sig.ri COGNOME hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE Santa Croce Camerina (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e l’RAGIONE_SOCIALE (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , assumendo:
(i) di essere comproprietari di complessivi 24/72esimi di uno stacco di terreno sito nel centro abitato di Santa Croce Camerina residuato in seguito all’espropriazione , disposta, anche nei loro confronti, nel maggio 1989, dal RAGIONE_SOCIALE, di un’area di m q 27.882;
(ii) che lo stacco di terreno confina con INDIRIZZO, lungo la quale sorge l’edificio di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, adibito a guardia medica, nonché con la INDIRIZZO, senza uscita;
(iii) che ‘essendo l’area in questione, seppure a fondo sterrato rimasta aperta sulla via pubblica, l’RAGIONE_SOCIALE… si era fatta lecito di aprire tre accessi (di cui due carrabili ed uno pedonale), muniti di cancello, attraverso i quali si accede sia a piedi che con automezzi alla guardia medica’ , e, che il personale e gli utenti della guardia
medica parcheggiano in tale area, cosa che fanno anche i residenti della zona;
(iv) che tale area è utilizzata per un più comodo ed ulteriore collegamento tra la INDIRIZZO e la INDIRIZZO;
(v) che, con raccomandata del settembre 2010, avevano chiesto sia al RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE di delimitare e chiudere la INDIRIZZO e i tre accessi esistenti sulla strada in questione al fine di eliminare il protrarsi dello status quo. Il RAGIONE_SOCIALE non aveva risposto; invece, l’RAGIONE_SOCIALE aveva risposto che l’apertura dei tre cancelli era avvenuta in conformità della concessione edilizia del 29/12/1988, rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE stesso per la realizzazione del poliambulatorio;
ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare che lo stacco di terreno non è gravato da alcun diritto, peso o servitù pubblica di passaggio in favore della confinante proprietà dell ‘RAGIONE_SOCIALE e delle confinanti INDIRIZZO e INDIRIZZO di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a chiudere i tre accessi che si aprono sull’area in questione, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni per l’illegittimo uso dell’area dal 1°/01/1993 al soddisfo;
costituendosi in giudizio, il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto della domanda e, nel caso di accoglimento, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a tenerlo indenne di ogni onere e conseguenza economica;
nel primo atto difensivo, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi che essa ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio e di parcheggio. In subordine, ha chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE ad autorizzare l’apertura di tre accessi, uno pedonale e due carrabili, sulla via pubblica, e al pagamento delle spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’area, con sentenza n. 71/2015, ha rigettato la domanda principale di parte attrice e la domanda di garanzia del RAGIONE_SOCIALE; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato intervenuto, per volontaria devoluzione, l ‘acquisto della servitù di uso pubblico sul tratto di terreno di 522,45 mq compreso tra il confine di INDIRIZZO ed il prolungamento di INDIRIZZO;
proposta impugnazione dai sig.ri COGNOME, i quali hanno contestato la ricorrenza della dicatio ad patriam , nel contraddittorio del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del gravame, e dell’ RAGIONE_SOCIALE, la quale ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, dichiararsi l’intervenuto acquisto della servitù per usucapione o, in subordine, la condanna del RAGIONE_SOCIALE ad autorizzare l’apertura di tre access i (uno pedonale e due carrabili) sulla via pubblica, e al pagamento delle spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi;
la Corte di Catania, in accoglimento dell’appello principale , ha dichiarato il terreno di parte attrice non gravato da alcuna servitù di uso pubblico; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni della stessa parte; ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla chiusura degli accessi realizzati sul terreno di parte attrice; ha rigettato le domande proposte dall ‘RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE;
la sentenza d’appello , per quanto ancora interessa, si fonda sulle seguenti ragioni:
(a) quanto allo stato dei luoghi, all’edificio sede del poliambulatorio si accede, da sempre, da tre accessi (uno pedonale e due carrabili) che si aprono sullo stacco del più vasto terreno di parte attrice, utilizzato anche per il collegamento tra le menzionate vie
pubbliche . Al momento dell’espropriazione dell’area su cui è stato realizzato il poliambulatorio non si provvide, in coerenza con il progetto d ell’ opera pubblica, alla costituzione di una servitù di uso pubblico;
(b) l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che sia dichiarato che ha acquistato per usucapione la servitù, usucapione negata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sia perché il decorso del ventennio era stato interrotto dalla diffida del 06/09/2010, sia perché manca la prova di quando il poliambulatorio sia stato attivato ed è probabile che la guardia medica sia stata aperta al pubblico nel 1992;
(c) tuttavia, il primo giudice non ha respinto la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE dando rilievo alla intervenuta costituzione della servitù per effetto della ‘ dicatio ad patriam ‘, valorizzando la circostanza che gli attori non si erano opposti all’apertura del poliambulatorio e, soprattutto, la circostanza che essi non avevano ritenuto di dotare il confine del loro terreno con la INDIRIZZO (per venti metri o poco più) di una recinzione metallica, il che era significativo della volontaria devoluzione dell’area ad uso pubblico;
(d) a questo proposito, è fondato l’appello principale di parte attrice, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità sull’istituto della dicatio ad patriam : ed infatti, il primo giudice ha erroneamente desunto la volontarietà della messa a disposizione del terreno a favore della collettività da mere omissioni di comportamenti (la mancata recinzione dell’area , e cioè, l’avere tollerato che altri vi passassero o vi parcheggiassero) ai quali i proprietari non erano obbligati;
(e) non è fondato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE diretto alla declaratoria di usucapione della servitù di uso pubblico in mancanza di prova dell’uso generalizzato da parte di una collettività
indeterminata, dovendosi ritenere probabile piuttosto che, come già affermato dal primo giudice, l’ uso pubblico (cfr. pag. 10) «abbia avuto inizio solo con l’apertura del poliambulatorio risalente a l 1992 e dunque a meno di un ventennio rispetto all’esercizio dell’ actio negatoria servitutis , risalente al marzo 2011»;
(f) infine, rigettato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, deve essere rigettat a la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, perché ( ibidem ) ‘ priva di alcun fondamento normativo ‘ ;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello e ha depositato una memoria.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, illustrato con una memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE di Santa Croce Camerina, nel controricorso, ha aderito ai primi due motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto del terzo motivo, concernente la domanda di risarcimento dei danni svolta dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ente territoriale, per l’ipotesi di accoglimento della negatoria servitutis proposta da parte attrice.
Gli altri intimati non hanno svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso -‘ Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di dicatio ad patriam (art. 360 n. 3 c.p.c. anche in relazione all’art. 12 delle preleggi)’ censura la sentenza impugnata che non ha considerato la rilevanza e il significato di tutta una serie di omissioni ai fini dell’applicazione dell’istituto della devoluzione volontaria, quali : la mancata opposizione da parte dei proprietari, (cfr. pag. 7 del
ricorso per cassazione) ‘a tutto un iter di atti e lavori’ ; la pacifica, incontestata, manifesta e continua utilizzazione dell’area a parcheggio pubblico e a zona di transito per giungere al poliambulatorio; la mancata recinzione o delimitazione del terreno; l’inesistenza di lavori di pulizia e/o manutenzione; la circostanza che il terreno non sia mai stato messo in vendita o affittato a terzi;
1.1. il motivo è inammissibile;
1.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il ‘nuovo’ motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del ‘vecchio’ vizio di motivazione) ;
1.3. quanto al dedotto error in iudicando (violazione e falsa applicazione dei princìpi generali in materia di dicatio ad patriam ), occorre evidenziare che la censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve
contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa».
Inoltre, giova ricordare (cfr., ex multis , Cass. 18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità ivi indicate) che il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione di un ‘ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l ‘ allegazione di un ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all ‘ esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie concreta in esame la critica si rivolge al dictum della Corte territoriale che, con un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, che ha illustrato senza incorrere in aporìe logiche, ha stabilito che non è stata data la prova circa la volontà degli attori di mettere l’area a disposizione della collettività,
assoggettandola al correlativo uso, in maniera continuativa e non a titolo precario o per mera tolleranza;
il secondo motivo -‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.) ‘ -ascrive alla Corte di Catania di essersi limitata a disattendere il motivo di appello incidentale con il quale l’RAGIONE_SOCIALE faceva valere l’acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico, ma di non essersi pronunciata sulla ricorrenza o meno dell’usucapione ventennale della servitù prediale dello stacco di terreno;
2.1. il motivo è fondato;
2.2. l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio senza fare alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura giuridica che è stata direttamente evocata dal primo giudice (cfr. pagg. 9 e seguenti del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE che riproduce la comparsa di costituzione e risposta della parte con la domanda riconvenzionale).
Con l’appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE aveva insistito sempre sulla mera servitù acquistata per usucapione (ancora una volta senza fare riferimento all’uso pubblico ) , sicché spettava alla Corte d’appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta servitù prediale di passaggio, vagliando la prospettiva dell’esercizio del passaggio uti civis da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , anziché concentrarsi soltanto sull’uso pubblico dello stacco di terreno.
E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio quanto meno dal gennaio 1991 (attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio) e, quindi,
da oltre venti anni rispetto alla data della successiva domanda giudiziale (14/03/2011).
In termini generali, è chiaro che l ‘esercizio del possesso della servitù di passaggio, da parte del titolare del presunto fondo dominante, ossia il transito (nel nostro caso da parte dell’A SPR) sul presunto fondo servente, ben può manifestarsi per le più svariate finalità , non esclusa l’esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti.
Ne consegue che è giuridicamente errata l’affermazione della Corte d’appello ( cfr. pag. 9 della sentenza) secondo cui gli accessi degli operai erano irrilevanti trattandosi di ‘ un’utilizzazione funzionale all a e secuzione dei lavori ‘).
Si rende necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda;
il terzo motivo -‘Omess a pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c.)’ censura la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da ll’RAGIONE_SOCIALE nei confronti de l RAGIONE_SOCIALE ritenendola ‘priva di alcun fondamento normativo’, senza fornire altra motivazione;
3.1. il motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo.
in conclusione, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 6 febbraio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME